TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-11-15, n. 202100796

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-11-15, n. 202100796
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100796
Data del deposito : 15 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2021

N. 00796/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00973/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 973 del 2011, proposto da
M M, rappresentato e difeso dall'avvocato A G-Fiorini, con domicilio eletto presso lo studio Avv. A G Fiorini in Ancona, c.so Garibaldi, 16;

contro

Comune di Osimo, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso lo studio Avv. A G in Ancona, corso Mazzini, 156;

nei confronti

C I, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Provvedimento di autorizzazione proc. N. 12987 del 2 maggio 2011, adottato dal Dirigente del Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo (Provincia di Ancona), Ing. E F, in data 20 aprile 2011 avente ad oggetto: autorizzazione ai sensi dell'art. 122 del Regolamento di Igiene e Sanità del Comune di Osimo, in favore della Sig.ra Ippoliti Carla all'uso stalla per il ricovero di un cavallo del locale sito nella corte del fabbricato di civile abitazione sito in Via Flaminia II.

E per

il risarcimento del danno subito e subendo a causa del comportamento della P.A. e a causa dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Osimo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che, nell’odierna udienza pubblica, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese.

Ritenuto, di conseguenza, di dichiarare il ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ritenuta la sussistenza delle giuste ragioni per compensare le spese, come da richiesta di parte ricorrente

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