TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-06-13, n. 201100476
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N. 00476/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00690/1994 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 690 del 1994, proposto da:
G M, G I, M M, rappresentati e difesi dall'avv. F B, con domicilio eletto presso Avv. Ferdinando Zannini in Ancona, via Leopardi, 2;
contro
Comune di Fano, n.c.
per l'annullamento
della deliberazione di Giunta Comunale n. 417 del 2.3.1994 avente ad oggetto la revoca di provvedimenti di attribuzione dell’indennità di vigilanza al personale tecnico e recupero delle somme corrisposte dall’1.10.1990 al 28.2.1994.
-di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente e comunque per l’accertamento e la dichiarazione del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di vigilanza ex art. 34 lett. del D.P.R. 268/87, integrata dal D.P.R. 333/90.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrenti, tecnici comunali dipendenti del Comune di Fano, con delibera di Giunta Comunale 417 del 2.3.1994 n. 1582 del 28.6.1990 hanno ottenuto, a partire dal 1.10.1990, il riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale dell'indennità prevista dall'art. 34 del d.p.r. n. 268/87.
Anche sulla base dell’annullamento, da parte dell’organo di controllo, di una delibera a favore di altri dipendenti, con il provvedimento impugnato veniva adottata l’impugnata deliberazione di revoca dell’indennità, con recupero delle somme già corrisposte.
Con ricorso depositato il 18.5.1994 impugnano il provvedimento in epigrafe, deducendo i seguenti motivi.
a)Violazione art. 7 legge 7.8.1990 n. 241, eccesso di potere.
Sarebbe mancata la comunicazione di avvio del procedimento.
b) Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il provvedimento di autotutela avrebbe dovuto motivare adeguatamente e valutare l’affidamento dei ricorrenti.
c) Violazione di legge per errata interpretazione dell'art. 34 del d.p.r. n. 268/87 e art. 45 c. 8 DPR 333/90. Eccesso di potere.
Si sostiene che la qualificazione del personale comunale che svolge funzioni di polizia municipale non sia limitata a quanto previsto dall’art. 45 c. 2 e 8 del DPR 333/90. Neppure, secondo i ricorrenti, l'indennità in parola può ritenersi limitata alla polizia municipale dato che, dal tenore letterale e logico della norma, appare chiaro che la stessa spetta a chiunque svolga attività di vigilanza e sia chiamato a tanto dalla legge o dai regolamenti. Fra i soggetti aventi tali requisiti rientrerebbero i tecnici comunali, in particolari quelli con potere di vigilanza in materia urbanistica ed edilizia.
Il Comune di Fano non si è costituito..
Alla pubblica udienza del 26.5.2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione
1 Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.