TAR Palermo, sez. II, sentenza 2012-07-31, n. 201201736
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N. 01736/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01729/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1729 del 2001, proposto da:
Tagliavia Carmela, rappresentata e difesa dagli avv. G P e S P, con domicilio eletto presso G P in Palermo, via N. Morello N.40;
contro
Sovrintendenza Bb.Cc. e Aa. di Palermo, Assessorato Reg.Le Per i Bb.Cc.Aa. e P.I., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Palermo con uffici siti in via A. De Gasperi 81;
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Palesano, con domicilio eletto presso la sede dell’Ufficio Legale del Comune, sito in Palermo, piazza Marina N.39;
per l'annullamento
-della nota n.22479 del 20/11/2000, conosciuta il 12/2/2001, con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo ha ordinato la dismissione delle opere in sanatoria realizzate nell’immobile in proprietà “Villa Airoldi”.
-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Sovrintendenza Bb.Cc. e Aa. di Palermo, dell’Assessorato Reg.Le Per i Bb.Cc.Aa. e P.I. e del Comune di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2012 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 28/3/2001 e depositato il 24/4/2001, la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione di efficacia, il provvedimento in epigrafe indicato con il quale la Soprintendenza Bb.Cc.Aa. di Palermo ha ingiunto la dismissione di opere abusive realizzate all’interno dell’immobile “Villa Airoldi”, già oggetto di vincolo storico/monumentale ex L.364/1909 e L.490/99, consistenti in una copertura in struttura precaria sulla terrazza prospiciente l’atrio interno della villa, e nella realizzazione di una scala in ferro oggetto di domanda di sanatoria prot.2554 del 17/2/1995 ex l.724/1994.
Il ricorso è affidato a tre motivi di doglianza con i quali si contesa la violazione di legge per difetto di motivazione violazione dell’art.97 Cost. ed eccesso di potere (prima censura), nonché la violazione dell’art.118 D.Lvo 490/99 e l’eccesso di potere sotto altri profili (seconda censura) e la violazione e falsa applicazione degli artt.23 e 24 D.Lgvo 490/99 oltre all’eccesso di potere (terza censura).
Resiste il Comune di Palermo nonché l’Avvocatura distrettuale dello Stato, senza articolare scritti a difesa.
Alla Camera di Consiglio dell’08/05/2001 la domanda cautelare è stata rinviata al merito su richiesta della stessa ricorrente.
Il ricorso non è meritorio di accoglimento e va quindi respinto.
La prima censura è priva di pregio atteso che, con una valutazione afferente la discrezionalità tecnica di cui è depositaria l’amministrazione preposta al vincolo storico/monumentale da tempo notificato sull’immobile in parola (la Villa Airoldi costituisce infatti esempio di architettura settecentesca dell’aristocrazia palermitana che nella c.d. Piana dei Colli realizzò splendidi manufatti adibiti a ville padronali con connessi giardini) è sufficientemente motivata in ordine ai presupposti di diritto e di fatto: pur nella sinteticità espressa, la Soprintendenza dà contezza infatti del giudizio negativo di compatibilità delle opere di che trattasi rispetto al valore monumentale/storico della Villa, bene primario da tutelare. Ed in questa valutazione, la realizzazione nella terrazza prospiciente l’atrio interno di una struttura precaria a copertura, ad avviso della Soprintendenza arreca pregiudizio al valore storico ed artistico dell’immobile. Giudizio che in specie non appare irrazionale, nell’ambito del sindacato esperibile in s.g. da questo decidente, e che non è revocato in dubbio dall’insistere dette opere nell’atrio interno della Villa e non sul prospetto principale.
Analoghe considerazioni valgono per l’altra opera costituita dalla scala in ferro, elemento di superfetazione non compatibile, ad avviso della Soprintendenza, con il primario interesse alla preservazione del bene monumentale.
La seconda doglianza, con la quale la ricorrente lamenta la violazione dell’art.118 D.Lgs. 490/99 posto a fondamento dalla Soprintendenza per l’intimazione dell’orine di ripristino impugnato, non è fondata. Ed invero l’errata indicazione della norma non si riverbera in specie sulla legittimità del provvedimento impugnato e sulla sussistenza a monte del potere sanzionatorio esercitato dall’organo tutorio. Vieppiù che nell’oggetto del provvedimento impugnato correttamente è indicata la pregressa disposizione normativa individuata nell’art.59 l. 1089/39 alle cui successive disposizioni normative è quindi lecito fare riferimento per l’individuazione della fonte normativa che radica nella soprintendenza il potere sanzionatorio in concreto esercitato.
Prima di pregio si appalesa altresì la terza censura, considerato che il combinato disposto degli artt. 23 e 24 difetta della possibilità di ricavare la presenza dell’istituto del silenzio assenso, come erroneamente opinato dalla ricorrente.
In conclusione, il ricorso va respinto in quanto infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.