TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-11-21, n. 202200792

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-11-21, n. 202200792
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202200792
Data del deposito : 21 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2022

N. 00792/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00025/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 25 del 2018, proposto da:
A S, rappresentato e difeso dall'avvocato G C R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Debora Urru in Cagliari, via Farina 44;

contro

Comune di Arzachena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Arzachena, via Firenze 2;

nei confronti

S M, rappresentato e difeso dagli avvocati A M L, G P e P D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianfranco Trullu in Cagliari, via Cugia n. 43;

per l'annullamento:

1) del provvedimento, a firma del Dirigente del Settore Edilizia Privata – Urbanistica esecutiva – SUAP del Comune di Arzachena (allo stato non conosciuto) con cui è stato approvato, in favore del signor Mambrini Sauro, un progetto per la ristrutturazione integrale ed ampliamento di una villa unifamiliare all'interno del lotto 129 del P.D.L. GOLF – Fase 2 in Comune di Arzachena, loc. Li Liccioli, Zona F Turistica, distinto in Catasto al Foglio 35, mapp. 1265;

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i verbali delle conferenze di servizi eventualmente richiamati nel provvedimento finale ed i pareri di conformità urbanistico–edilizia, di compatibilità paesaggistica, espressi dal Comune di Arzachena;

3) di ogni atto di assenso, comunque ottenuto, in relazione alla pratica DUAP C.U. 6202 del 03/10/2017 (non conosciuta ed i cui estremi sono riportati nel cartello di cantiere).

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena e del sig. S M.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 novembre 2022 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Il sig. A S -proprietario di un immobile a destinazione residenziale sito nel Comune di Arzachena, località Li Liccioli, compreso nella lottizzazione Golf- ha proposto ricorso avverso gli atti comunali in epigrafe descritti con cui il sig. S M era stata autorizzato alla demolizione e ricostruzione di un edificio di sua proprietà, sito in posizione adiacente a quello di proprietà dello stesso ricorrente.

Il ricorso è stato affidato a censure incentrate soprattutto sulla ritenuta violazione dei limiti di altezza previsti dal vigente Piano di lottizzazione Golf, con la conseguente illegittima penalizzazione del panorama fruibile dalla proprietà del ricorrente.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Arzachena e il controinteressato, opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Con ordinanza collegiale 14 febbraio 2018, n. 48, l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta.

In data 28 giugno 2022 il fascicolo è stato assegnato al magistrato relatore in vista dell’udienza di discussione nel merito.

Con successive memorie difensive il Comune di Arzachena e il controinteressato hanno insistito per il rigetto del ricorso.

Con nota del 19 ottobre 2022 il difensore del ricorrente ha, invece, dichiarato che “il ricorrente non ha più interesse ad una pronuncia di merito, avendo individuato una soluzione tecnica condivisa con la parte controinteressata. Chiede pertanto che il ricorso venga dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite”.

A sua volta il difensore del controinteressato, con nota del 29 ottobre 2022, ha aderito a tali richieste di parte ricorrente, anche riguardo alla compensazione delle spese processuali, confermando che tra le parti è intervenuto un accordo transattivo.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

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