TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-09-13, n. 202402160

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-09-13, n. 202402160
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202402160
Data del deposito : 13 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/09/2024

N. 02160/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00225/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
D M, Comitato per la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile di B d Grappa e F L P, in relazione alla procedura CIG A0149F4A03, rappresentati e difesi dall'avvocato S Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di B d Grappa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C, L L, F Z e G Q, con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Venezia, Fondamenta S. Lucia – Cannaregio 23, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Provincia Treviso, non costituita in giudizio;

La Mercurio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Dell'Oro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63;

Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituiti.

nei confronti

Costruzioni Dalla Libera s.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati da D M, dal Comitato per la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile di B d Grappa e da F L P il 7-5-2024:

- della Determinazione del Responsabile del Servizio – Ufficio Segretario del Comune di B d Grappa n. 408 del 13-12-2023, avente ad oggetto “ Aggiudicazione condizionata dei lavori di realizzazione della nuova scuola primaria ed auditorium a Semonzo in B d Grappa. Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nexgeneratioeu. PNRR M4 – C1.3.3-2. CIG A0149F4A03 CUP G39H18000490006 ”;

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, fra cui, in particolare:

- la Determinazione del Responsabile del Servizio Ufficio Lavori Pubblici del Comune di B d Grappa (TV) n. 3 del 10-1-2024, di conferma dell’aggiudicazione;

- la Deliberazione della Giunta Comunale di B d Grappa n. 96 dell’11-9-2023, di approvazione del progetto definitivo;

- la Deliberazione della Giunta Comunale di B d Grappa n. 97 del 25-9-2023, di approvazione del progetto esecutivo;

- la Determinazione a contrarre dell’Ufficio dei Lavori Pubblici del Comune di B d Grappa n. 309 del 25-9-2023;

- il Verbale n. 2 del 9-10-2023 della Provincia di Treviso – Stazione Unica Appaltante Area Lavori e Incarichi Professionali, di proposta condizionata di aggiudicazione;

- il Decreto sindacale n. 1 del 10-1-2024, di conferimento incarico dirigenziale al Segretario comunale;

- la Nota del Genio Civile di Treviso prot. n. 544951 del 24-11-2022, di superamento del dissenso espresso con parere non favorevole prot. n. 45796 dell’1-2-2022;

- la Nota del Genio Civile di Treviso prot. n. 221892 del 26-4-2023, di parere idraulico favorevole con prescrizioni;
- la Nota del Genio Civile di Treviso prot. n. 351731 del 29-6-2023, di conferma ed anticipazione di parere idraulico favorevole con prescrizioni;

- la Nota del Genio Civile di Treviso prot. n. 425322 dell’8-8-2023, di parere idraulico favorevole con prescrizioni;

- la Nota del Genio Civile di Treviso prot. n. 433979 dell’11-8-2023, di precisazioni sul parere idraulico favorevole con prescrizioni;

- la Nota del Genio Civile di Treviso prot. n. 443669 del 18-8-2023, di precisazioni sul parere idraulico favorevole con prescrizioni;

- il rapporto finale di verifica di La Mercurio s.r.l. n. 18121301/00 dell’8-9-2023;

- il rapporto finale di verifica di La Mercurio s.r.l. n. 18121301/02 del 21-9-2023.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di B d Grappa, della Regione del Veneto, di La Mercurio s.r.l. e del Ministero Economia e Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2024 il dott. F D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio - notificato in data 10-2-2024 e depositato in data 23-2-2024 – il Comitato per la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile di B d Grappa e i signori F L P e D M, rispettivamente presidente e vice presidente del medesimo Comitato nonché residenti in detto Comune, hanno impugnato il provvedimento del 13-12-2023 con cui la Provincia di Treviso, quale stazione appaltante per conto del Comune di B d Grappa, ha aggiudicato alla società Costruzioni Dalla Libera s.r.l. – “ sotto condizione sospensiva della conferma del finanziamento pubblico” - l’appalto di lavori, finanziato con fondi PNRR, per la realizzazione della nuova scuola primaria ed auditorium del valore di Euro 2.165.610,02 nonché gli atti connessi, presupposti e consequenziali a tale aggiudicazione.



1.1. L’interesse e la legittimazione a ricorrere dei signori F L P e D M sarebbe correlata ai “ profili di criticità idraulica e sismica caratterizzanti il progetto in questione, previsto in un’area ad alta densità abitativa già colpita da esondazioni, con potenziale danno da allagamento alle abitazioni limitrofe ”. Il pregiudizio dei ricorrenti consisterebbe nel “ possibile deprezzamento degli immobili di proprietà confinanti/contigui/limitrofi ”.

L’interesse e la legittimazione a ricorrere del Comitato deriverebbe invece dalla “ compromissione dei beni alla salute, all’ambiente e alla sicurezza in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata, quali autonomi ed indipendenti indici qualificanti posizioni giuridiche soggettive differenziate, caratterizzate dall’interesse a conservare l’assetto urbanistico ed edilizio che potrebbe subire una rilevante e pregiudizievole alterazione ”.

Ulteriore elemento di conferma della legittimazione dei ricorrenti sarebbe rappresentato dalla precedente partecipazione procedimentale.



1.2. Il ricorso introduttivo è basato su sei motivi con cui i ricorrenti hanno sostenuto:

i – con il primo motivo, che il provvedimento di aggiudicazione sarebbe nullo ai sensi dell’art. 1354 c.c. in quanto sottoposto ad una condizione sospensiva impossibile. L’aggiudicazione sarebbe stata disposta allorché il termine del 15-9-2023 per il finanziamento europeo era già scaduto e il Comune non avrebbe potuto prorogare unilateralmente tale termine dopo la sua scadenza. Il provvedimento sarebbe nullo anche per mancanza-indeterminatezza dell’oggetto in base all’art. 1325 c.c.. Sotto altro profilo, il provvedimento di aggiudicazione violerebbe il divieto di offerte condizionate;

ii – con il secondo motivo, che il provvedimento di aggiudicazione avrebbe violato il termine di conclusione del procedimento di affidamento;

iii – con il terzo motivo, che il segretario comunale sarebbe stato nominato Responsabile dell’Area Tecnica solo in data 10-1-2024 e pertanto non sarebbe stato competente ad adottare il provvedimento di aggiudicazione in data 13-12-2023;

iv – con il quarto motivo, che il provvedimento di aggiudicazione sarebbe illegittimo in via derivata in ragione della contraddittorietà degli atti e dei pareri espressi dal Genio Civile di Treviso, il quale avrebbe immotivatamente rettificato il primo parere negativo, consentendo di realizzare le opere di mitigazione idraulica dopo la costruzione della scuola e avrebbe omesso di richiedere l’esame dello studio di microzonazione Sismica di 2° e 3° livello esteso a tutto il territorio comunale e il rilascio autorizzazione sismica in sede di approvazione del progetto esecutivo;

v – con il quinto motivo, che l’aggiudicazione sarebbe nulla per impossibilità dell’oggetto, in quanto il plesso scolastico non sarebbe realizzabile perché parzialmente ricadente in area P3, a pericolosità elevata;

vi – con il sesto motivo, che l’aggiudicazione sarebbe illegittima in via derivata in quanto nel corso della Variante n. 3 al Piano degli Interventi non sarebbe stata acquisita la valutazione di compatibilità idraulica del Genio Civile di Treviso, in violazione dell’Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale Veneta n. 2948 del 6-10-2009.

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