TAR Bari, sez. I, decreto decisorio 2017-12-20, n. 201700516

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, decreto decisorio 2017-12-20, n. 201700516
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201700516
Data del deposito : 20 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2017

N. 00558/2012 REG.RIC.

N. 00516/2017 REG.PROV.PRES.

N. 00558/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 558 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Teorema S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati E C e B A P, , con domicilio eletto presso lo studio B A P in Bari, via Dalmazia, 161;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato T T C, elettivamente domiciliata in Bari, presso la sede dell’Avvocatura della Regione Puglia al Lungomare Nazario Sauro, 31/33;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Marasco, elettivamente domiciliata presso la Direzione generale di A.R.P.A. Puglia in Bari, Corso Trieste, 27;

per l'annullamento, previa sospensiva

della determinazione n. 8 del 10 febbraio 2012, con la quale la Regione Puglia ha preso atto del rapporto finale di ispezione relativo allo stabilimento della ricorrente sito in Acquaviva delle Fonti ed ha stabilito che la stessa dovrà ottemperare, entro 60 giorni, alle prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva, riportate nel capitolo 12 del rapporto;

del rapporto finale di ispezione e dei verbali di verifica ispettiva;

di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, ancorché non conosciuto;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’art. 82, co. 1, del Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 17 aprile 2012;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.

Considerato che, a norma dell’art. 83 del suddetto Codice, in caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese di giudizio e che, pertanto, non v’è luogo a provvedere sulle spese;


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi