TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2021-10-29, n. 202101926

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2021-10-29, n. 202101926
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202101926
Data del deposito : 29 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2021

N. 01926/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01505/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1505 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno e Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento,

previa adozione di idonea misura cautelare:

- della nota del -OMISSIS--Imm. della Questura di -OMISSIS-, recante “la revoca del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, rilasciato al Sig. -OMISSIS-, nato in -OMISSIS-, per motivi di protezione sussidiaria” notificata al ricorrente in data -OMISSIS-;

- della nota del -OMISSIS--Imm. della Questura di -OMISSIS-, recante “la revoca del titolo di viaggio -OMISSIS- rilasciato da questo ufficio in data -OMISSIS-e valido fino al -OMISSIS-al Sig. -OMISSIS-, nato in -OMISSIS-” notificata al ricorrente in data -OMISSIS-;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, inerente l’intero procedimento amministrativo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 la dott.ssa Manuela Bucca;

Formulato avviso a verbale ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso, regolarmente notificato il 24 settembre 2021 e depositato in pari data, il ricorrente, premettendo di essere beneficiario di protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 251, ha impugnato gli atti e i provvedimenti indicati in oggetto articolando i seguenti motivi:

1) violazione e/o falsa applicazione di legge (in particolare, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 D.Lgs. n. 251/07);

2) eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti, nonché difetto di motivazione. Violazione del principio di legittimo affidamento.

Il 25 ottobre 2021 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di -OMISSIS- con memoria formale.

Previo avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., di eventuali profili di inammissibilità del ricorso anche per difetto di giurisdizione e formulato altresì avviso di eventuale definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 27 ottobre 2021, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Con riguardo all’impugnazione della revoca del permesso di soggiorno rilasciato per ragioni di protezione sussidiaria, il Collegio rileva il difetto di giurisdizione del giudice adito.

Sul punto deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale tutti i provvedimenti che negano il permesso di soggiorno per protezione internazionale (da quella diretta al conseguimento della protezione maggiore fino a quella residuale di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la posizione giuridica azionata dall’interessato ha consistenza di diritto soggettivo;
e la giurisdizione del giudice ordinario in materia si estende alle controversie relative alla revoca di permessi di soggiorno per protezione internazionale precedentemente rilasciati. In senso conforme alle conclusioni appena raggiunte si vedano, tra le più recenti, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 22 giugno 2021, n. 7440;
T.A.R. Marche, 23 maggio 2014, n. 550 e 10 ottobre 2013, n. 664;
T.A.R. Umbria, 12 dicembre 2011, n. 395;
T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 28 maggio 2015, n. 166.

Ne consegue che anche la controversia introdotta con il ricorso in epigrafe deve essere conosciuta dal giudice ordinario.

Quanto all’impugnativa della revoca del titolo di viaggio, la cognizione appartiene invece a questo Tribunale.

Il ricorso in parte qua è, tuttavia, inammissibile.

Il ricorrente non ha articolato, infatti, alcuna censura rispetto alla revoca del titolo di viaggio ma si è limitato a contestare la legittimità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno che, però, esula dalla cognizione del giudice amministrativo.

Il Collegio rileva che l’articolazione dei motivi di ricorso in maniera assolutamente generica si pone in violazione di quanto prescritto dall’art. 40, commi 1, lett. d) e 2, cod. proc. amm., con conseguente inammissibilità del gravame (cfr. ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 ottobre 2017, n. 10173;
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 22 marzo 2017, n. 694, che rileva come “ i motivi di ricorso devono essere “specifici”, ai sensi dell’art. 40 del c.p.a., non potendo la parte ricorrente addurre censure assolutamente generiche, fidando in una sorta di inammissibile intervento correttivo del giudice, che sarebbe così chiamato ad una sostanziale integrazione delle lacune difensive, integrazione che si porrebbe però in contrasto con la necessaria terzietà dell’organo giudicante e con il principio della parità delle parti nel processo ”).

La manifesta inammissibilità del gravame ne impone la reiezione e la non ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002.

Circa la mera indicazione di stile, contenuta nella epigrafe del ricorso, secondo cui l’impugnazione viene estesa agli atti presupposti, connessi o conseguenziali, si esclude che essa possa valere, da sola, a ritenere l’impugnazione automaticamente estesa ad atti di cui non siano indicati gli estremi e in relazione ai quali non vengano indicati vizi specifici;
ossia quando l’esame del ricorso, o dei motivi aggiunti, non consenta di ritenere sussistente la precisa volontà della parte ricorrente di impugnare anche atti ulteriori rispetto a quelli indicati (in questo senso, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 29 giugno 2019, n. 742).

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tenuto conto che l’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con una memoria di mera forma.

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