TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-05-29, n. 202401992
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Testo completo
Pubblicato il 29/05/2024
N. 01992/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00829/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 829 del 2020, proposto da
Private Hospital Argento S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato N S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Catania, corso delle Province 203;
Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Istituto Clinico Vidimura S.r.l. (Casa di Cura Gretter – Lucina), non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del D.A. Salute n. 1926/2019 del 16/10/2019, pubblicato in GURS p. I n. 49 del 31/10/2019 con rubrica “Aggregati di spesa per l'assistenza ospedaliera da privato – anno 2019”, in parte qua;
- del contratto-concessione stipulato in data 31/01/2020 dall'ASP di Catania con la Casa di Cura Private Hospital Argento s.r.l., con il quale è stato assegnato alla casa di cura il budget dell'anno 2019 in applicazione del D.A. Salute n. 1926/2019 del 16/10/2019, in parte qua;
- della nota prot. n. 190725 del 01/04/2020 dell'ASP di Catania, comunicata a mezzo PEC, avente ad oggetto: “assegnazione provvisoria budget 2020”;
- degli atti presupposti, connessi e conseguenti, con i quali sono stati stabiliti: l'aggregato di spesa per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2019, l'obbligo della sottoscrizione del contratto per l'assegnazione delle risorse alla struttura senza riserva, pena la sospensione del regime di accreditamento, nei limiti di interesse;
per l'accertamento
del diritto della Private Hospital Argento s.r.l. alla rideterminazione ed all'assegnazione del budget definitivo dell'anno 2019 e del budget provvisorio dell'anno 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e della Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 22 aprile 2024 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 25/05/2020 e depositato il 24/06/2020, la struttura ricorrente ha esposto di avere acquistato il ramo di azienda della “Casa di Cura Argento” (giusto atto rep. n. 274438 del 06/08/2014) e di avere ottenuto il trasferimento dell’accreditamento con D.D.G. Salute n. 1941/2014 del 18/11/2014.
Con D.A. Sanità 70643 del