TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-05-22, n. 202308633

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-05-22, n. 202308633
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202308633
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2023

N. 08633/2023 REG.PROV.COLL.

N. 15630/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15630 del 2022, proposto da St Protect S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M D B, E B e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Milano, via Flavio Baracchini, 1;

contro

F S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C G e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio “P&I – Studio Legale Guccione e Associati” in Roma, via Sardegna, 50;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Trenitalia S.p.A., non costituite in giudizio;

nei confronti

Safe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo, 101;
Calzaturificio F.lli Soldini S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Sabrina Petrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale del predetto avvocato in Roma, piazzale di Porta Pia, 121;

per l’annullamento

a) della nota trasmessa a mezzo del Portale Acquisti in data 3/11/2022 a firma del responsabile dell'Area Acquisti di Gruppo di F S.p.A., recante “ Comunicazione ex art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ”, con la quale si rende nota l'intervenuta aggiudicazione definitiva in favore di SAFE srl della procedura eGPA 2/2022/SNC – Fornitura di Abbigliamento Alta Visibilità e Dispositivi di Protezione Individuale vari e Calzature per la Sicurezza per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiene – Lotto 2 – Calzature per la Sicurezza (CIG 9343443514);

b) del provvedimento di aggiudicazione, di data e protocollo ignoti (non conosciuto);

c) di tutti i verbali di gara, nella parte in cui hanno ammesso e graduato l'offerta di SAFE srl e di Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A., in luogo di procedere alla loro esclusione;

d) di ogni provvedimento presupposto, conseguente e/o connesso, ancorché non conosciuto;

e) della nota del 18/11/2022 con cui è stato differito l'accesso all'offerta tecnica si SAFE srl priva di omissis decorsi 30 giorni;

nonché per la dichiarazione di inefficacia dell'Accordo Quadro e degli ordini applicativi eventualmente stipulati nelle more, con espressa richiesta di subentro;

nonché per l'accertamento

- previo annullamento di tutti gli atti impugnati e surriferita declaratoria di inefficacia, del diritto della ricorrente, in accoglimento dei motivi di diritto proposti in via principale, di conseguire l'aggiudicazione della procedura, anche a mezzo di subentro, per l'intera durata dell'affidamento;

- del diritto della ricorrente, ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.a., di accedere integralmente agli atti di gara richiesti con l'istanza d'accesso del 4/11/2022 e dell'1/12/2022 e del 5.12/2022.

e per la condanna della resistente al risarcimento del danno in forma specifica come dedotto in atti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di F S.p.A., di Safe S.r.l. e di Calzaturificio F.lli Soldini S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. L B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. F S.p.A. (“ F ”), con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 5ª serie speciale contratti pubblici, n. 91 del 5 agosto 2022, indiceva in proprio e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (“RFI”), Trenitalia S.p.A. e delle altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, una procedura aperta per l’affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di fornitura di “ Abbigliamento Alta Visibilità, Dispositivi di Protezione Individuale vari e Calzature per la Sicurezza ”.

1.1. La gara era suddivisa in due lotti da affidare con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di un massimo di 70 punti per l’offerta tecnica (componente “Qualità”) e un massimo di 30 punti per l’offerta economica (componente “Prezzo”).

1.2. Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, ossia in relazione al lotto 2, il punto II.2.4) del bando prevedeva per tale lotto un valore totale pari a euro 11.910.000 (con importo massimo di euro 7.940.000 e una opzione di ulteriori euro 3.970.000, IVA esclusa, in favore della stazione appaltante), nonché una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula, con opzione di estensione temporale, sempre in favore di F, per un ulteriore periodo di 18 mesi.

1.2.1. Trattandosi dell’affidamento di un accordo quadro, il predetto punto II.2.4) del bando prevedeva anche quanto segue “ Con riferimento all’importo massimo dell’Accordo Quadro si precisa che l’aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste e conseguentemente non rese in sede di esecuzione dell’Accordo Quadro, nel caso in cui al momento della scadenza di questo ultimo, non sia stato consumato l’importo massimo dello stesso e qualsiasi sia l’ammontare delle prestazioni sino al momento richieste ”.

1.3. Assume rilevanza, inoltre, il fatto che la stazione appaltante, con riguardo all’attribuzione del punteggio alla offerta economica per il lotto 2, nel disciplinare di gara abbia previsto l’utilizzo dei due seguenti subcriteri: i) prezzo prodotti (“ PP ”), rispetto al quale il punteggio massimo conseguibile risultava pari a 15 punti; ii) prezzo prodotti nuovi (“ PPN ”), rispetto al quale il punteggio massimo conseguibile risultava pari a 15 punti (cfr. disciplinare di gara pag. 101 e ss., doc. 3 della produzione di parte ricorrente).

1.3.1. Più in particolare, con riferimento al subcriterio PP nel disciplinare veniva riportata una tabella recante in maniera analitica sia la quantità, sia il prezzo, per ciascun prodotto oggetto di fornitura.

1.3.1.1. F, pertanto, in conseguenza del fatto di aver espressamente specificato, nel disciplinare di gara, il prezzo unitario per ciascuno dei prodotti rilevanti ai fini della attribuzione del punteggio relativo al subcriterio PP, aveva indicato anche l’importo a base d’asta per tale parte della fornitura del lotto 2, quantificandolo nella misura di euro 3.968.381,60 (cfr. disciplinare di gara, pag. 101).

1.3.1.2. Ancora più in dettaglio, al punto 3.4.1. “Prezzo Prodotti (PP)” del disciplinare di gara veniva prescritto quanto segue “ Per ciascuno dei prodotti indicati nella tabella sotto riportata e presenti nella Busta digitale economica, il Concorrente dovrà offrire, a pena di esclusione, un prezzo unitario (PU) non superiore al relativo importo unitario base (PUb), per i quali è indicata la quantità presunta d’acquisto (meramente indicativa e non vincolante). L’importo a base d’asta è pari ad € 3.968.381,60 (come sotto riportato) è stato individuato sulla base del transato degli acquisti effettuati dalle Società del Gruppo FS Italiane sull’ultimo contratto in vigore ”.

1.3.1.3. La stazione appaltante, sempre al punto 3.4.1. del disciplinare, specificava – dandone, peraltro, risalto grafico mediante l’utilizzo della notazione “N.B.” in grassetto e l’utilizzo della sottolineatura per tutto il testo – che “ Si evidenzia che il valore totale a base d’asta Pba (€ 3.968.381,60) è stato determinato ai soli fini dell’attribuzione del punteggio economico e, pertanto, non è da considerarsi indicativo dell’incidenza economica delle singole prestazioni/forniture rispetto al valore complessivo del presente appalto ”.

1.3.2. Per quel che concerne, invece, l’indicazione della quantità dei prodotti afferenti alla suddetta porzione della fornitura inerente al lotto 2, F, al medesimo punto 3.4.1. del disciplinare di gara, specificava che “ Le quantità indicate nella tabella sottostante sono quantità utilizzate come meccanismo deterministico per il confronto delle offerte economiche e sono da intendersi meramente indicative, non impegnative e non vincolanti ai fini contrattuali e suscettibili di modifiche in corso di esecuzione ”.

1.3.3. Il punto 8 del disciplinare di gara, rubricato “Motivi di esclusione”, stabiliva, inter alia , che “[…] Sarà altresì esclusa: […] l’offerta che contenga anche un solo prezzo unitario (PU) superiore al relativo importo unitario base (Pub);
l’offerta in cui la sommatoria dei prezzi unitari offerti moltiplicati per le relative quantità sia pari o superiore al prezzo totale a base d’asta;
[…] Saranno, altresì, esclusi i Concorrenti: le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; […]”.

1.4. Con riferimento al subcriterio PPN, il punto 3.4.2. del disciplinare di gara recava una tabella contenente solo la quantità per ciascun prodotto afferente a questa porzione della fornitura del lotto 2, senza prevedere alcuna indicazione relativa ai prezzi unitari dei singoli prodotti.

1.5. Per quanto riguarda la presentazione dell’offerta tecnica, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, gli operatori partecipanti alla gara, oltre alla compilazione della c.d. “Busta digitale tecnica”, dovevano presentare in modalità off-line , ai sensi di quanto previsto dal punto 3.2.2. del disciplinare di gara, la campionatura relativa ad alcuni dei prodotti indicati anche nel capitolato speciale d’appalto, con particolare riferimento ai seguenti: i) calzatura di sicurezza bassa invernale (contrassegnata con il riferimento “N1.28”), taglia 42; ii) calzatura alla caviglia maschile invernale (contrassegnata con il riferimento “N1.50”), taglia 42.

La valutazione di tale campionatura rientrava nella valutazione qualitativa dell’offerta e rispetto ad essa la lex specialis prevedeva l’attribuzione di un massimo di 10 punti.

1.5.1. Tali campionature, inoltre, dovevano essere corredate, alternativamente, da: a) una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante del concorrente, attestante che i prodotti oggetto di campionatura fossero certificati o certificabili ai sensi delle normative di qualità indicate nelle specifiche tecniche a base di gara; b) dai certificati dei prodotti offerti.

Non era, invece, richiesta la presentazione delle schede tecniche dei prodotti offerti che, in base a quanto previsto dal punto 10.1, lett. c) , del disciplinare di gara, dovevano essere presentate, a seguito dell’aggiudicazione, dal solo aggiudicatario al fine di dimostrare la conformità dei prodotti offerti alle prescrizioni delle normative di riferimento e alle specifiche tecniche a base di gara.

1.5.2. La stazione appaltante, con avviso di “ chiarimenti ed errata corrige ” pubblicato prima del termine di presentazione delle offerte, ha fornito “ ulteriori descrizioni tecniche delle calzature di sicurezza ” (cfr. doc. 4 della produzione di F).

In particolare, in relazione al prodotto contrassegnato con il codice N1.28, la stazione appaltante precisava che sarebbe risultato idoneo anche un prodotto dotato di un “ puntale in alluminio resistente all’urto fino a 200J ed alla compressione fino a 1500 kg ” e non più del solo “ puntale e lamina in composito ”, come invece indicato nell’originaria specifica tecnica allegata al capitolato speciale di appalto.

1.6. Quattro operatori presentavano domanda di partecipazione per il lotto 2 della gara per cui è causa: SAFE S.r.l., ST Protect S.p.A., Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A. e A+A Monferrato S.r.l.

1.6.1. La stazione appaltante, in data 3 novembre 2022, inoltrava la comunicazione di aggiudicazione del lotto 2, del quale risultava aggiudicataria Safe S.r.l. con un punteggio complessivo di 9,408 punti – di cui 70 per l’offerta tecnica e 24,408 per l’offerta economica –. Al secondo posto si collocava ST Protect S.p.A. con il punteggio complessivo di 82,029 – di cui 53,601 per l’offerta tecnica e 28,429 per l’offerta economica – e poi gli altri operatori con l’identico punteggio complessivo di 52,572 punti.

1.7. ST Protect S.p.A., in data 4 novembre 2022, chiedeva di avere accesso ai verbali di gara, alla documentazione amministrativa e tecnica presentata dalla società aggiudicataria, nonché alla campionatura e alle relative fotografie (cfr. doc. 10 della produzione di parte ricorrente).

1.7.1. La stazione appaltante, in data 10 novembre 2022, ha osteso alla richiedente ST Protect S.p.A. i verbali delle operazioni di gara e, in data 18 novembre 2022, l’offerta tecnica di SAFE S.r.l. in una versione parzialmente oscurata. F, in data 23 novembre 2022, ha osteso nuovamente le tabelle allegate ai verbali di gara, in quanto le stesse risultavano illeggibili nella versione inizialmente ostesa.

1.7.2. ST Protect S.p.A., in data 1° febbraio 2023 formulava una ulteriore istanza di accesso agli atti in relazione alla offerta tecnica di Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A.

2. ST Protect S.p.A., con la proposizione del presente ricorso, affidato a tre mezzi di gravame, insorgeva avverso l’aggiudicazione del lotto 2 della gara in parola, in uno con tutti gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne chiedeva l’annullamento.

In estrema sintesi, la società ricorrente con il primo motivo di ricorso contestava l’omessa esclusione dalla gara dell’aggiudicataria SAFE S.r.l. per il fatto di aver presentato un’economica superando la “base d’asta”. Con il secondo motivo di ricorso si contestava l’asserito mancato rispetto, da parte della società aggiudicataria, delle specifiche tecniche prescritte dalla lex specialis in ordine al prodotto “ Calzatura di sicurezza bassa EN ISO 20345 S3 SRC invernale ”, contrassegnato con il codice N1.28. Infine, con il terzo mezzo di gravame, la società ricorrente lamentava l’asserita imputabilità ad un unico centro decisionale delle offerte presentate dalla SAFE S.r.l. e dalla Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A.

2.1. La società ricorrente, inoltre, formulava anche istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. in relazione alla documentazione di gara richiesta e non ostesa, nonché alla versione integrale della documentazione che F aveva reso accessibile solo parzialmente.

2.2. F, SAFE S.r.l. e Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A. si costituivano in giudizio per resistere al ricorso in esame.

2.2.1. F, con la memoria di costituzione depositata in data 2 gennaio 2023, eccepiva l’infondatezza del gravame.

2.2.1.1. In particolare, la stazione appaltante resistente eccepiva l’infondatezza del primo motivo di ricorso in quanto l’unico importo individuato dalla lex specialis quale base d’asta per il lotto 2 era quello di euro 3.968.381,60, previsto in relazione al subcriterio PP. Di contro, diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, il valore complessivo dell’accordo quadro (pari ad euro 7.940.000,00, incrementabile fino al valore di euro 11.910.000,00 in caso di esercizio dell’opzione riservata dalla lex specialis alla stazione appaltante) costituirebbe solo un plafond di spesa per l’acquisto dei prodotti oggetto di fornitura, ossia l’autovincolo fissato dalla stazione appaltante all’esborso economico da sostenere in sede di esecuzione dell’accordo quadro, il cui superamento non costituirebbe causa di esclusione dalla procedura di gara in parola.

2.2.1.2. F eccepiva anche l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del secondo motivo di ricorso sotto plurimi profili.

In particolare, i profili di doglianza che appuntano nel senso della illegittimità della mancata esclusione dell’aggiudicataria per aver asseritamente offerto un prodotto non conforme alle specifiche tecniche poste a base della gara risulterebbero inammissibili per violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., in quanto si riferiscono a una attività amministrativa non ancora esercitata;
infatti, ai sensi del punto 10.1 del disciplinare di gara, la verifica della conformità dei prodotti offerti costituiva un’attività da svolgersi solo successivamente alla aggiudicazione e in vista della stipulazione dell’accordo quadro e, comunque, F non vi aveva ancora provveduto.

La stazione appaltante eccepiva, poi, l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso con riguardo alle censure volte a contestare l’asserita illegittimità del suo operato nell’attribuzione del punteggio tecnico alla offerta della società aggiudicataria con riguardo a quanto previsto dai punti 3.2.1. e 3.2.1.8. del disciplinare (rispetto ai quali alla offerta di SAFE S.r.l. era stato assegnato un punteggio pari a 1,81 punti su un massimo di 4,1 punti), nonché dal punto 3.2.2. del disciplinare (“ Valutazione qualitativa (estetico/funzionale) della campionatura (fase off-line dell’offerta tecnica – Max 10 punti) ”), nel quale il prodotto “ Calzatura alla caviglia maschile invernale (Rif. N1.50) Tg. 42 ” pure veniva considerato ai fini dell’attribuzione del punteggio massimo di 10 punti.

In particolare, i predetti profili di doglianza sarebbero inammissibili per mancato superamento della c.d. prova di resistenza, posto che la forbice tra il punteggio attribuito alla aggiudicataria SAFE S.r.l. (94,408 punti) e quello attribuito alla società ricorrente (82,029) risulterebbe superiore al punteggio che, eventualmente, potrebbe essere sottratto alla SAFE S.r.l. laddove la censura venisse accolta (ossia 11,81 punti a fronte di uno scarto). Ciò, invero, occorrerebbe anche in seguito alla riparametrazione del punteggio assegnato alla offerta tecnica dell’aggiudicataria rispetto a quello ottenuto dagli altri concorrenti;
infatti, in ragione dello scarto di punteggio esistente alla offerta tecnica presentata dalla SAFE S.r.l. verrebbe comunque attribuito il punteggio massimo di 70 punti.

Tali profili di censura, inoltre, risulterebbero anche infondati posto che con l’avviso di “ chiarimenti ed errata corrige ” ritualmente pubblicato in data 9 settembre 2022 – quindi prima dello scadere del termine per la presentazione delle offerte, fissato al 30 settembre 2022 – era stata precisata, con riguardo al prodotto contrassegnato con il codice N1.28 (Scarpa bassa S3 SRC invernale), l’idoneità anche di un “ puntale in alluminio resistente all'urto fino a 200J ed alla compressione fino a 1500 kg ” e non più solo di un “ puntale e lamina in composito ”. Nel caso di specie, il prodotto offerto da SAFE S.r.l. recava “ metallic toecap ” e quindi sarebbe pienamente conforme alle specifiche tecniche poste a base della gara per cui è causa.

2.2.1.3. F eccepiva, poi, l’infondatezza del terzo motivo di ricorso in quanto, diversamente da quanto asserito dalla società ricorrente, SAFE S.r.l. e Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A. non costituirebbero un unico centro decisionale.

In particolare, ciò non potrebbe desumersi dal mero fatto che, per alcuni prodotti, SAFE S.r.l. ha partecipato in qualità di rivenditore/distributore e Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A. in qualità di produttore.

Nel caso di specie non sussisterebbero, in ogni caso, indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a sostenere la tesi della società ricorrente, in quanto tra le due anzidette società non vi sarebbe alcun collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., né altra forma di correlazione stabile.

Più in dettaglio, il rilascio da parte della Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A. a SAFE S.r.l. di una dichiarazione inerente alla certificabilità della calzatura N1.50 risulterebbe del tutto fisiologico, in quanto è il produttore a dover attestare la certificabilità di un bene rispetto alle norme di qualità europee.

Oltretutto il fatto che il prezzo unitario offerto dalle due anzidette società con riguardo al prodotto N1.50 fosse simile e superiore al prezzo di listino, troverebbe la propria giustificazione nel fatto che il listino prezzi della Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A. riguarda calzature con taglie standard dal n. 38 al n. 48, mentre la gara per cui è causa ha ad oggetto anche la fornitura di taglie dal n. 49 al n. 52, il che determina la necessità di produrre beni non standard , con conseguente maggiore incidenza dei costi.

Anche la circostanza per cui le due anzidette imprese abbiano offerto, in parte, i medesimi prodotti è riconducibile al fatto che le stesse intrattengono rapporti commerciali di fornitura e rivendita/distribuzione dei prodotti della Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A.

2.2.1.4. F, in ordine all’istanza formulata dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., eccepisce sia l’improcedibilità della domanda con riferimento alla documentazione tecnica della aggiudicataria SAFE S.r.l., affermando che la versione integrale della documentazione richiesta sarebbe stata ostesa in data 3 gennaio 2023, sia l’improcedibilità della domanda relativa alla richiesta ostensiva relativa alla documentazione della Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A., posto che anch’essa sarebbe stata resa accessibile.

2.2.2. Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A., con la memoria depositata in data 4 gennaio 2023, eccepiva, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a. in quanto, a fronte della comunicazione dell’aggiudicazione operata dalla stazione appaltante in data 3 novembre 2022, il ricorso sarebbe stato notificato in data 5 dicembre 2022, quindi oltre il termine decadenziale di trenta giorni previsto dalla legge.

Sempre in via preliminare, Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A. eccepiva l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse ad agire nei suoi confronti, in quanto società collocatasi al quarto posto nella graduatoria di merito.

2.2.2.1. Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A. eccepiva, poi, l’infondatezza nel merito dell’intero gravame.

In particolare, veniva eccepita l’infondatezza del primo mezzo di gravame in ragione del fatto che la lex specialis prevedeva, quale importo a base d’asta per il lotto 2, unicamente quello relativo alla porzione di fornitura di cui al sub-criterio PP, pari a euro 3.968.381,60.

Quanto al secondo mezzo di gravame, l’eccezione di infondatezza sollevata dalla predetta società si appunta essenzialmente sul fatto che la stazione appaltante ha modificato la scheda tecnica del prodotto N1.28 con un avviso di “ chiarimenti ed errata corrige ” ritualmente pubblicato prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Per quel che riguarda l’eccezione di infondatezza del terzo motivo di ricorso, Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A. evidenziava l’irrilevanza degli indizi prospettati dalla società ricorrente per sostenere la tesi dell’unicità del centro decisionale tra di essa e l’aggiudicataria SAFE S.r.l. In proposito, veniva, inter alia , osservato che rispetto ai prezzi indicati nel listino l’incidenza di fattori esogeni aveva determinato un aumento dei costi delle materie prime, con conseguenza incidenza, anch’essa in aumento, sul prezzo del prodotto finito. Oltretutto, la lex specialis richiedeva requisiti tecnici specifici e particolarmente stringenti, sicché agli operatori partecipanti alla gara non residuavano ampi margine per differenziare le proprie offerte.

2.2.3. SAFE S.r.l., con la memoria depositata in data 9 gennaio 2023, eccepiva l’infondatezza del gravame e l’improcedibilità dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la stazione appaltante avrebbe osteso integralmente la documentazione di gara richiesta dalla parte ricorrente.

2.2.3.1. Più in particolare, SAFE S.r.l. eccepiva l’infondatezza del primo motivo di ricorso in quanto l’importo assunto a fondamento delle censure della società ricorrente non rappresenterebbe il prezzo a base di gara, bensì il valore massimo presunto dell’accordo quadro (c.d. plafond ), oltre il quale la stazione appaltante non può emettere ordinativi di acquisto con riferimento alla fornitura oggetto della gara per cui è causa. La base d’asta, invece, era costituita dall’importo di euro 3.968.381,60, corrispondente alla somma dei prezzi unitari dei soli prodotti relativi alla porzione di fornitura alla quale si riferiva il sub-criterio “PP” di attribuzione del punteggio all’offerta economica per il lotto 2, moltiplicati per le quantità presunte di acquisto indicate dalla lex specialis .

2.2.3.2. SAFE S.r.l. eccepiva anche l’infondatezza del secondo motivo di ricorso in ragione del fatto che la stazione appaltante, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, aveva pubblicato una “ prima tranche di chiarimenti ed errata corrige ”, fornendo le specifiche tecniche del prodotto contrassegnato con il riferimento N1.28.

2.2.3.3. SAFE S.r.l. eccepiva, poi, l’infondatezza del terzo mezzo di gravame in quanto gli elementi indicati dalla società ricorrente non costituirebbero indice della sussistenza di una pratica concordata tra Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A. e la medesima SAFE S.r.l., con la conseguenza che le offerte presentate per il lotto 2 da tali società non potrebbero essere ricondotte a un unico centro decisionale.

In proposito, SAFE S.r.l. evidenziava che la circostanza per cui essa avesse offerto una calzatura realizzata da Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A. discendeva dal rapporto commerciale di rivendita/distribuzione intercorrente con tale società e non creava alcun ordine di problema rispetto alla partecipazione alla gara per cui è causa, essendo la stessa aperta sia ai produttori, sia ai rivenditori e ai distributori dei prodotti oggetto di fornitura. Peraltro, l’articolo contrassegnato con il riferimento N1.50 presentava caratteristiche peculiari offerte da pochi produttori, tra i quali la Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A., già fornitore in via diretta delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Quanto alla similarità dei prezzi offerti da SAFE S.r.l. e da Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A. in relazione al prodotto N1.50 – pari, rispettivamente, a euro 119,06 e a euro 117,869 – veniva innanzitutto evidenziato che il punteggio attribuito alla offerta economica della SAFE S.r.l. (pari a 24,408) divergeva estremamente da quello attribuito alla offerta economica della Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A. (pari a 9,312), il che escluderebbe, a monte, l’esistenza di una concertazione illecita tra queste due società ai fini della partecipazione alla gara in parola.

Oltretutto, SAFE S.r.l. evidenziava anche che le due anzidette società avevano offerto prezzi unitari diversi per il prodotto N1.50 – come detto, euro 119,06 SAFE S.r.l. ed euro 117,869 Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A. –.

Con riguardo al fatto che il prezzo offerto fosse di gran lunga maggiore rispetto a quello indicato nel listino prezzi standard , SAFE S.r.l. evidenziava che il listino indicato dalla società ricorrente è quello che la Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A. applica ai rivenditori. Oltretutto, la calzatura N1.50 non corrisponde esattamente alla calzatura standard indicata con il codice 46255 nel listino prezzi della Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A., posto che la stazione appaltante, nelle proprie schede tecniche, aveva richiesto elementi ulteriori, quale ad esempio un plantare estraibile e sostituibile in materiale espanso, non presenti nella calzatura standard . Il listino prezzi standard , peraltro, si riferirebbe solo a calzature per taglie comprese tra il numero 38 e il numero 48, mentre SAFE S.r.l., per assolvere il criterio premiale indicato al punto 3.2.1.9 del disciplinare di gara, aveva offerto anche calzature di taglie superiori fino al numero 52. Il listino prezzi in questione, peraltro, era stato approvato prima che nel corso del 2022 si verificasse l’aumento sia dei costi delle materie prime, sia dei costi di produzione, in primis quelli della energia.

SAFE S.r.l. evidenziava, altresì, che in ragione della durata dell’affidamento (minimo 36 mesi) e del plausibile aumento dei costi che avrebbe potuto verificarsi durante tale arco temporale, aveva inteso offrire un prezzo unitario in grado di assicurargli un utile, anche tenuto conto che i margini di profitto rispetto alla fornitura dei prodotti relativi al sub-criterio PP risultavano esigui, in quanto la stazione appaltante aveva posto a base d’asta un importo definito sulla scorta dei prezzi unitari dei prodotti rilevati da precedenti forniture che avevano avuto luogo in un contesto congiunturale diverso da quello nel quale si è svolta la gara.

Infine, SAFE S.r.l. osservava come il fatto che fossero stati presentati prodotti coincidenti alla luce dei parametri PVT (permeabilità vapore acqueo tomaia), PVF (permeabilità vapore acqueo fodera) e CA (coefficiente di aderenza), si doveva al fatto che la legge di gara avesse individuato, in maniera analitica, le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti oggetto di fornitura, prescrivendo requisiti minimi di carattere prestazionale e descrittivo, come tali non derogabili dai concorrenti. A detta di SAFE S.r.l. sul mercato vi erano pochi prodotti corrispondenti alle specifiche tecniche richieste da F ai fini della fornitura in questione, il che aveva ulteriormente concorso a incidere sulla presentazione di prodotti analoghi da parte di SAFE S.r.l. e Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A.

2.3. All’udienza camerale dell’11 gennaio 2023, stante la natura di accordo quadro del contratto pubblico oggetto di affidamento, per sua natura non immediatamente lesivo della sfera giuridica della società ricorrente, la Sezione, concordi le parti come risultante dal verbale di udienza, rinviava la trattazione del merito della presente controversia all’udienza pubblica del 19 aprile 2023.

2.4. In vista dell’udienza pubblica del 19 aprile 2023 le parti presentavano memorie e repliche, controdeducendo alle argomentazioni svolte dalle controparti ed insistendo, rispettivamente, per l’accoglimento delle proposte domande ed eccezioni.

In particolare, la parte ricorrente, con la memoria depositata in data 3 aprile 2023, dichiarava di prendere atto dell’esistenza di un chiarimento di F, con il quale si ammetteva per la calzatura N1.28 anche il puntale in alluminio.

2.4.1. F, con la memoria depositata in data 3 aprile 2023, ha inoltre rappresentato di aver accolto integralmente le istanze di accesso agli atti formulate dalla società ricorrente, ostendendo la documentazione richiesta. Più in dettaglio, in data 13 gennaio 2023 ha trasmesso, in versione integrale, la documentazione tecnica relativa alla offerta presentata da SAFE S.r.l. In data 24 gennaio 2023 ha, invece, trasmesso la documentazione tecnica presentata dalla Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A., integrandola successivamente con i documenti afferenti ai campioni presentati in gara e, poi, con la documentazione amministrativa.

F, quindi, insisteva per l’accoglimento dell’eccezione di improcedibilità dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. in ragione della sopravvenuta carenza di interesse correlata con l’integrale ostensione, in favore della società ricorrente, della documentazione da essa richiesta.

2.5. All’udienza pubblica del 19 aprile 2023 la causa veniva trattenuta in decisione sulla base degli atti come richiesto da tutte le costituite parti in causa con le rispettive richieste di passaggio in decisione depositate prima della celebrazione dell’udienza.

3. Il Collegio, stante l’infondatezza del gravame, ritiene di non dover preliminarmente esaminare le eccezioni in rito sollevate dalla stazione appaltante resistente e dalle società controinteressate.

3.1. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente ha contestato la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione e falsa applicazione dell’art. II.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi