TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-06-09, n. 202300864

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-06-09, n. 202300864
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300864
Data del deposito : 9 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/06/2023

N. 00864/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00638/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 638 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C e F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Terlizzi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

City Green Light S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D A, N C, D L, F S e N D Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudia Pironti in Bari, via Pasquale Fiore 14;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Deliberazione n. 50 dell'1.4.2022 della Giunta del Comune di Terlizzi, pubblicata sull'Albo Pretorio online dal 6.4.2022 al 21.4.2022, avente per oggetto “Gestione, manutenzione, efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione valutazione definitiva in merito alla procedura di project financing determinazioni consequenziali”;

- della comunicazione prot. n. 12130 del 2.5.2022 di conclusione del procedimento di revoca della “procedura per la selezione del promotore ex art. 183 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avviata in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 08.08.2018”;

- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenti e/o comunque connessi a quelli sopra indicati, ancorché non conosciuti;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18/7/2022:

per annullamento

- dell'“Ordinativo principale di fornitura SENZA servizio di gestione lanterne semaforiche” effettuato dal Comune di Terlizzi in adesione alla Convenzione Consip Servizio Luce 4 in data 7.4.2022, mai pubblicato sull'Albo pretorio e/o altrimenti comunicato all'odierna ricorrente e conosciuto solo a seguito dell'esame della documentazione prodotta nel presente giudizio dalla City Green Light S.r.l. in data 17.6.2022;

- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenti e/o comunque connessi a quelli sopra indicati, ancorché non conosciuti;

E per l'accertamento del diritto

a ottenere, ex art. 116, comma 2, c.p.a., copia degli atti indicati nella seconda istanza di accesso formulata dalla C in data 17.6.2022 non riscontrata dal Comune di Terlizzi;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da C S.p.A. il 2/1/2023:

per l’annullamento

- della Deliberazione n. 50 dell'1.4.2022 della Giunta del Comune di Terliz-zi, pubblicata sull'Albo Pretorio online dal 6.4.2022 al 21.4.2022, avente per oggetto “Gestione, manutenzione, efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione valutazione definitiva in merito alla procedura di project financing determinazioni consequenziali”;

- della comunicazione prot. n. 12130 del 2.5.2022 di conclusione del procedimento di revoca della “procedura per la selezione del promotore ex art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avviata in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 08.08.2018;

- dell'“Ordinativo principale di fornitura SENZA servizio di gestione lanterne semaforiche” effettuato dal Comune di Terlizzi in adesione alla Convenzione Consip Servizio Luce 4 in data 7.4.2022, mai pubblicato sull'Albo pretorio e/o altrimenti comunicato all'odierna ricorrente e conosciuto solo a seguito dell'esame della documentazione prodotta nel presente giudizio dalla City Green Light S.r.l. in data 17.6.2022;

tutti già impugnati con il ricorso principale e con il I ricorso per motivi aggiunti, alla luce della conferma dei vizi già dedotti e dei nuovi vizi emersi a seguito del deposito documentale effettuato dall'Amministrazione resistente in vista della Camera di Consiglio del 23.11.2022;

- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenti e/o comunque connessi a quelli sopra indicati, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Terlizzi e della City Green Light S.r.l.-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 26.2.2019 il Comune di Terlizzi pubblicava sul proprio profilo isti-tuzionale un avviso di consultazione preliminare di mercato volto a sollecitare la presentazione, da parte degli operatori interessati, di proposte di project financing relative al servizio di gestione, manutenzione, efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione insistenti sul territorio comunale, per un periodo di 20 anni.

Il 12.4.2019 la C S.p.A. trasmetteva al Comune un’offerta in cui proponeva la sostituzione di tutti i corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti dotati di tecnologia LED ad alta efficienza;
la messa in sicurezza degli impianti secondo le normative vigenti;
l’utilizzo di tecnologie innovative e integrate all’impianto per l’efficientamento energetico e gestionale.

Il progetto, secondo l’istante, comprendeva una copertura totale delle spese occorrenti per la gestione funzionale, la manutenzione degli impianti, la realizzazione delle opere e la progettazione.

Sotto il profilo economico, il canone annuo della concessione veniva stimato, come da indicazioni dal Comune (cfr. il punto 3 della Parte II del Capitolato Speciale d’Appalto approvato con D.D. n. 704 del 28.9.2018), in complessivi € 706.152,19 al lordo del ribasso economico da offrire in sede di gara.

La proposta includeva altresì un investimento iniziale, comprensivo della sostituzione e della messa a norma illuminotecnica di n. 3065 punti luce, delle spese sostenute e degli oneri professionali, nella misura di € 2.646.260,76, da sostenersi entro la data di avvio dell’impianto, ossia nell’“anno 1” della concessione.

Si prevedeva poi una seconda tranche di investimenti per € 2.390.700,00, che riguardava una manutenzione programmata, aggiuntiva rispetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, consistente in interventi periodici dopo il 5° anno di gestione del servizio e finalizzata ad assicurare al Comune, al termine dei 20 anni della concessione, il possesso di un impianto funzio¬nante, nei seguenti termini:

- n. 2 interventi di sostituzione, a cadenza quinquennale, degli alimentatori di tutte le lampade, per un costo pari a € 275.850,00 cadauno e quindi per un totale di € 551.700,00;

- la sostituzione completa dei corpi illuminanti, aventi vita media pari a 16 anni, per un costo di € 1.839.000,00.

Si trattava di un investimento complessivo pari a € 5.036.960,76.

La proposta contemplava inoltre l’assunzione, da parte della C, dell’“integrale onere della gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata e predittiva”.

L’imputazione annuale dei costi comprendeva € 296.453,05 per la gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria;
€ 5.989,66 per oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
€ 15.341,65 per spese generali;
€ 100.121,74 per la fornitura energetica.

A tal proposito si rileva che, quanto al prezzo di approvvigionamento dell’energia (in kWh) e al consumo/risparmio energetico ante e post interventi di efficientamento degli impianti di illuminazione, la C prendeva a riferimento i dati esplicitati dall’Ente ai punti 3 e 6 del CSA:

- i costi dell’energia a suo tempo sostenuti dal Comune (€/kWh 0,197;

- il fabbisogno energetico annuale dell’Amministrazione, ossia 1.934.869,39 kWh, corrispondente a un importo di € 381.169,27 per anno;

- il risparmio energetico annuo conseguibile mediante gli interventi di efficientamento/riqualificazione energetica oggetto del project, stimato in 967.430 kWh.

All’esito di una comparazione tra le diverse proposte pervenute, con Determinazione Dirigenziale n. 877 dell’8.11.2019 la società deducente veniva individuata quale soggetto proponente, ai sensi dell’art. 183, commi 15 e ss., del D.lgs. n. 50/2016, del project financing in argomento.

Con successiva Delibera di Giunta comunale n. 95 del 26.9.2020 la proposta della C veniva poi dichiarata di pubblico interesse.

Dopo più di un anno con Determinazione Dirigenziale n. 490 del 31.5.2021, il Comune, premessi l’avvenuta dichiarazione di pubblico interesse della proposta della C e il correlato conferimento dell’incarico al RUP ai fini della “predisposizione dell’avviso pubblico, ai sensi dell’art. 183 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la concessione”, stabiliva di aggiudicare l’appalto di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione per un periodo di 6 mesi in favore della ricorrente, rilevando la sussistenza dei presupposti per l’affidamento diretto del servizio “in ragione della limitata durata del contratto di appalto destinato a risolversi ipso iure appena concluso l’ iter del project financing”.

L’Amministrazione intimata, tuttavia, non ha dato corso alla gara e in seguito, con Deliberazione n. 50 del 1.4.2022, pubblicata sull’Albo Pretorio online dal 6.4.2022 al 21.4.2022, trasmessa alla C in data 2.5.2022, la Giunta Comunale disponeva:

- “DI REVOCARE ai sensi della legge 241/90, in particolare l'art. 21 – quinquies per le motivazioni espresse nelle premesse:

· la dichiarazione di “pubblico interesse” della proposta di project financing per l’affidamento in concessione ai sensi degli artt. 180 e 183 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del servizio di gestione, manutenzione, efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, per un periodo di 20 anni, presentata dalla società CETOLA S.p.A. ...,

· la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 08/08/2018,

· la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 26/09/2020”;

- “DI RITENERE, per le motivazioni di cui in premessa, la proposta del promotore del project financing pervenute meno idonea a dare attuazione ai pro-grammi dell’amministrazione rispetto alla proposta avanzata da City Green Light (Servizio luce 4 - Consip) e, conseguentemente, di non proseguire oltre nelle procedure di project financing”;

- “DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore II, con la collaborazione dell’Ufficio Appalti e Contratti del Settore I, di predisporre i provvedimenti e gli atti tecnici, amministrativi ed economici necessari a finalizzare l’adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Convenzione per la fornitura del Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, Lotto 4”.

In data 19.7.2021 il Comune ha inoltrato alla società City Green Light S.r.l. (anche “CGL”), titolare della Convenzione Consip “Servizio Luce 4” relativa al Lotto 10 – Puglia 2 e stipulata in data 1.3.2021, una “Richiesta Preliminare di Fornitura”, riscontrata da CGL con la trasmissione dapprima di un “preventivo sommario” (il 27.7.2021), poi di un Piano Tecnico Economico (anche “PTE” - in data 22.9.2021) e da ultimo di un nuovo PTE, modificato sulla base delle indicazioni fornite dall’Ente (28.2.2022).

Queste le caratteristiche del (rinnovato) PTE di CGL, evidenziate dall’Ente intimato nella Deliberazione n. 50/2022:

- periodo contrattuale di 9 anni:

- servizi identici a quelli contenuti nella proposta C (“dal parallelo tra i documenti riguardanti la proposta di City Green Light (Servizio luce 4 – Consip) e gli elaborati progettuali presentati nella proposta del promotore ... risulta che tutti prevedono sia la gestione dell’impianto inteso come manutenzione che la fornitura di energia elettrica, oltre ai lavori di adeguamento normativo e di efficientamento energetico”;

- canone totale, per 9 anni, pari a € 4.155.697,64, di cui:

€ 556.492,32 per la Componente Manutenzione;

€ 3.599.205,31 per la Componente Energia, ripartita in misura decrescente da € 457.041,94 per il primo anno del servizio a € 371.346,58 a partire dal sesto anno in poi;

extra-canone massimo prenotabile per interventi di manutenzione straordinaria (di cui agli artt.

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