TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2017-10-18, n. 201700606

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2017-10-18, n. 201700606
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201700606
Data del deposito : 18 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2017

N. 01177/2017 REG.RIC.

N. 00606/2017 REG.PROV.CAU.

N. 01177/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1177 del 2017, proposto da:


P E, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;


contro

U.T.G. - Prefettura di Lucca, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto di cui al protocollo di uscita n. 0036115 del 10.08.2017 emesso dalla Prefettura di Lucca in pari data, notificato il 14.08.2017, con il quale è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza in favore del richiedente asilo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Lucca e di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, ai fini del decidere, è necessario acquisire il regolamento della struttura di accoglienza (CAS sito in viale Castracani 468/D gestito dalla Confraternita della Croce Verde di Lucca), e ritenuto che nelle more debba essere sospesa l’esecutività del provvedimento impugnato in ragione del danno che ne potrebbe derivare al ricorrente, impregiudicata ogni valutazione di merito;

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