TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-05-03, n. 202201496
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Pubblicato il 03/05/2022
N. 01496/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02201/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2201 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute (c.f. 80242250589), in persona del Ministro legale rappresentante
pro tempore
, non costituito in giudizio;
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (c.f. 80237250586), in persona del Ministro legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia e domicilio fisico legale in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulle seguenti sentenze rese inter partes nell'ambito della medesima causa civile (la seconda ai soli fini delle spese del grado di appello) di cui:
• alla sentenza di primo grado n. -OMISSIS-resa dal Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile il -OMISSIS-, depositata il 19.11.2012, nel procedimento civile n. -OMISSIS-R.G. Cont. Civ.;
• alla sentenza di appello n. -OMISSIS-resa dalla Corte di Appello di Palermo – Prima Sezione Civile il-OMISSIS-, depositata il 18.09.2019, nel procedimento civile n. -OMISSIS- R.G. Cont. Civ..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale di Palermo per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (c.f. 80237250586);
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 il dott. Roberto Valenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, le ricorrenti agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze in epigrafe indicate, emesse rispettivamente dal Tribunale di Palermo e dalla Corte di Appello di Palermo, con le quali il Ministero della Salute è stato condannato:
1) con la sentenza di primo grado n. -OMISSIS-, il Ministero della Salute è stato condannato a corrispondere alle ricorrenti -OMISSIS-, unitariamente e nella qualità di eredi della defunta -OMISSIS-, l somma complessiva di € 200.000,00 nonché gli interessi, nella misura legale, sulla somma sopra indicata, dalla data della decisione (19.11.2012) a quella dell’effettivo pagamento;inoltre l’ulteriore somma cadauna di € 160.000,00 per ciascuna di esse, nonché gli interessi, nella misura legale, sulla somma sopra indicata dalla data di decisione (19/11/2012) a quella di effettivo soddisfo;oltre le spese di lite liquidate in € 9.840,00;
2) con la sentenza di appello, di conferma di quella di prime cure, alla somma ulteriore di € 12.000 a titolo di spese di lite.
Le sentenze sono passate in giudicato giusta attestazione del 03/02/2020 apposta alla sentenza di secondo grado, in atti;la sentenza è stata notificata al Ministero della Salute in data 08/03/2020.
Le ricorrenti hanno quindi chiesto che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi ai detti titoli, e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta;vinte le spese e con ulteriore condanna del Ministero al pagamento in favore dei ricorrenti, ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., di una somma di denaro, da determinarsi equitativamente, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
B. - Il Ministero della Salute (c.f. 80242250589), ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
L’avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo si è costituita in giudizio, con atto di mera forma, per il (già diverso) Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (c.f.80237250586), non più esistente;né era parte nella precedente fase di cognizione.
C. - Alla camera di consiglio del 20 aprile 2020, la causa è stata posta in decisione, come specificato nel verbale.
E.- In primo luogo, il collegio deve dare atto della mancata costituzione in giudizio del Ministero della Salute intimato (c.f. 80242250589), non potendo soccorrere la costituzione dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per altro Ministero non più esistente, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, e individuato con differente codice fiscale (c.f. 80237250586). Non resta che disporre quindi l’estromissione dal giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Ciò posto, il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Osserva il Collegio che le ricorrenti hanno ritualmente proposto il presente procedimento e che le sentenze per cui è causa risultano tutt’ora non eseguite dal Ministero della Salute, il quale non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica dei titoli.
È, altresì, documentata infatti la notifica del titolo esecutivo presso la sede del Ministero, come in narrativa evidenziato, con decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del ricorso per l’ottemperanza;la stessa è passata in giudicato giusta attestazione apposta in data 03/02/2020.
Il ricorso, in quanto fondato, va accolto e, pertanto, va dichiarato l’obbligo del Ministero della Salute di conformarsi integralmente al giudicato discendente dalle sentenze in narrativa, provvedendo al pagamento in favore delle ricorrenti delle somme dovute e specificate nei rispettivi titoli, oltre interessi come ivi stabilito, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (con facoltà di delega dei relativi incombenti a un dirigente da lui individuato), affinché, su istanza delle interessate, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di sessanta giorni, con oneri a carico del resistente Ministero;e, una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con separato provvedimento ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza
F. Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
La disposizione appena richiamata stabilisce, nella prima parte, che il giudice dell’ottemperanza, quando accoglie il ricorso, “ salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;tale statuizione costituisce titolo esecutivo ”.
La seconda parte della stessa disposizione, come modificata a decorrere dal 1 gennaio 2016 dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha codificato sia il principio di diritto affermato dall’Adunanza Plenaria (v. decisione n. 15 del 25 giugno 2014) sull’applicabilità della penalità di mora anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria, sia l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato sulla decorrenza di detta penalità (v., da ultimo, decisioni della sezione IV n. 4415 del 21 settembre 2015, n. 4415 e n. 4725 del 13 ottobre 2015): la disposizione nel testo attualmente vigente, infatti, stabilisce che “ Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ” e specifica che “ detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali ”.
Per quanto attiene ai presupposti indicati dal citato art. 114, comma 4, lett. e), nel caso di specie l’applicazione della penalità non sembra poter determinare un effetto “ manifestamente iniquo ”, considerato che l'inadempimento si è protratto per un apprezzabile periodo di tempo senza giustificazione, che i comportamenti imposti dalla sentenza non presentano particolare complessità e che non sono state rappresentate dalla difesa erariale “ altre ragioni ostative ”.
Il Collegio ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta di corresponsione di una penalità di mora, la quale, per espressa previsione normativa, decorre dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente pronuncia fino all’effettivo pagamento e comunque non oltre la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione (sessanta giorni) per l’adempimento spontaneo, scaduto il quale è facoltà dei ricorrenti chiedere l’intervento sostitutivo del Commissario ad Acta. Invero, la possibilità per il privato - una volta decorso l’ulteriore termine assegnato all’Amministrazione debitrice - di utilizzare il più penetrante ed incisivo intervento sostitutivo (come sopra disposto), renderebbe in definitiva iniqua la possibilità per la parte ricorrente di continuare a fruire del rimedio, indiretto e di carattere propulsivo, delineato dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
Il Collegio ritiene che la penalità sia determinata in misura pari agli interessi legali annui rispetto al dies a quo sopra indicato, fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di 60 giorni assegnato a tal fine.
Va anche precisato che nel mandato del commissario ad acta è compreso il pagamento degli interessi legali e della penale maturata ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a..
G. Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente – nella misura di cui al dispositivo.