TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-01-02, n. 202300003

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-01-02, n. 202300003
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300003
Data del deposito : 2 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2023

N. 00003/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00272/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 272 del 2022, proposto da
Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;



contro

ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via Freguglia, n.1;



per l'annullamento

1) della Deliberazione ARERA del 20.11.2021 n. 531/2021/S/IDR (notificata al Comune di Giugliano in data 06.12.2021 prot. n. 063064), con la quale è stata, tra l'altro, irrogata al Comune di Giugliano sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di € 114.000,00 ed adottati provvedimenti prescrittivi;

2) di tutti gli atti preordinati connessi e conseguenziali all'atto sopra indicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Comune ricorrente gestisce in economia il servizio idrico integrato.

1.1. A seguito di un’attività ispettiva a campione nei confronti dei gestori del SII da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, veniva deliberato, con determinazione DSAI/33/2019 dell’8 agosto 2019, l’avvio del procedimento per l’accertamento della violazione delle disposizioni relative alla regolazione del SII e per l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori.

1.2. Tale deliberazione stabiliva in 120 giorni il termine di durata dell’istruttoria, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di avvio, e in 100 giorni il termine per la conclusione del procedimento, decorrente dal termine dell’istruttoria.

1.3. In estrema sintesi veniva contestata:

i) la violazione della delibera 577/2014 in quanto, per gli anni dal 2012 al 2018, l’Ente avrebbe continuato ad applicare la quota fissa sulla bollettazione senza procedere ai conguagli;

ii) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, in violazione di diverse disposizioni richiamate negli atti, il Comune “ avrebbe modificato la struttura dei corrispettivi delle quote variabili della tariffa del servizio per uso domestico, riducendo l’ampiezza delle fasce di consumo “base” “eccedenza” – 1^ fascia e “eccedenza – 2^ fascia ” con conseguente addebito di maggiori importi all’utenza” dell’art. 4 comma 6 lett. c) della deliberazione 88/2013/R/idr.

1.4. Il Comune di Giugliano, con nota del 7 ottobre 2019 e con successiva nota integrativa del 18 febbraio 202, presentava osservazioni e memorie.

1.5. In data 14 giugno 2021 ARERA chiedeva al Comune informazioni sullo stato dei conguagli.

Il Comune riscontrava tale richiesta con nota del 9 luglio 2021, rappresentando di aver restituito le somme in conguaglio per tutti gli anni, tranne che per il periodo 2012-2014, in quanto per tale periodo vi era stato altro gestore della bollettazione e della riscossione (Geset), il quale non aveva provveduto a trasmettere le specifiche delle bollette emesse e delle somme incassate e quindi non era stato ancora possibile procedere alla quantificazione. Ma, a tal fine avevo proceduto a “ formulare all’Ente Idrico Campano (EIC) istanza di adesione allo schema regolatorio di convergenza per la predisposizione tariffaria 2020/2023 – Deliberazione Arera 580/2019/R/idr ”, ricevendo dall’EIC le indicazioni e lo schema predisposto dallo stesso Ente per la raccolta dati ed era in attesa di riscontro.

1.6. ARERA comunicava le risultanze istruttorie in data 29 luglio 2021 ritenendo che relativamente agli anni dal 2012 al 2014, non essendosi proceduto al conguaglio, non fossero scriminanti le giustificazioni rese dall’Ente e gli impegni assunti ai fini dell’archiviazione del procedimento.

1.7. Il Comune di Giugliano con nota del 10 settembre 2021 contestava le conclusioni di ARERA.

In data 2 novembre 2021 veniva svolta l’audizione finale e con nota del 3 novembre 2021 l’Ente trasmetteva un documento riassuntivo delle difese in sede di audizione.

1.8. Infine, con Deliberazione del 20 novembre 2021 n. 531/2021/S/IDR, notificata al Comune di Giugliano in data 6 dicembre 2021 prot. n. 063064 l’Autorità: 1) accertava la violazione delle deliberazione contestate; 2) irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 114.000,00 di cui 47.0000 per la violazione del punto 1 della deliberazione 5777/2014/R/idr – punto i della contestazione - ed € 67.000,00 per le violazioni del punto ii della contestazione; 3) ordinava al Comune di procedere alla restituzione agli utenti per le annualità 202, 2013 e 2014 delle differenze tra quanto applicato dal Comune e quanto determinato dall’Autorità.

2. Avverso tale deliberazione il Comune proponeva il ricorso in epigrafe, chiedendo l’annullamento previa tutela cautelare.

2.1. Si costituiva in giudizio ARERA, resistendo al ricorso di cui contestava la fondatezza con separata memoria.

2.2. Con ordinanza n. 253 del 25 febbraio 2022 questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare.

2.3. In vista della trattazione nel merito la ricorrente depositava una memoria, insistendo nelle proprie conclusioni.

2.4. Indi all’udienza pubblica del 19 ottobre 2022 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.

3. Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:

I) violazione dell’art. 45 comma 5 e 6 del D.lgs. n. 93/2011; violazione della deliberazione generale ARERA 14.06.2012 n. 243/2012/e/ com e successive modifiche ed integrazioni (deliberazione del 13.03.2014 n. 102/2014/s/gas): dalla data del 18 febbraio 2020, quando la ricorrente ha presentato osservazioni a seguito dell’avvio del procedimento da parte di ARERA, l’Autorità sarebbe rimasta silente, tanto che il Comune avrebbe ritenuto accolta l’istanza di archiviazione. Invece il procedimento sarebbe stato poi definito con provvedimento sanzionatorio emesso il 30 novembre 2021 e notificato il 6 dicembre 2021. Dalla determinazione di avvio del procedimento dell’8 agosto 2019 alla data di adozione del provvedimento sanzionatorio (30 novembre 2021) sarebbero decorsi 27 mesi e 22 giorni (più di 830 giorni), con conseguente palese violazione del

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