TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-04-26, n. 201700409

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-04-26, n. 201700409
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201700409
Data del deposito : 26 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2017

N. 00409/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02111/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2111 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
T C, D’E N, D’E D e D’E G, rappresentati e difesi dall’avvocato S C, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6;

D M, T A e T B, rappresentati e difesi dall’avvocato F L, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro

Comune di Gravina in Puglia, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato N S M, con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, 35;

Regione Puglia, non costituita in giudizio;

nei confronti di

C Arch. Consiglia, titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dagli avvocati Natale Clemente e Innocente Cataldi, con domicilio eletto in Bari, via Alessandro Manzoni, 169;

Ra.Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avvocato Antonietta Germani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Palieri in Bari, via Venezia, 14;

L Dtista, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Giovanna Fortunato, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6;

P Angelo Salvatore, Debenedictis Salvatore, C Paolo, M Giuseppe, T Michele, L Luigi, M Salvatore, Executive Costruzioni Società a Responsabilità Limitata, Malcangi Lucia, Malcangi Carlo, Malcangi Salvatore, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della delibera del Consiglio Comunale di Gravina di Puglia n. 33 del 5 ottobre 2010, pubblicata nell’albo pretorio dal 13 ottobre 2010, conosciuta in data 21 ottobre 2010, avente ad oggetto: “Modifica di perimetrazione del comporto C3.4 “Giulianello” ai sensi della L.R. Puglia n. 5 del 25/ 2/ 2010, capo VII (disposizioni in materia urbanistica). Art. 16 - lettera b)”;

- di ogni e qualsiasi allegato, relazione, planimetria anche solo individuato nella ridetta delibera gravata, oltreché di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quelli gravati, anche se non conosciuti;

- della nota del comune di Gravina prot. 35002 dell’11.11.2010, per quanto di ragione e di interesse dei ricorrenti, dal momento che dispone l’invio della delibera n. 33 quale limitazione del comparto di minimo intervento della zona C.3.4 “Giulianello”;

nonché per il risarcimento dei danni a carico del Comune, nella misura proporzionale, spettante ai ricorrenti, e salvo gli ulteriori danni da ritardo, per interessi e rivalutazione;

sul ricorso per motivi aggiunti depositato il 20 febbraio 2014, per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della delibera del Consiglio Comunale di Gravina di Puglia n. 41 del 27 dicembre 2013, pubblicata nell’albo pretorio dal 30 dicembre 2013, avente ad oggetto: “Modifica di perimetrazione del comparto C3.4 “Giulianello” ai sensi della L.R. Puglia n. 5 del 25/2/2010 - Capo VII (Disposizioni in materia urbanistica). Approvazione definitiva variante al P.R.G.”;

- di ogni e qualsiasi allegato, relazione, planimetria anche solo individuato nella ridetta delibera gravata, oltreché di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quelli gravati anche se non conosciuti;

nonché per il risarcimento dei danni patiti;

sul ricorso per motivi aggiunti depositato il 10 ottobre 2016, per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della delibera di Consiglio Comunale di Gravina in Puglia (Ba) nr. 23 del 9.6.2016, pubblicata all’Albo pretorio on line dal 22.6.2016 sino al 7.7.2016 ed avente ad oggetto “Delibera n. 21/1999 di Approvazione della realizzazione del Programma di edilizia agevolata - convenzionata ai sensi dell’art. 51 della L. 865/71. - Reiterazione e riapprovazione”;

- di ogni e qualsiasi allegato, relazione, planimetria anche solo individuato nella ridetta delibera gravata, oltreché di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quelli gravati anche se non conosciuti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gravina in Puglia, di C Arch. Consiglia, titolare dell’omonima ditta individuale, di Ra.Co. s.r.l. e di L Dtista;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2017 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. - Con ricorso r.g. n. 1882/1999 D’Ecclesiis Benito, T A, Lo Console Pasquale e D M adivano questo Tribunale per l’annullamento, tra i vari atti censurati, della delibera di C.C. di Gravina n. 21 del 24.5.1999 (con la quale il Comune riapprovava il programma costruttivo dell’impresa di costruzioni C su area edificabile C3 del PRG per la realizzazione di n. 84 alloggi di edilizia convenzionata ed agevolata ai sensi dell’art. 51 legge n. 865/1971) e della concessione edilizia n. 190/98 del 6.7.1999 rilasciata in favore dell’impresa C.

I ricorrenti nel menzionato giudizio r.g. n. 1882/1999 agivano quali proprietari di alcuni suoli siti in agro di Gravina collocati in zona C3 di PRG confinanti con la particella n. 30 del foglio 106 su cui ricadeva l’intervento oggetto della concessione edilizia n. 190/98.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente i suoli in proprietà contribuivano a creare il comparto 4 “Giulianello” nella sua interezza;
il Comune avrebbe, pertanto, dovuto perimetrare l’intero comparto senza alcuna esclusione attraverso una procedura di evidenza pubblica;
all’opposto l’intervento in concreto assentito alla impresa C avrebbe occluso del tutto la possibilità di utilizzo dell’intero comparto n. 4.

Con la sentenza n. 3404/2002 questo TAR accoglieva il ricorso r.g. n. 1882/1999 e, per l’effetto, annullava la delibera di C.C. di Gravina n. 21 del 24.5.1999 e la concessione edilizia n. 190/98 del 6.7.1999.

L’annullamento giurisdizionale, ad opera della sentenza n. 3404/2002, dei citati atti si fondava sulla constatazione della omessa adozione, da parte della Amministrazione, di una apposita variante al PRG per la definizione dei sub comparti (maglie funzionali).

La sentenza n. 3404/2002 veniva confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 1817/2007.

II. - Con ricorso r.g. n. 519/2009 D’E N, D’E G, D’E D, D M, T C, T A e T B agivano in giudizio dinanzi a questo TAR per l’ottemperanza della sentenza n. 3404/2002.

III. - Con sentenza n. 2251/2010 il TAR Puglia, Bari, accoglieva il ricorso per ottemperanza, ordinando al Comune di Gravina di adottare apposita variante dello strumento urbanistico che consentisse la perimetrazione in sede attuativa di sub comparti o che comunque rivedesse il perimetro del comparto 4 in funzione della esigenza di far rientrare l’intervento realizzato nel perimetro di uno di essi:

«… La sentenza della cui ottemperanza si tratta, dunque, non ha affatto affermato la impossibilità di procedere alla modifica dei comparti delimitati dal P.R.G., non ha affermato l’obbligo di procedere ad una progettazione attuativa estesa a tutto il comparto n. 4 (rispetto alla quale le unità immobiliari potrebbero in ipotesi risultare incompatibili), ed infine non ha affermato l’esistenza di un diritto incondizionato dei ricorrenti ad aderire ad una siffatta progettazione, né il diritto di essi a perseguire esattamente quegli utili di cui si sarebbero avvantaggiati partecipando ad un ipotetica progettazione estesa all’intero comparto 4, così come in origine delimitato.

La sentenza che il Collegio è chiamato ad eseguire non ha, conclusivamente, riconosciuto alcuna utilità particolare a favore dei ricorrenti, se non quella insita nel rispetto di una determinata scansione procedimentale, che nella specie non è stata rispettata.

Di contro, l’unica indicazione che in effetti si può trarre dalla pronuncia di cui si chiede l’ottemperanza si evince, implicitamente, dalla affermata necessità che la delibera consiliare annullata - la n. 21/99 - fosse preceduta da una variante dello strumento urbanistico, approvata secondo le regole generali, che apportasse modifiche ai comparti o consentisse di modificarne il perimetro in sede di progettazione attuativa. …».

La citata sentenza n. 2251/2010 veniva confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4947/2014.

IV. - Con l’atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti D’E N, D’E G, D’E D, D M, T C, T A e T B contestavano la delibera del Consiglio Comunale di Gravina di Puglia n. 33 del 5 ottobre 2010, pubblicata nell’albo pretorio dal 13 ottobre 2010, conosciuta in data 21 ottobre 2010, avente ad oggetto: “Modifica di perimetrazione del comporto C3.4 “Giulianello” ai sensi della L.R. Puglia n. 5 del 25/ 2/ 2010, capo VII (disposizioni in materia urbanistica). Art. 16 - lettera b)”.

Con detta deliberazione il Comune intendeva dare esecuzione alle sentenze di questo TAR n. 3404/2002 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1817/2007) e n. 2251/2010 (quest’ultima resa nell’ambito del giudizio di ottemperanza della sentenza n. 3404/2002): la stessa delibera, nell’adottare apposita variante all’art. 17 delle NTA del vigente PRG - come imposto dalla sentenza n. 3404/2002 -, suddivideva la zona C3.4 “Giulianello” in tre sub comparti (C3.4.A, C3.4.B e C3.4.C).

Deducevano censure così sinteticamente riassumibili:

1) eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto e di diritto, difetto di istruttoria: la delibera gravata si fonderebbe su un accertamento in punto di fatto totalmente erroneo e superato (i.e. assenza di rilievo celerimetrico;
utilizzazione di una ortofoto risalente);

2) violazione del giudicato;
violazione dell’art. 16, lett. b, capo VII della l.r.p. n. 5 del 25/2/2010;
violazione dell’art. 15 l.r.p. 10/2/1979 n. 6;
violazione dell’art. 51 l.r.p. n. 56/1980;
violazione dell’art. 14 l.r.p. 20/2001;
violazione dell’art. 17 n.t.a. del PRG vigente;
violazione della l.r.p. 56/80 relativamente al mancato coinvolgimento della Regione anche ai fini della approvazione e comunque della verifica di compatibilità regionale;
eccesso di potere per sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta: la variante di cui alla delibera gravata costituirebbe variante sostanziale al PRG comportante, diversamente da quanto sostenuto dal Comune, incremento degli indici di fabbricabilità e riduzione di spazi pubblici o di uso pubblico, con consequenziale necessità di sottoposizione all’approvazione regionale o comunque a verifica di compatibilità regionale;
inoltre, il Comune aveva l’obbligo di pretendere dall’impresa C l’adempimento di cui all’art. 38, comma 1 d.p.r. n. 380/2001, ossia il pagamento del valore venale dell’edificato, così come accertato dall’Agenzia del Territorio;
infine, non sarebbero stati monetizzati i volumi realizzati in esubero dall’impresa controinteressata nella parte del comparto di cui al sub comparto “A” e l’impresa C dovrebbe pagare al Comune di Gravina a titolo di oblazione la somma determinata in base all’art. 36, comma 2 d.p.r. n. 380/2001;
stante la presenza in loco del Regio Tratturo Melfi - Castellaneta, bene culturale, storico - archeologico e paesaggistico, tutelato a norma di legge, che attraversa il comparto edificatorio C3-4, gli standard da lasciare sarebbero quelli di cui all’art. 4 del D.M. n. 1444/1968 (pari a 24 mq/ab.) e non quelli di cui all’art. 3 del medesimo D.M. (pari a 18 mq/ab.);

3) violazione dell’art. 17 delle n.t.a. del p.r.g. vigente a Gravina;
eccesso di potere per sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta, disparità di trattamento;
violazione dell’art. 16 legge regionale pugliese n. 5 del 25/2/2010;
violazione dell’art. 15 l.r.p. n. 6/1979;
violazione dell’art. 51 l.r.p. n. 56/1980;
eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa;
violazione e falsa applicazione degli artt. 10, co. 2, l. 17 agosto 1942, n. 1150 e dell’art. 16, commi 10 ed 11 della l.r. 31 maggio 1980, n. 56 nell’esercizio dell’attività di pianificazione generale: la delibera censurata ometterebbe ogni riferimento alla viabilità;
la divisione in tre sub comparti (A, B e C) inoltre non spiegherebbe come dovrebbe essere ripartito l’onere di cui all’art. 17 delle NTA del PRG relativo all’obbligo di riservare il 50% per interventi di edilizia economica e popolare;
la delibera n. 33, nel reiterare la pregressa perimetrazione, riprodurrebbe i vizi evidenziati nella sentenza di primo grado;
inoltre, la stessa violerebbe l’art. 15 legge regionale pugliese n. 6/1979 secondo cui l’attuazione del comparto ha come finalità precipua quella di ripartire tra i proprietari gli utili e gli oneri connessi all’attuazione degli strumenti urbanistici generali;
ai ricorrenti, all’opposto, non sarebbe stata data detta possibilità;
la delibera n. 33 riguarderebbe solo una parte dell’intero comparto, rinviando sine die la regolamentazione della restante parte;
l’aver consentito la edificazione del complesso “Case bianche” comporterebbe che tutti gli standards dell’intero comparto sono riservati a carico degli altri proprietari, ricorrenti compresi, con la conseguenza che se anche agli stessi ricorrenti fosse consentita l’edificazione con indice di 1.4 mc / mq, comunque gli interessati sarebbero costretti a lasciare standards per una superficie pari a quella di loro proprietà;
la variante accelerata di cui alla censurata delibera n. 33/2010 sarebbe in contrasto con l’art. 16 legge regionale pugliese n. 5/2010 in quanto la modifica di perimetrazione dei comparti sarebbe solo fittizia e non reale, la suddivisione in unità minime di intervento non sarebbe realizzata, vi sarebbe un incremento dell’indice di fabbricabilità, vi sarebbe la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, sarebbe interessato il tratturo Melfi - Castellaneta;
la variante sarebbe, altresì, in contrasto con l’art. 51 legge regionale n. 56/1980 in forza del quale sussistono limitazioni delle previsioni insediative fino all’entrata in vigore dei piani territoriali;
la previsione di zonizzazione non terrebbe conto del PUTT e delle sue limitazioni;
le planimetrie allegate alla tavola 0 della deliberazione n. 33/2010 sarebbero quelle del piano regolatore adottato nel 1990 e non quelle del piano regolatore approvato dalla Regione nel 1993 e nel 1994;
la deliberazione n. 33/2010 sarebbe viziata da contraddittorietà, illogicità e perplessità nella parte in cui dapprima rappresenta il comparto edificatorio C3-4 “Giulianello” di mq 61.100 e poi invece sostanzialmente mantiene ferma nelle tavole cartografiche allegate alla tavola 0 le medesime destinazioni delle aree originariamente attribuite dal PRG adottato nel 1990 che sono diverse da quelle del PRG approvato;

4) violazione del PAI;
eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, erronea presupposizione di fatto, illogicità ed ingiustizia manifesta;
violazione della legge n. 183/1989 e del decreto legge n. 180/1998 convertito con modificazioni dalla legge n. 267/1998 e del decreto legge n. 279/2000 convertito con modificazioni dalla legge n. 365/2000): il progetto di variante urbanistica sarebbe dovuto essere sottoposto al vaglio dell’Autorità di Bacino secondo la normativa di settore;

5) violazione dell’art. 13 legge n. 64/1974, ora art. 89 d.p.r. n. 380/2001: venendo l’intervento per cui è causa ad incidere in zona sismica, sarebbe stato omesso qualsivoglia adeguamento alle prescrizioni di cui alla normativa in materia antisismica;

6) violazione dell’art. 6, comma 3 della direttiva n. 92/43 CEE e degli artt. 5 e 6 d.p.r. n. 357/1997 come sostituiti dagli artt. 6 e 7 d.p.r. n. 120/2003, in quanto l’area in questione rientra nelle zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva CEE 79/409, e confluita nella disciplina della direttiva 92/43, recepita con il d.p.r. n. 357/1997, e del d.m.

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