TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-07-26, n. 201900852
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Pubblicato il 26/07/2019
N. 00852/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00084/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 84 del 2019, proposto da
T A, rappresentato e difeso dagli avvocati A P e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Prazzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P S e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, via San Francesco D'Assisi 14;
nei confronti
L G, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27 novembre 2018, pubblicata in data 7 dicembre 2018 e sino al 22 dicembre 2018, con la quale l'Amministrazione comunale di Prazzo ha dichiarato “di approvare le modifiche al vigente Regolamento per la gestione dei pascoli di proprietà comunale soggetti ad uso civico nel testo che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante, ivi compresa l'abrogazione dell'art. 2”, con particolare e specifico riferimento alla parte in cui vengono approvate le modifiche di cui agli artt. 1, 2, 3 e 8;
b) dell'allegato alla DCC n. 30/2018, recante “Regolamento per la gestione dei pascoli di proprietà comunale soggetti ad uso civico ai sensi dell'art. 43, RD 26 febbraio 1928, n. 332 e dell'art. 9, LR 2 dicembre 2009, n. 29”, con particolare e specifico riferimento agli artt. 1, 2, 3 e 8;
c) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, precedente, collegato e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto, ma comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente e per ogni ulteriore statuizione;
nonché per l'accertamento in capo al ricorrente dei requisiti ai fini dell'accesso e/o legittimazione all'assegnazione dei lotti pascolivi del Comune di Prazzo in prima istanza;
nonché per la condanna al risarcimento dei danni nella misura in cui verranno quantificati in corso di causa alla luce delle risultanze documentali e dei mezzi istruttori espletati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prazzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2019 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. T A ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Prazzo n. 30 del 27 novembre 2018, con la quale il Comune ha approvato delle modifiche al vigente regolamento per la gestione dei pascoli di proprietà comunale soggetti ad uso civico, e il regolamento ad essa allegato, con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 3 e 8, articolando le seguenti doglianze:
I. violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento alla LR 2 dicembre 2009, n. 29, artt. 1 a 9, con particolare riferimento agli artt. 1, 2 e 9. Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento al RD 26 febbraio 1928, n. 332, quale Regolamento di esecuzione della l. 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordino degli usi civici;
II. eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà, disparità di trattamento e discriminazione dei legittimati attivi. Violazione di legge con riferimento all’art. 3 Cost. e art. 1, l. 241/1990.
Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni subiti.
Si è costituito in giudizio il Comune di Prazzo, deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso, la sua inammissibilità e improcedibilità per carenza di interesse.
All’udienza dell’11 luglio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Con deliberazione n. 11/2019 del 24.05.2019, il Consiglio Comunale ha apportato modifiche al regolamento per la gestione dei pascoli di proprietà comunale soggetti ad uso civico ai sensi dell'art. 43 R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 e dell'art. 9 L.R. 2 dicembre 2009 n. 29.
Questo nuovo regolamento ha sostituito quello impugnato nel presente giudizio, con conseguente venir meno di ogni interesse alla decisione del ricorso.
Come confermato dallo stesso difensore del ricorrente nel corso dell’udienza, il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile.
Le spese di causa possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione, da un lato, della fondatezza dell’eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione del provvedimento di assegnazione dei pascoli ad uso civico approvato con deliberazione della Giunta comunale 8.2.2019 n. 1 e, dall’altro, della originaria fondatezza nel merito del ricorso e, in particolare, della censura con cui viene dedotta la illegittimità del regolamento comunale impugnato, nella parte in cui opera una distinzione tra residenti stanzianti e residenti non stanzianti ai fini della assegnazione dei lotti in uso civico, a favore dei primi, per violazione dell'art. 26 della legge n. 1776 del 1927 (sul riordinamento degli usi civici) e della l. reg. n. 29/2009, per le ragioni affermate dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4591/2018.