TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-12-30, n. 201603480
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Pubblicato il 30/12/2016
N. 03480/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02854/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2854 del 2015, proposto da:
G B, L G, L A, M S, P E, S D, rappresentati e difesi dall'avvocato C C (CNNCML62E19B428S), con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Santa Maddalena, 57;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato nascente dal decreto proc. n. 481/14 - emesso dalla Corte di appello di Messina, sezione civile, in data 6.2.2015, depositato il 9.3.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con il Decreto meglio indicato in epigrafe, emanato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001, la Corte d’appello di Messina ha accolto il ricorso proposto dai ricorrenti, volto a ottenere l’equa riparazione per il mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento a favore dei ricorrenti della somma di euro 4.500,00 ciascuno, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, oltre a € 3.880,00 a titolo di spese legali, con accessori di legge.
In data 7.8.2015, il surriferito decreto, munito della formula esecutiva, è stato notificato dai ricorrenti al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Stante la mancata spontanea esecuzione da parte dell’Amministrazione, gli interessati hanno proposto ricorso volto all’ottemperanza del detto decreto e, quindi, alla condanna del Ministero intimato al pagamento delle somme così come sopra rappresentate, oltre le spese del presente giudizio.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio depositando una memoria di pura forma.
All’udienza camerale del 20.10.2016 il Collegio ha richiesto chiarimenti in ordine all’avvenuto rilascio della parte ricorrente della dichiarazione prevista dall’art. 5 sexies della Legge - 24/03/2001, n.89. Indi, il difensore ha chiesto un rinvio, fissato al 17.11.2016, alla cui Udienza camerale il ricorso è stato posto in decisione.
II. Sussistono tutte le condizioni di legge per l’esercizio dell'azione di esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione condannata al pagamento di una somma di denaro e tuttavia inadempiente.
In primo luogo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, il decreto di condanna emesso ai sensi dell'art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l'azione di ottemperanza (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 820/2011;IV, 23 dicembre 2010, n. 9342;Id., 6 maggio 2010, n. 2653).
In ordine al passaggio in giudicato del decreto in epigrafe, i ricorrenti hanno depositato apposita attestazione della Cancelleria della Corte d’Appello datata 5.6.2015.
Infine, il decreto per cui è causa, depositato in originale ai sensi dell’articolo 114, secondo comma, del cod. proc. amm., come sopra chiarito, è stato notificato il 7.8.2015, in forma esecutiva al Ministero dell'Economia e delle Finanze nel rispetto dell’art. 479, comma 2, c.p.c. (ai sensi del quale la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta personalmente alla parte a norma degli artt. 137 e ss.), mentre il ricorso in epigrafe è stato notificato il 19.12.2015, nel rispetto, quindi, del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, in forza del quale “le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
In ultimo, parte ricorrente ha depositato le richieste dichiarazioni previste dall’art. 5 sexies della Legge - 24/03/2001, n.89.
Alla luce delle predette considerazioni va affermata la persistenza dell'obbligo da parte dell’Amministrazione intimata di ottemperare pienamente al giudicato formatosi.
Precisa il Collegio, inoltre, che la sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va riconosciuta sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori e che, in sede di giudizio di ottemperanza, sono dovute le spese relative ad atti accessori della sentenza, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, in quanto egualmente aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale (TAR Catania, sez. IV, 5 maggio 2007 n. 768).
Per quanto riguarda la richiesta di comminatoria di una astreinte nei confronti dell’intimato Ministero, il Collegio osserva che, dopo le modifiche apportate dall’art. 1m comma 781, lettera a) della L. n. 208/2015 al testo della lettera e) del quarto comma dell’art. 114 c.p.a., un risarcimento del danno da ritardo nell’esecuzione commisurato all’importo degli interessi legali sulle somme a debito è possibile, posto che “detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua”.
Tuttavia, poiché la implementazione delle somme a debito nella stessa misura già si realizza ex sé in virtù delle specifiche disposizioni del decreto di condanna della cui ottemperanza qui si tratta, il Collegio ritiene che – condivisibilmente a quanto stabilito nella sentenza del T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, sent. 29 febbraio 2016, n. 2696 – “nel caso di specie, gli interessi legali devono essere considerati già spettanti sulla somma - in quanto rientranti tra gli accessori richiamati nel decreto - e pertanto già attribuiti dal decreto stesso, nulla pertanto dovendosi ulteriormente disporre per "astreinte"”.
Va, pertanto, dichiarato l'obbligo del Ministero intimato di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme indicate sub I, poiché tutte distintamente previste dal “decisum” contenuto nel Decreto di cui si chiede l’esecuzione.
A tale adempimento, l’Amministrazione dovrà ottemperare entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione.
Decorso infruttuosamente il predetto termine, ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, un commissario "ad acta", che sembra opportuno al Collegio nominare nella persona di un Dirigente di Stato - non compreso fra quelli esclusi ai sensi dell’art. 5 sexies co. 8 della Legge 24/3/01 n. 89, così come modificata dall’art. 1, co.777, della Legge n. 208/15 - designato dal Dirigente della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro presso il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro, il quale, entro gli ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione intimata, darà esecuzione al giudicato, con spese a carico di quest’ultima.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.