TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2020-03-16, n. 202000180
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Testo completo
Pubblicato il 16/03/2020
N. 00180/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00509/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 509 del 2015, proposto da D C, R M C erede di D C, A L Coniuge erede di D C, rappresentati e difesi dall'avvocato M S, con domicilio eletto presso il proprio studio in Reggio Calabria, via Re Ruggero, 9;
contro
Comune di Palizzi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R I, con domicilio eletto presso il proprio studio in Reggio Calabria, via S. Caterina, Trav. Privata, 21;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Palizzi prot. n. 1787 del 09.04.2015, di diniego dell’istanza di rilascio della concessione edilizia in sanatoria prot. n. 1136/1986 e successiva integrazione - prot. n. 3173 del 30.04.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palizzi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2020 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe le signore R M C ed A L, eredi subentrate in giudizio al sig. D C, chiedono l’annullamento del provvedimento del Comune di Palizzi n. 1787 del 09.04.2015, notificato il 24.04.2015 con il quale è stata rigettata l’istanza di concessione edilizia in sanatoria, avanzata ai sensi della legge n. 47/1985 dal loro dante causa con istanza prot. n. 1136/1986.
2. Espongono in fatto le ricorrenti che il signor D C, era proprietario in Palizzi (RC) di un fabbricato a due piani fuori terra, edificato con licenza di costruzione n. 236 del 16 settembre 1976.
Su tale fabbricato il signor C ha aggiunto abusivamente un ulteriore piano mansardato, di cui ha chiesto al Comune di Palizzi, con istanza del 27 marzo 1986, la concessione in sanatoria ai sensi della legge 47/85. Detta istanza è stata successivamente integrata con la produzione di varia documentazione.
Il Comune di Palizzi svolta l’istruttoria di rito ha definito l’iter della pratica di sanatoria con il provvedimento gravato, per altro adottato solamente dopo invito formale del sig. C a concludere il procedimento con un atto formale.
3. Il provvedimento impugnato è stato adottato in ragione delle seguenti circostanze:
a) La licenza di Costruzione n. 236 del 16/09/1976 sarebbe “ inficiata ”, in quanto rilasciata senza il preventivo nulla osta paesaggistico, visto che già all'epoca della realizzazione del fabbricato l'area, ai sensi del D.M. 19/05/1975 era, come ora, sottoposta a vincolo paesaggistico;
b) sia la Soprintendenza che l’Ufficio della Provincia di Reggio Calabria, avrebbero rilasciato l'autorizzazione paesaggistica n. 070255 del 04/03/2014, con rifermento solo alla " Sanatoria di un piano mansardato su un edificio esistente a due piani fuori terra " e non anche alle porzioni del piano terra e del 1° Piano contemplate nei MOD. 47/85-A relativo alla domanda di condono edilizio;
c) la stessa autorizzazione paesaggistica n. 070255 del 04/03/2014 per altro non è valida, ovvero rimane inficiata dalla mancata acquisizione del N.O. paesaggistico dei due Piani del fabbricato esistente, come pure, di conseguenza, la relativa Licenza di Costruzione n. 236 del 16/09/1976;
d) l'acquisito Certificato d'idoneità statica, redatto dall'ing. L F, depositato presso il Settore Tecnico di Reggio Calabria (ex genio Civile) al prot. n. 102952 del 24/03/2014 — Pratica n. 98/15, si riferisce solo ad un corpo di fabbrica a n. 3 piani fuori terra e non a tutta la struttura edilizia oggetto della richiesta di sanatoria, la quale contempla invece due corpi di fabbrica in aderenza.
Precisano infine gli Uffici Comunali che “ L'errata interpretazione degli elaborati tecnici, a corredo della pratica di sanatoria edilizia prot. comunale n. 11136/ 1986, di cui trattasi, come pure la stessa istanza che contempla solo opere non autonomamente realizzabili (da riferire invece all'intera struttura edilizia, esistente e non, in quanto abusiva) e quanto sopra rilevato ai punti a)-b)-c)-d), si pongono in evidente contrasto con il dettato della legge 47/85, del D. Lgs. n. 42/2004 - D.P.C.M. del 12/ 12/ 2005 e ss.mm.ii., del D.P.R 380/2001 e del vigente P. R. G.”
4. Contro il detto provvedimento è dunque insorto con il ricorso in epigrafe il signor C Domenico, dante causa come si disse delle odierne ricorrenti, che ha articolato le seguenti censure:
4.1. Illegittimità dell'impugnato provvedimento di diniego. Violazione ed omessa applicazione della L. n. 47/85. Eccesso di potere per sviamento,