TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-11-20, n. 201913292

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-11-20, n. 201913292
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201913292
Data del deposito : 20 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2019

N. 13292/2019 REG.PROV.COLL.

N. 07342/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7342 del 2018, proposto da Talete spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L G T, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Civitavecchia, 7;

contro

Comuni di San Lorenzo Nuovo, Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Marta, Montefiascone, Valentano e ATO 1 Lazio Nord - Viterbo, non costituiti in giudizio;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Roma, via M. Colonna, 27;

nei confronti

Comunità di Bacino Lago di Bolsena spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Sabato, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, 47;

per l'annullamento

della delibera c.c. n.38 del 6 dicembre 2017, con la quale il Comune di S. Lorenzo Nuovo stabiliva di affidare a Talete spa la gestione del servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue, a decorrere dal 31 dicembre 2017, unitamente ai relativi beni e impianti in concessione gratuita, e di sciogliere dunque in via anticipata, dalla predetta data, il contratto di servizio in essere con Comunità di Bacino Lago di Bolsena spa, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comunità di Bacino Lago di Bolsena spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2019 il dott. S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con delibera c.c. n.38 del 6 dicembre 2017 il Comune di S. Lorenzo Nuovo stabiliva di affidare a Talete spa la gestione del servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue, a decorrere dal 31 dicembre 2017, unitamente ai relativi beni e impianti in concessione gratuita, e di sciogliere dunque in via anticipata, dalla predetta data, il contratto di servizio in essere con Comunità di Bacino Lago di Bolsena spa.

Talete spa impugnava detta delibera, censurandola per violazione dell’art.21 septies della Legge n.241 del 1990, degli artt.147 e ss., 149 bis, 172 del D.Lgs. n.152 del 2006, dell’art.8 e ss. della Legge n.36 del 1994, degli artt.20, 24 del D.Lgs. n.175 del 2016, dell’Atto integrativo alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato dell’11 marzo 2006, dell’Atto di indirizzo n.28 del 5 luglio 2006, di approvazione del Piano d’ambito, dell’Atto di indirizzo n.44 del 22 luglio 2009, della delibera c.c. n.30 del 29 settembre 2017, dei principi di unicità del servizio idrico integrato e di autovincolo nonché per incompetenza e per eccesso di potere sotto i concorrenti profili del difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, del travisamento dei fatti, dell’irragionevolezza, sproporzione e abnormità, della falsa applicazione di atto presupposto, dello sviamento.

La ricorrente in particolare ha fatto presente che la competenza in via esclusiva in tema di affidamento del servizio era attribuita all’ATO 1 Lazio nord-Viterbo;
che in ogni caso non era stata rispettata la procedura di cui all’all.D dell’Atto di indirizzo n.28 del 2006;
che i lavori per l’adeguamento della rete fognaria, propedeutici per l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue, non erano ancora iniziati;
che veniva affidato a Talete spa solo una parte del servizio idrico integrato e segnatamente quello di fognatura e di depurazione delle acque reflue, non anche ad esempio il servizio di adduzione e di distribuzione dell’acqua ad usi civili, trattenuto dal Comune medesimo e gestito in autonomia;
che Comunità di Bacino Lago di Bolsena spa si trovava in stato di dissesto;
che non era stata disposta l’incorporazione di detta Società in Talete spa, come invece previsto nella delibera n.30 del 2017.

Comunità di Bacino Lago di Bolsena spa si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria in rito l’inammissibilità e improcedibilità e nel merito l’infondatezza.

La Regione Lazio si costituiva del pari in giudizio per il rigetto dell’impugnativa, deducendone l’infondatezza nel merito con appositi scritti difensivi.

Con memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti.

Seguivano le repliche di Comunità di Bacino Lago di Bolsena spa e di Talete spa.

Nell’udienza del 17 luglio 2019 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il Tribunale tralascia l’esame delle eccezioni di rito sollevate da Comunità di Bacino Lago di Bolsena spa, per difetto di rilevanza, stante l’infondatezza nel merito del ricorso, che va pertanto respinto, per le ragioni e nei termini di seguito esposti.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che l’affidamento di detto servizio deve essere preceduto da un formale provvedimento di assegnazione, emesso dall’Autorità competente, ex art.172 del D.Lgs. n.152 del 2006, individuata, nel caso di specie, nell’ATO 1 Lazio nord-Viterbo (cfr. TAR Lazio, II bis, n.6455 del 2019 ed anche, tra le altre, TAR Lombardia-Brescia, II, n.239 del 2014).

Orbene il Collegio ritiene sostanzialmente perfezionata la fattispecie di assegnazione prevista dalla legge attraverso una serie di determine.

Infatti l’ATO 1 Lazio nord-Viterbo con Atto di orientamento/indirizzo n.17 del 31 luglio 2003 stabiliva di affidare il servizio idrico integrato nell’ambito territoriale di sua competenza ad una società in house, partecipata dalla Provincia di Viterbo e dai relativi Comuni;
detta società veniva per l’appunto costituita in data 18 dicembre 2003, con la denominazione di Talete spa;
con successivo Atto di orientamento/indirizzo n.28 del 5 luglio 2006 l’ATO 1 approvava il Piano d’ambito, il disciplinare tecnico, il programma di presa in carico delle gestioni e delle relative procedure, il regolamento per il trasferimento del personale, le modalità provvisorie dell’esercizio del controllo analogo, un regime transitorio per la gestione del servizio;
con ulteriori Atti di orientamento/indirizzo n.25 del 22 febbraio 2006 e n.26 del 10 marzo 2006 veniva approvata la convenzione, stipulata tra l’ATO 1 e Talete spa, per l’affidamento del servizio in esame.

Va inoltre rilevato in proposito che l’affidamento in concessione gratuita al gestore del servizio delle infrastrutture idriche di proprietà degli Enti locali, ex art.153 del D.Lgs. n.152 del 2006, segue, e non precede, l’assegnazione del servizio;
che in ogni caso la vicenda contenziosa sul punto è stata ormai definita, in ultimo mediante la sentenza Cons. Stato, V, n.418 del 2019, nel senso che sussiste l’obbligo di affidamento di dette infrastrutture dai Comuni al gestore, come affermato dalla Regione Lazio.

Giova ancora evidenziare che, all’epoca della riunione in Prefettura dell’8 marzo 2018, i lavori per l’adeguamento della rete fognaria erano in fase di avanzamento, con ATO 1 e Talete spa impegnate sul tema dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue (cfr. relativo verbale, all.11 al ricorso);
che un passaggio graduale del servizio idrico dai Comuni al gestore non significa, per ciò solo, disconoscere il principio di unicità del servizio idrico integrato;
che la dedotta situazione di dissesto di Comunità di Bacino Lago di Bolsena spa costituisce ragione aggiuntiva per il passaggio del servizio ad altro gestore;
che nessun interesse ha Talete spa nel censurare la mancata incorporazione in sé di una società dissestata;
che le asserite violazioni meramente procedimentali non sono in grado di inficiare, per ciò solo, il passaggio del servizio a Talete spa, tenuto conto anche dei ritardi accumulati rispetto ai tempi in origine previsti, ex art.172 del D.Lgs. n.152 del 2006, per il suddetto passaggio.

Resta inteso che l’ATO 1 Lazio nord-Viterbo, nell’ambito delle sue competenze, vigila, con compiti di coordinamento, sullo stato e la manutenzione delle opere infrastrutturali, sul completamento del passaggio del servizio al gestore unico, sulla continuità e uniformità del servizio medesimo reso dal gestore ai Comuni (cfr. anche Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti locali dell’ATO 1, all.4 atti Regione e Atti di orientamento/indirizzo n.25, 26, 28 del 2006, all.4 al ricorso).

In considerazione dei fatti di causa, sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

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