TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2021-04-19, n. 202101249

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2021-04-19, n. 202101249
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202101249
Data del deposito : 19 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2021

N. 01249/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00434/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2021, proposto da
Massimo Dell'Aversana, rappresentato e difeso dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, PERSOMIL, Stato Maggiore della Marina, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;



nei confronti

MARIPERS, MARISTAT, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare in data 2 marzo 2021, n. M_DGMIL REG2021 0098570 02-03-2021, con cui è stata respinta la richiesta del ricorrente di aspettativa senza assegni formulata, ai sensi dell’art 756 del decreto legislativo n. 66/2010, in data 20 gennaio 2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare in data 2 marzo 2021, n. M_DGMIL REG2021 0098570 02-03-2021, con cui è stata respinta la sua richiesta di aspettativa senza assegni formulata, ai sensi dell’art 756 del decreto legislativo n. 66/2010, in data 20 gennaio 2021.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta, in fatto e in diritto, quanto segue: a) l’interessato, in servizio presso COMFORPAT di Augusta, ha vinto una borsa di studio per un corso regionale di formazione specifica in Medicina Generale presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Napoli con inizio in data 25 gennaio 2021; b) il ricorrente ha, quindi, presentato domanda di aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 756 del decreto legislativo n. 66/2010; c) l’Amministrazione, tuttavia, ha rigettato l’istanza, osservando che l’art 756 consente la fruizione del beneficio compatibilmente con le esigenze di servizio, senza peraltro specificare quali fossero tali esigenze, e affermando, inoltre, che: - la formazione specifica in Medicina Generale non è ricompresa nei corsi di specializzazione di cui alla riserva dei posti per le esigenze di formazione specialistica della Sanità Militare di cui all’art 757 del decreto legislativo n. 66/2010; - la Medicina Generale è perimetrata nell’ambito della attività libero

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