TAR Bologna, sez. I, ordinanza collegiale 2018-01-25, n. 201800089
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Pubblicato il 25/01/2018
N. 00089/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00908/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 908 del 2017, proposto da:
S O, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Cartoleria n. 40;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in Bologna, via Guido Reni n. 4, è domiciliato
ex lege
;
per l'annullamento
del decreto in data 24/7/2017, con cui la Questura di Bologna ha respinto l’istanza della ricorrente diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Bologna;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;
Considerato che occorre acquisire agli atti la seguente, ulteriore documentazioone:
1)Copia di tutti gli atti del procedimento di cui è causa, ivi compresi tutti i documenti, come indicati nel provvedimento impugnato, in riferimento ai quali la Questura di Bologna ha accertato che la ricorrente non ha conseguito alcun reddito per gli anni 2015, 2016 e 2017;
2)Relazione illustrativa dei fatti di cui è causa.
Per l’esecuzione del suddetto incombente, si fissa il termine al 7 marzo 2018, entro il quale la Questura di Bologna dovrà fare pervenire quanto richiesto.