TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2010-03-30, n. 201004220
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Testo completo
N. 04220/2010 REG.SEN.
N. 00106/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 106 del 2010, proposto da D F, rappresentato e difeso dall'Avv. U S, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Volturno n. 25;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- Dell'ordinanza n. 90/4413 emessa dal Questore di Palermo in data 2.11.09, con la quale è stato disposto nei confronti del ricorrente " il divieto di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli altri campi di gioco del territorio nazionale per un periodo di anni tre dalla data di notifica del presente provvedimento”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 il dott. P L T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente e depositato il 25.1.2010 Frittitta Daniele, premesso che in data 20.9.2009, in occasione dell’incontro calcistico Parma-Palermo svoltosi presso lo stadio Tardini, egli, unitamente ad altri amici, si era recato davanti lo stadio Barbera di Palermo ed ivi, insieme ad altri tifosi, avevano deciso di trascorrere la giornata festiva ascoltando in modo pacifico la radiocronaca della partita; che alcuni Agenti della Polizia di Stato avevano effettuato un sopralluogo in occasione del quale non avevano contestato alcunché ai tifosi; che solo in seguito, del tutto inaspettatamente, gli era stata