TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2009-02-27, n. 200900572

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2009-02-27, n. 200900572
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200900572
Data del deposito : 27 febbraio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00214/2009 REG.RIC.

N. 00572/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 00214/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 214 del 2009, proposto da P.S.V. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G A, con domicilio eletto presso G A in Napoli, viale Gramsci N.16;


contro

La Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. G C, L S, con domicilio eletto presso L S in Napoli, piazza Matteotti, 1;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione n. 11996 del 13 ottobre 2008 della direzione vigilanza sulle attività di motorizzazione civile e autotrasporto della Provincia di Napoli, con la quale si è pronunciata la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto n. 28 del 30 giugno 2005;
nonchè della nota della Provincia di Napoli prot. n. 82532 del 23 settembre 2008, di invito al ripristino dell'attività ai sensi dell'art. 11 del regolamento provinciale in materia di studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Napoli;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 26/02/2009 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che dal provvedimento impugnato e dall’istruttoria non risulta che siano trascorsi i sei mesi che configurano la rinuncia tacita ai sensi dell’articolo 11 del regolamento provinciale ai fini della pronuncia della decadenza dall’autorizzazione e che pertanto via sia il requisito del fumus boni iuris;

Ritenuto sussistente l’elemento del danno grave e irreparabile trattandosi di un provvedimento che pronuncia la decadenza dall’autorizzazione;

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