TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-04-18, n. 202401163

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-04-18, n. 202401163
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401163
Data del deposito : 18 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/04/2024

N. 01163/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01389/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1389 del 2022, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv.ti M M e F P M ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Milano, Via Primaticcio n. 8;



contro

- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;



per l’annullamento

- della documentazione caratteristica del ricorrente, scheda valutativa n. 26, relativa al periodo intercorso tra il 27 novembre 2020 e il 31 ottobre 2021, notificata in data 22 dicembre 2021, recante la qualifica finale di “ superiore alla media ”;

- del provvedimento della Direzione Generale per il Personale militare del Ministero della Difesa -OMISSIS- n. -OMISSIS- datato 28 aprile 2022, recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso la scheda valutativa n. 26, notificato in data 11 maggio 2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere A D V;

Uditi, all’udienza pubblica del 13 marzo 2024, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato in data 7 luglio 2022 e depositato il 25 luglio successivo, il ricorrente ha impugnato la documentazione caratteristica ad esso riferita, ossia la scheda valutativa n. ord. 26, relativa al periodo 27 novembre 2020 - 31 ottobre 2021, notificatagli in data 22 dicembre 2021, recante la qualifica finale di “ superiore alla media ”, unitamente al conseguente provvedimento della Direzione Generale per il Personale militare del Ministero della Difesa -OMISSIS- n. -OMISSIS- datato 28 aprile 2022, recante il rigetto del ricorso gerarchico dallo stesso proposto avverso la citata scheda caratteristica.

Il ricorrente è un Appuntato dell’Arma dei Carabinieri, attualmente in servizio presso la Sezione -OMISSIS-della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, a far data dal 16 settembre 2019. Il predetto ricorrente, che in passato aveva sempre ottenuto una valutazione di “ eccellente ”, in data 21 dicembre 2021 ha ricevuto la comunicazione della (propria) documentazione caratteristica, ossia la scheda valutativa n. 26, relativa al periodo intercorrente tra il 27 novembre 2020 e il 31 ottobre 2021, recante la qualifica di “ superiore alla media ” e contenente giudizi e valutazioni in netta flessione rispetto alle precedenti documentazioni. Il miliare ha presentato in data 21 gennaio 2022 ricorso gerarchico avverso tale determinazione, in seguito rigettato dalla Direzione Generale per il Personale militare del Ministero della Difesa con provvedimento datato 28 aprile 2022.

Assumendo l’illegittimità della predetta valutazione contenuta nel documento caratteristico, il ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per carenza di motivazione nella flessione subitanea delle voci analitiche, per violazione della legge n. 1695 del 1962, del D.P.R. n. 1431 del 1965, del D.P.R. n. 213 del 2002, del D.P.R. n. 255 del 2006, del D.P.R. n. 164 del 2008 e dell’art. 688 del D.P.R. n. 90 del 2010, per eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti, per eccesso di potere per violazione dei contenuti della Direttiva del Ministero della Difesa “ Istruzioni sui Documenti Caratteristici del Personale delle Forze Armate (I.D.C.) ” e per violazione dell’art. 97 Cost.

Ulteriormente sono stari dedotti la contraddittorietà, la carenza di motivazione e l’arbitrarietà nel giudizio complessivo del compilatore, la violazione della legge n. 1695 del 1962, del D.P.R. n. 1431 del 1965, del D.P.R. n. 213 del 2002, del D.P.R. n. 255 del 2006, del D.P.R. n. 164 del 2008 e dell’art. 1025 del D. Lgs. n. 66 del 2010, l’eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti, l’eccesso di potere per violazione dei contenuti della Direttiva del Ministero della Difesa “ Istruzioni sui Documenti Caratteristici del Personale delle Forze Armate (I.D.C.) ” e la violazione dell’art. 97 Cost.

Infine, sono stati dedotti la violazione degli artt. 1025 e ss. del D. Lgs. n. 66 del 2010, la violazione degli artt. 688 e ss. del D.P.R. n. 90 del 2010, la violazione della legge n. 241 del 1990, la violazione delle “ Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze Armate - 2008 ” e la violazione delle Circolari emanate dalla Direzione Generale del Personale Militare e sinossi di F.A.

È stata altresì formulata una istanza istruttoria, finalizzata a ottenere il deposito in giudizio dell’intera documentazione relativa alla formazione del documento oggetto di gravame.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, la difesa erariale ha depositato in giudizio della documentazione a sostegno della propria posizione.

All’udienza pubblica del 13 marzo 2024, il

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