TAR Catania, sez. II, decreto cautelare 2023-01-10, n. 202300002
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Pubblicato il 10/01/2023
N. 00002/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00028/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2023, proposto da
A C, V C, A G, F M, M N, M P, L S e P A S, rappresentati e difesi dall'avvocato G L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, non costituita in giudizio;
nei confronti
G F B, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- degli artt. 4 e 5 dell'avviso pubblico straordinario d'urgenza per titoli e prova teorico-pratica per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per attribuzione di incarichi e supplenze relativamente al profilo di Operatore Socio Sanitario Cat. Bs, approvato con deliberazione n. 1492 del 13.10.2022 del direttore generale dell'A.S.P. di Enna, pubblicata dal 16 al 30 ottobre 2022, limitatamente alla parte in cui prevedono che la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, in ogni pagina;
- della delibera n. 1767 del 06.12.2022 del direttore generale dell'A.S.P. di Enna e del relativo allegato “C” limitatamente alla parte in cui gli odierni ricorrenti non sono stati ammessi all'avviso pubblico straordinario d'urgenza per titoli e prova teorico-pratica per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per attribuzione di incarichi e supplenze relativamente al profilo di Operatore Socio Sanitario Cat. Bs;
- delle note Reg. Uff.le.U.0127619.19-12-2022 del direttore UOC Risorse Umane dell'Asp di Enna con cui è stata comunicata agli odierni ricorrenti la non ammissione alla procedura di cui sopra per la mancata sottoscrizione di ogni pagina della domanda di partecipazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Si osserva quanto segue: a) l’art. 56, terzo comma, c.p.a. consente di provvedere sull’istanza cautelare anche qualora non sia possibile accertare il perfezionamento della notifica per cause non imputabili agli interessati;b) avuto riguardo al prescritto bilanciamento dei contrapposti interessi, non appare di particolare pregiudizio per l’Amministrazione la provvisoria ammissione con riserva dei ricorrenti alla prova teorico-pratica (colloquio) che avrà inizio il 12 gennaio 2023, ore 9:00;b) tale soluzione sembra, anzi, meglio tutelare le stesse esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione intimata nell’ipotesi che il Tribunale, nella sede collegiale, ritenga di concedere la richiesta misura cautelare.