TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-06-05, n. 201400581
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Testo completo
N. 00581/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00113/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 113 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
IN FR, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Saccomandi e Aldo Valentini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico D'Alessio in Ancona, via Gianelli, 36;
contro
Comune di Serrungarina, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Guidi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefania Plutino in Ancona, corso Garibaldi, 16;
nei confronti di
ER NA, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Miranda, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, viale della Vittoria 7; EL NA in Qualità di UP c/o il Comune di Serrungarina;
per l'annullamento
degli atti relativi alla procedura di affidamento del servizio di progettazione attinente all’architettura (edilizia scolastica) della scuola materna in Frazione di Tavernelle, avviata dal Comune di Serrungarina e, in particolare:
- della nota 14.1.2014 prot. 189 di comunicazione dell'esito della procedura, ricevuta il 17.1.2014;
- della delibera di Giunta Comunale 17.10.2013 n. 92 recante "Nomina commissione";
- della delibera di Giunta Comunale 22.10.2013 n. 93 recante "Approvazione proposta progettuale per la costruzione di una scuola materna a Tavernelle nell'ambito dell'adesione al programma "6000 campanili"
- della delibera di Giunta Comunale 22.10.2013 n. 94, nella parte in cui delibera di partecipare al programma "6000 campanili" sulla scorta dell'ipotesi progettuale redatta dall'Arch. NA ER;
- dei verbali di gara della Commissione Giudicatrice, ad oggi sconosciuti;
e, per quanto occorrer possa,
- dell'invito a presentare l’offerta per l'affidamento del servizio di progettazione attinente all'architettura (edilizia scolastica) (artt. 57 - 91 d.lgs. n. 163/2006 - artt. 252 - 261 del DPR n. 207/2010);
- di ogni altro atto e provvedimento, non conosciuto, connesso, presupposto e collegato, oggetto di inoltrata formale istanza di accesso agli atti, ancora inevasa, con espressa richiesta di istruttoria acquisizione, con riserva di proporre motivi aggiunti;
- nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con condanna del Comune resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto al ricorrente, ovvero al risarcimento del danno per equivalente nella misura che verrà accertata, anche in via equitativa, nel corso del giudizio;
- in via meramente subordinata, per l'annullamento, previa sospensione, dell'intera procedura con rinnovazione delle operazioni di gara e per la conseguente condanna a risarcimento del danno nella misura che verrà accertata, anche in via equitativa e/o presuntiva, nel corso del presente giudizio;
- per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento e/o all'indennizzo dei costi e spese sostenute dalla ricorrente per la predisposizione degli elaborati di gara;
- in ogni caso per la condanna delle parti resistenti alla rifusione delle spese, diritti e onorari di giudizio oltre che al rimborso del contributo unificato;
e per l’annullamento dei seguenti atti impugnati con motivi aggiunti depositati il 21 marzo 2014:
- delibera di giunta comunale n. 31 del 17 febbraio 2014;
- delibera di Giunta comunale n. 32 del 17 febbraio 2014;
- determinazione n. 4 del 24 febbraio 2014 di affidamento dell’incarico all’arch. ER e relativo disciplinare di incarico;
- verbale della Commissione giudicatrice del 22 ottobre 2013;
- nota prot. 866 del 12 febbraio 2014 di rigetto dell’istanza ex art. 243 bis del d.lgs. n. 163/2006
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Serrungarina e di NA ER;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza cautelare n. 109 del 7 marzo 2014;
Visto il dispositivo di sentenza n. 462 del 23 aprile 2014;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2014 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori Gianluca Saccomandi, Leonardo Guidi e Francesca Petruzzo, quest’ultima su delega dell'avv. M. Miranda;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Con lettera di invito prot. n. 5047 rivolto a professionisti muniti di laurea in ingegneria ed architettura, il Comune di Serrungarina indiceva una procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l’affidamento di un incarico di progettazione di una scuola materna in frazione Tavernelle, con la precisazione che esso sarebbe stato conferito sulla base della valutazione di una proposta ideativa da parte dei concorrenti, con le modalità stabilite dagli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006; le prestazioni professionali sarebbero state pagate con fondi derivanti dalla concessione del contributo relativo al programma “6000 campanili” di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 settembre 2013.
Il ricorrente partecipava a detta procedura selettiva con domanda del 18 ottobre 2013 in raggruppamento con altri professionisti.
L’Amministrazione, valutate le proposte ideative dei concorrenti e ritenuta migliore quella presentata dall’arch. NA ER, con deliberazione di G.C. n. 94 del 22 ottobre 2013 approvava la proposta progettuale di quest’ultima ai fini dell’adesione al programma “6000 campanili”, dando atto che alla stessa sarebbe stato affidato l’incarico di progettazione solo se detta sua proposta fosse stata ammessa al finanziamento.
Ottenuto il finanziamento sulla scorta del progetto presentato, il Comune di Serrungarina, visti gli impegni assunti col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui tempi da osservare per porre in essere le attività procedurali propedeutiche all’intervento (cfr. convenzione tra il Comune e il predetto Ministero del 29 agosto 2013 e relativo disciplinare), con determinazione n. 4 del 24 febbraio 2014 affidava l’incarico di cui alla lettera di invito all’arch. ER, provvedendo con la stessa alla sottoscrizione del relativo contratto.
Di qui il presente ricorso, integrato da motivi aggiunti, con cui parte ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti impugnati per i motivi di seguito sinteticamente illustrati:
1) violazione dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 perché, dei due membri della Commissione giudicatrice che hanno coadiuvato il Presidente, nella persona del Segretario comunale, uno soltanto sarebbe stato esperto nel settore, essendo l’altro il responsabile dei servizi sociali;
2) violazione del principio della distinzione tra organo istruttorio e organo decidente, poiché il UP sarebbe stato nominato quale membro esperto, in violazione dell’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006;
3) violazione degli artt. 258 e 265 del DPR n. 207/2010 per mancata pubblicità delle sedute di gara; il ricorrente non sarebbe stato messo al corrente della data in cui sarebbe avvenuta l’apertura dei plichi, alle cui operazioni non avrebbe quindi partecipato;
4) violazione dell’art. 79, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 per omessa informazione - con comunicazione individuale - ai partecipanti dell’esito della gara nel termine di 5 giorni;
5) mancata esclusione dell’aggiudicataria in quanto non in possesso dei requisiti per assumere gli incarichi di