TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-03-24, n. 202103588
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Testo completo
Pubblicato il 24/03/2021
N. 03588/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07543/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7543 del 2017, proposto dalla società Gamenet S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A L e L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, via Po n. 9;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato - Amministrazione Autonoma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex lege presso l’Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- delle note ADM prot. n. 52046 del 17 maggio 2017 e prot. n. 66912 del 26 giugno 2017, concernenti i ticket non riscossi dai giocatori nel periodo intercorrente tra la data di avvio della raccolta del gioco su apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. e il 19 marzo 2013 e di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e/o conseguenziale;
nonché per l’accertamento
- della insussistenza dell’obbligo in capo al concessionario del riversamento nei confronti dell’Erario delle somme indicate dai ticket non riscossi riferiti al periodo dal 1° gennaio 2011 al 19 marzo 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato - Amministrazione Autonoma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021 la dott.ssa Marina Perrelli e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, concessionaria per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, previsti dall’art. 110, comma 6, del R.D. n.773/1931, ha esposto: a) che con nota prot. n. 52046 del 17.5.2017 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha invitato tutti i concessionari a comprovare la sussistenza o meno di somme derivanti da ticket non riscossi dai giocatori, a seguito di vincite su apparecchi da intrattenimento VLT, riferibili al periodo temporale intercorrente tra la data di avvio della raccolta del gioco e il 19.3.2013, data di sottoscrizione della nuova convenzione di concessione; b) che con la nota prot. n. 66912 del 26.6.2017 l’Amministrazione resistente ha comunicato che “al fine di consentire il completamento dell’elaborazione dei dati in oggetto, le operazioni di riversamento a favore del Bilancio dello Stato dei ticket di cui trattasi, detenuti da codesti Concessionari a garanzia dei termini di prescrizione ordinaria, potranno protrarsi sino al prossimo 15 luglio”; c) che in base alle predette note ha effettuato il pagamento in data 14.7.2017 dell’importo di euro 1.149.052,99.
1.2. Con un unico ed articolato motivo la società ricorrente deduce l’illegittimità delle predette note per violazione delle convenzione di concessione vigente nel periodo tra la data di avvio della raccolta del gioco al 19.3. 2013, dell’art. 923 c.c., nonché per eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di una specifica fonte normativa che qualifichi le somme richieste come pubbliche, per