TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-01-22, n. 201800804
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Testo completo
Pubblicato il 22/01/2018
N. 00804/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10647/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10647 del 2003, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 114;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
S F, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento n. DGPM/II/6/1877/VFB del 26/06/03 del MDE – Direz. Generale per il Personale Militare - 2° Reparto - 6^ Divisione in Roma, prot. n. 594/2004/VBF, con il quale l’amministrazione resistente rendeva noto al ricorrente che la domanda presentata da quest’ultimo e tendente ad ottenere la rafferma di ulteriori anni due, oltre la ferma volontaria triennale, non aveva trovato accoglimento, nonché del decreto dirigenziale n. 101 del 24/06/03, pubblicato nel giornale ufficiale della Difesa - dispensa n. 20 del 20/7/03, con il quale veniva determinata la graduatoria di merito per l’immissione dei volontari in ferma breve, reclutati con 2° decreto 2° bando di arruolamento 26.5.1999, nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito italiano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 dicembre 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente contesta il provvedimento con il quale lo stesso non è stato ammesso alla rafferma biennale, in uno con la mancata positiva inclusione nella graduatoria di merito per l’immissione dei volontari in ferma breve nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
In particolare, il ricorrente ha rilevato, nei motivi di ricorso, che il provvedimento di esclusione alla successiva rafferma non è stato motivato.
Ciò comporta, a dire del ricorrente, il vizio del provvedimento in questa sede contestato.
Il Collegio, nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2003, ha, con Ordinanza n. 852/2003, ordinato, alla resistente, incombenti istruttori.
La p.a. ha assolto tale onere.
Alla successiva camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2004, il Collegio, con Ordinanza n. 1185/2004, ha respinto la chiesta misura interinale.
L’indicata decisione non è stata appellata.
Alla udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2017 il ricorso, previo avviso ex art. 73 cpa, è stato trattenuto in decisione.
Per una puntuale intelligenza della vicenda è opportuna una breve sintesi dei presupposti fattuali.
L’art. 15, comma 2, del D.lvo 215/01, peraltro riportato nell’oggetto del