TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-06-10, n. 202106982

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-06-10, n. 202106982
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202106982
Data del deposito : 10 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/06/2021

N. 06982/2021 REG.PROV.COLL.

N. 11860/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL P I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11860 del 2017, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato R G, presso il cui studio in Roma, via Cairoli 24, è elettivamente domiciliata;

contro

I, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati N G, D A M Z e A A, elettivamente domiciliato in Roma, via del Quirinale 21, presso l’Ufficio consulenza legale I;

per l'annullamento

del provvedimento emesso da IVASS, Servizio vigilanza intermediari, Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, sottoscritto digitalmente dal Sig.-OMISSIS-, relativo alla comunicazione dell’applicazione della sanzione disciplinare della radiazione dal Registro Unico degli Intermediari nei confronti della Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, comunicato in data -OMISSIS-, a seguito di invio di comunicazione

PEC

Prot. n. -OMISSIS-da parte del predetto Istituto all’Avv. -OMISSIS-, procuratore dell’odierna ricorrente nell’ambito del procedimento disciplinare n. -OMISSIS-(-OMISSIS-);

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, per la parte relativa alla ricorrente Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-e, in particolare, della Deliberazione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari dell’IVASS, Deliberazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, sottoscritta dal Relatore Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- e dal Presidente Avv. -OMISSIS- -OMISSIS-, conosciuta in data -OMISSIS-, a seguito di invio della predetta comunicazione

PEC

Prot. n. -OMISSIS-da parte del predetto Istituto all’Avv. -OMISSIS-, con cui veniva deliberata nei confronti della ricorrente la sanzione della radiazione dal Registro Unico degli Intermediari ai sensi dell’art. 329, commi1, lettera c), e 2 del Codice delle assicurazioni private, nonché la cancellazione della Società d’intermediazione “-OMISSIS- -OMISSIS-s.a.s.” dal Registro Unico degli Intermediari ai sensi dell’art. 330, comma 2, del medesimo Codice, ritenendo la ricorrente, unitamente alla di lei sorella Sig.ra-OMISSIS--OMISSIS- (entrambe socie accomandatarie della menzionata Società con partecipazione in parti eguali al 40%) aver commesso i seguenti illeciti: mancata rimessa all’impresa di assicurazione di somme percepite a titolo di premi assicurativi, violazione degli obblighi di separatezza professionale non avendo versato i premi assicurativi sul conto corrente separato, violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza e professionalità a cui era tenuta nei confronti dei contraenti e degli assicurati nello svolgimento dell’attività di intermediazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2021 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25, del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n.176/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La signora -OMISSIS--OMISSIS-, socia accomandataria e responsabile dell’attività di intermediazione della -OMISSIS- -OMISSIS-s.a.s., iscritta nella sezione A nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), ha impugnato, deducendo plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nella parte in cui l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (I), all’esito del procedimento disciplinare avviato con nota del -OMISSIS-, ha disposto, in conformità alla deliberazione n. -OMISSIS- del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, assunta nell'adunanza dell’-OMISSIS-, la sua radiazione dal suddetto registro.

Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'art. 329, comma 1, lett. c), e comma 2, del codice delle assicurazioni private per la violazione degli artt. 117 e 183 del predetto codice, nonché degli artt. 47, 54 e 62, comma 2, lett. a), punto 4 del regolamento ISVAP n. 5/2006.

I, costituita in giudizio, ha concluso per l’infondatezza e per il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2017 l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento è stata respinta.

All’udienza pubblica del 25 maggio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Si controverte in ordine alla legittimità del provvedimento sanzionatorio con il quale I ha disposto la radiazione dell’odierna ricorrente dal registro unico degli intermediari finanziari.

La vicenda trae origine dalla comunicazione del 12 settembre 2016, con la quale la -OMISSIS- -OMISSIS-comunicava, anche in nome e per conto di -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A. la revoca per giusta causa dei mandati di agenzia conferiti alla -OMISSIS- -OMISSIS-s.a.s. (della quale la ricorrente e la sorella-OMISSIS-erano socie accomandatarie, mentre il padre -OMISSIS-era socio accomandante).

In particolare, a seguito della riconsegna dell’agenzia, terminata in data 9 agosto 2016, risultavano: a) un ammanco di cassa alla fine della verifica, pari ad € 67.558,39, di cui € 43.351,99 relativi a premi incassati dall’agenzia e non corrisposti al netto delle provvigioni;
b) l’irregolare tenuta del conto corrente separato aperto presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, in quanto l’agente -OMISSIS- -OMISSIS-sas ha restituito alla banca in data 25 luglio 2016 la fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti nei confronti di -OMISSIS- e quindi della separatezza patrimoniale, nonostante avesse dichiarato di avere nonché esibito, in sede di riconsegna il 9 agosto 2016, valida garanzia fideiussoria con scadenza 15 agosto 2016;
c) l’omessa registrazione di n. 61 titoli, già incassati dall’agenzia e dalla sua struttura alla data d’inizio delle operazioni di riconsegna del 2 agosto 2016.

Sulla base di tali risultanze, in data 5 gennaio 2017, I inviava alla ricorrente la comunicazione prot. n. -OMISSIS-, a mezzo della quale le comunicava l’apertura di un procedimento disciplinare per violazione delle seguenti norme:

a) art. 62, comma 2, lett. a), punto 4), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, per non aver rimesso all’impresa di assicurazione somme percepite a titolo di premi assicurativi;

b) art. 117 Codice delle Assicurazioni Private e art. 54 Regolamento ISVAP n. 5/2006, per aver violato gli obblighi di separatezza patrimoniale, non avendo versato i premi assicurativi sul conto corrente separato, comportamento sanzionabile ai sensi dell’art. 62, comma 1, del citato Regolamento;

c) art. 183, comma 1, lett. a), del Codice delle Assicurazioni Private ed art. 47, comma 1, lett. a), b) e d), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, per non essersi comportata con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati nello svolgimento dell’attività di intermediazione, non aver osservato le disposizioni legislative e regolamentari e per non aver agito in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli stessi, con riferimento ai precedenti punti a), e b), comportamento sanzionabile ai sensi dell’art. 62, comma 2, lett. b), punto 5), del medesimo Regolamento.

All’esito della fase istruttoria, il Collegio di garanzia deliberava all'unanimità nel senso dell’irrogazione alla ricorrente e all’altra socia accomandataria della sanzione disciplinare della radiazione disponendo, altresì, la cancellazione della società -OMISSIS- -OMISSIS-s.a.s.

La determinazione sanzionatoria, nella parte in cui dispone la sua radiazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, è stata impugnata dalla ricorrente, che adduce a sua discolpa la circostanza dell’essere stata estromessa dalla gestione societaria ad opera degli altri soci, ai quali soli sarebbero addebitabili le violazioni rilevate da I, nonché il fatto di aver tempestivamente segnalato alla -OMISSIS- l’insorgenza di gravi contrasti nella gestione dell’agenzia e i comportamenti pregiudizievoli posti in essere dagli altri soci.

Con il primo motivo di doglianza la ricorrente lamenta “ Violazione di legge, e, in particolare, dell’art. 21 octies, legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto il provvedimento di radiazione dell’

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