TAR Firenze, sez. III, ordinanza collegiale 2021-01-29, n. 202100172

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, ordinanza collegiale 2021-01-29, n. 202100172
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202100172
Data del deposito : 29 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2021

N. 01328/2016 REG.RIC.

N. 00172/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01328/2016 REG.RIC.

N. 01424/2017 REG.RIC.

N. 01623/2018 REG.RIC.

N. 00433/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2016, proposto da


L I, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Beatrice Pieraccini e Nicola Laurito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Gesess in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;


contro

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Comune di Camaiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Zicari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2017, proposto da
L I, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Beatrice Pieraccini e Nicola Laurito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Gesess in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;

contro

Comune di Camaiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Zicari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;



sul ricorso numero di registro generale 1623 del 2018, proposto da
L I, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Beatrice Pieraccini e Nicola Laurito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Gesess in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;

contro

Comune di Camaiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Zicari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;



sul ricorso numero di registro generale 433 del 2020, proposto da
L I, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Beatrice Pieraccini e Nicola Laurito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Gesess in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;

contro

Comune di Camaiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Zicari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1328 del 2016:

- dell'ordine di introito n. 127/2016 e della correlata “scheda di calcolo”, allegati all'atto prot. n. 2016/50462 del 30.8.2016, ricevuto a mezzo raccomandata a/r in data 2.9.2016, con i quali il Comune di Camaiore, Settore 4°, Gestione del territorio, Servizio 13, U.O. Demanio marittimo, ha liquidato il canone per l'anno 2016 relativo alla concessione demaniale della quale la ricorrente è titolare in € 35.283,347 e la correlata imposta regionale ex l.r.t. n. 85/1995, pari al 25% del canone;

- del succitato atto prot. n. 2016/50462 del 30.8.2016, ricevuto a mezzo raccomandata a/r in data 2.9.2016, di accompagnamento all'ordine di introito e alla “scheda di calcolo”, con il quale si intima il pagamento del canone e dell'imposta regionale come sopra quantificati;

- della circolare n. 22 del 25.5.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per i porti, Divisione 4^, avente a oggetto «Nuove disposizione per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime – Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) – Articolo 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 – Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime – Anno 2009», nella parte in cui si afferma (par. 3.6, pag. 8): «… si ritiene che in sede di rilascio o di rinnovo della concessione si debba determinare il canone secondo i valori di mercato come sopra ricordato e per gli anni successivi e di validità del titolo concessorio si proceda con l'aggiornamento in base agli indici Istat, fatta ovviamente salva la prima applicazione dei nuovi criteri con decorrenza dal 1° gennaio 2007 per tutti i titoli concessori»;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

e per l'accertamento della legittima misura del canone demaniale relativo all'area in concessione alla ricorrente;

quanto al ricorso n. 1424 del 2017:

- della nota prot. n. 2017/43538 del 04.7.2017 e della relativa scheda di calcolo allegata, ricevuta a mezzo raccomandata a/r in data 7.7.2017, con cui il Comune di Camaiore, Settore 4°, Gestione del territorio, Servizio 13, U.O. Demanio marittimo, ha trasmesso il calcolo del canone da pagare per l'anno 2017 e la relativa imposta regionale relativamente alla concessione demaniale della quale la ricorrente è titolare, quantificati, rispettivamente, in € 35.177,41 e € 8.794,35;

- della circolare n. 22 del 25.5.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per i porti, Divisione 4^, avente a oggetto «Nuove disposizione per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime – Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) – Articolo 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 – Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime – Anno 2009», nella parte in cui si afferma (par. 3.6, pag. 8): «… si ritiene che in sede di rilascio o di rinnovo della concessione si debba determinare il canone secondo i valori di mercato come sopra ricordato e per gli anni successivi e di validità del titolo concessorio si proceda con l'aggiornamento in base agli indici Istat, fatta ovviamente salva la prima applicazione dei nuovi criteri con decorrenza dal 1° gennaio 2007 per tutti i titoli concessori»;

quanto al ricorso n. 1623 del 2018:

- della nota prot. n. 2018/51496 del 28.8.2018, della scheda di calcolo allegata, nonché dell'ordine di introito 125/2018, anch'esso allegato, ricevuta a mezzo raccomandata a/r in data 5.9.2018, con cui il Comune di Camaiore, Settore 4^, Gestione del territorio, Servizio 12,

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