TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-08-01, n. 201801145

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-08-01, n. 201801145
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201801145
Data del deposito : 1 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2018

N. 01145/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01558/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1558 del 2013, proposto da
R V, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio eletto presso Alessandro Luigi De Felice, in Bari, via De Rossi, 32;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

- del decreto n. 415/3/2013 dell’8.8.2013, di "sospensione precauzionale dall'impiego", comunicato in data 10.9.2013, assunto dal Vicedirettore Generale del Ministero della Diesa - Direzione Generale per il Personale Militare;

- di ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la nota del 19.6.2018, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel medesimo verbale;

Preso atto di quanto dichiarato dal difensore di parte ricorrente nella nota del 19.6.2018, in atti, con la quale detta parte ha evidenziato l’intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione al presente ricorso;

Ritenuto che le spese di lite del presente procedimento possano essere compensate, tenuto conto della limitata attività processuale svolta e delle numerose peculiarità in fatto del caso di specie;

Ritenuto, tuttavia, che possa disporsi la restituzione al ricorrente del contributo unificato già versato, la cui rifusione è stata espressamente richiesta ed appare ragionevolmente dovuta, in considerazione dell’avvenuta revoca d’ufficio del provvedimento oggetto di impugnativa;

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