TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-05-03, n. 202201496
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Testo completo
Pubblicato il 03/05/2022
N. 01496/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02201/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2201 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute (c.f. 80242250589), in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (c.f. 80237250586), in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia e domicilio fisico legale in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulle seguenti sentenze rese inter partes nell'ambito della medesima causa civile (la seconda ai soli fini delle spese del grado di appello) di cui:
• alla sentenza di primo grado n. -OMISSIS-resa dal Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile il -OMISSIS-, depositata il 19.11.2012, nel procedimento civile n. -OMISSIS-R.G. Cont. Civ.;
• alla sentenza di appello n. -OMISSIS-resa dalla Corte di Appello di Palermo – Prima Sezione Civile il-OMISSIS-, depositata il 18.09.2019, nel procedimento civile n. -OMISSIS- R.G. Cont. Civ..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale di Palermo per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (c.f. 80237250586);
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 il dott. Roberto Valenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, le ricorrenti agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze in epigrafe indicate, emesse rispettivamente dal Tribunale di Palermo e dalla Corte di Appello di Palermo, con le quali il Ministero della Salute è stato condannato:
1) con la sentenza di primo grado n. -OMISSIS-, il Ministero della Salute è stato condannato a corrispondere alle ricorrenti -OMISSIS-, unitariamente e nella qualità di eredi della defunta -OMISSIS-, l somma complessiva di € 200.000,00 nonché gli interessi, nella misura legale, sulla somma sopra indicata, dalla data della decisione (19.11.2012) a quella dell’effettivo pagamento; inoltre l’ulteriore somma cadauna di € 160.000,00 per ciascuna di esse, nonché gli interessi, nella misura legale, sulla somma sopra indicata dalla data di decisione (19/11/2012) a quella di effettivo soddisfo; oltre le spese di lite liquidate in € 9.840,00;
2) con la sentenza di appello, di conferma di quella di prime cure, alla somma ulteriore di € 12.000 a titolo di spese di lite.
Le sentenze sono passate in giudicato giusta attestazione del 03/02/2020 apposta alla sentenza di secondo grado, in atti; la sentenza è stata notificata al Ministero della Salute in data 08/03/2020.
Le ricorrenti hanno quindi chiesto che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi ai detti titoli, e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta; vinte le spese e con ulteriore condanna del Ministero al pagamento in favore dei ricorrenti, ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., di una somma di denaro, da determinarsi equitativamente, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
B. - Il Ministero della Salute (c.f. 80242250589), ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
L’avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo si è costituita in giudizio, con atto di mera