TAR Genova, sez. I, sentenza 2020-05-28, n. 202000330

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2020-05-28, n. 202000330
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202000330
Data del deposito : 28 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2020

N. 00330/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00627/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 627 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S C, rappresentato e difeso dagli avvocati M G, L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere gli effetti giuridici ed economici derivanti dalla promozione consistenti nel superiore inquadramento di Sovraintendente e nel superiore trattamento stipendiale, nonché per annullamento delle note dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia nn. 38051 del 3.08.2016, 39113 del 10.08.2016 e 42473 del 14.09.2016, nonché dei conseguenti atti impliciti di adeguamento da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 il dott. L M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, assistente Capo di Polizia Penitenziaria in servizio dal 20.5.1996 presso la Casa Circondariale della Spezia ed è stato destinatario da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia della promozione per merito straordinario alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria con provvedimento in data 7 giugno 2016.

Il ricorrente, tuttavia, non ha ottenuto né l’attribuzione degli effetti giuridici della promozione, risultando ancora inquadrato nel ruolo degli Assistenti, né l’attribuzione del superiore trattamento stipendiale.

L’Amministrazione è rimasta inerte anche dopo aver ricevuto la formale richiesta di attribuzione del superiore inquadramento e della conseguente corresponsione delle differenze retributive maturate, avanzata a mezzo pec in data 10.7.2018.

Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 51, 52 , 53 e 54 d.lgs. 443/92 e degli artt. 77, 78, 79, 80 81 e 82 d.p.r. n.82/99, chiedendo l’accertamento del diritto all’attribuzione del superiore in quadramento e delle differenze retributive.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, rilevando come Ministero della giustizia avesse predisposto il decreto 30 maggio 2016 n. 3112 di promozione del ricorrente e che, tuttavia, il competente Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero della Giustizia con note n. 38051 del 3 agosto, n. 39113 del 10 agosto e n. 42473 del 14 settembre 2016, avesse restituito privi del visto di controllo di regolarità amministrativa e contabile, tale decreto che è rimasto privo di efficacia giuridica ed economica.

I provvedimenti negativi di controllo sono stati impugnati con motivi aggiunti dal ricorrente.

In data 22 aprile 2020 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso originario è rivolto ad ottenere l’accertamento del diritto ad ottenere gli effetti giuridici ed economici derivanti dalla promozione per merito straordinario alla qualifica iniziale del ruolo dei

Sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Costituitasi in giudizio l’amministrazione intimata ha depositato in giudizio il decreto 30 maggio 2016 n. 3112 del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia che ha conferito al ricorrente la promozione per merito straordinario nella posizione di vice sovrintendente del Corpo della Polizia penitenziaria, con decorrenza 5 maggio 2016.

L’amministrazione ha, tuttavia, precisato come tale provvedimento sia rimasto inefficace per effetto della richiesta di chiarimenti 30 agosto 2016 n. 38051 dell’Ufficio centrale del bilancio non ottemperata dall’amministrazione e delle n. 39113 del 10 agosto e n. 42473 del 14 settembre 2016.

Con tale nota l’Ufficio centrale del bilancio, ha chiesto chiarimenti in ordine alla discrepanza tra la data di decorrenza della promozione indicata nel decreto e la data della relativa proposta.

Con le successive il decreto, unitamente ad altri, è stato restituito privo di visto.

Tali ultime note sono state impugnate con motivi aggiunti.

Il Collegio rileva come pregiudiziale all’accoglimento della domanda formulata con il ricorso principale sia l’esame della impugnativa avverso la nota 30 agosto 2016 n. 38051 dell’Ufficio centrale del bilancio cui hanno fatto seguito le note n. 39113 del 10 agosto e n. 42473 del 14 settembre 2016.

A tal riguardo occorre sinteticamente delineare il quadro normativo dei controlli interni di regolarità amministrativa contabile delle amministrazioni dello Stato previsto dal d.lgs. 30 giugno 2011 n. 123.

L’art. 5 d.lgs. 123/11 stabilisce che sono assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di quelli posti in essere dalle amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.

Il successivo art. 6 d.lgs. 123/11 disciplina il controllo contabile mentre l’art. 7 disciplina il controllo amministrativo che si sostanzia nell’ “all'esame degli atti di spesa sotto il profilo della regolarità amministrativa, con riferimento alla normativa vigente”.

I termini del controllo sono disciplinati dall’art. 8 d.lgs. 123/11 che prevede l’invio all’ufficio di controllo che provvede ad apporre il visto di regolarità amministrativo contabile generalmente, salvo ipotesi specifiche, nel termine di 30 giorni dal ricevimento.

Tali termini, tuttavia, sono interrotti “in presenza di osservazioni o di richiesta di chiarimenti, salvo quanto previsto al comma 4-bis, i termini per l'espletamento del controllo di cui al comma 1 sono interrotti fino al momento in cui l'ufficio di controllo riceve i documenti o i chiarimenti richiesti”.

Fino a quel momento il provvedimento rimane privo di efficacia.

Si tratta della ipotesi concreta verificatasi nella vicenda oggi sub iudice .

Il Collegio ritiene che l’atto di richiesta di chiarimenti proveniente dall’organo di controllo, come pure la restituzione del provvedimento privo di visto costituiscano atti impugnabili.

Pur trattandosi di atti interni gli stessi sono idonei a produrre una stasi definitiva del procedimento e come tali possono essere impugnati dagli interessati.

L'atto endoprocedimentale, infatti, non è suscettibile di autonoma impugnazione (poiché in tal caso la lesione della sfera giuridica dell'interessato deriva unicamente dall'atto conclusivo del procedimento amministrativo) ad esclusione dei casi di: a ) atti vincolanti adatti in quanto tali ad esprimere un indirizzo ineluttabile alla decisione definitiva;
b ) atti interlocutori, idonei a determinare un arresto del procedimento che vanificherebbe l'aspirazione dell'attore che presenta l'istanza verso una rapida soddisfazione dell'interesse pretensivo prospettato;
c ) atti soprassessori che producano un arresto a tempo indeterminato del procedimento (TAR Puglia Bari. I 22 gennaio 2020 n. 69).

Ciò posto, al fine di accertare la legittimità degli atti dell’Ufficio di controllo, occorre accertare se la sospettata illegittimità dell’atto di conferimento della promozione sia sussistente o meno.

L’art. 54 d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 443, rubricato decorrenza delle promozioni per merito straordinario, stabilisce: “1. Le promozioni di cui al presente decreto decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi