TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-11-09, n. 201209220

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-11-09, n. 201209220
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201209220
Data del deposito : 9 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01447/2007 REG.RIC.

N. 09220/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01447/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nel giudizio, introdotto con il ricorso 1447/07, proposto da Girotto Giuliana, Abramo Giuseppa, Addelio Antonio, Alfonso Luigi, Aliffi Maria, Aliffi Sebastiano, Andreozzi Giuliana, Arcella Stefano, Ascione Eduardo, Augugliaro Caterina, Bambara Domenico, Barbuto Mariarosaria, Barone Giovanni, Barria Patrizia, Bassignana Liliana, Beccaria Roberto, Belciolu Antonella, Bellagamba Fausta, Bellastella Daniela, Bellizzi M Antonella, Benvenuto Simona, Bernacchia Chiara Maria, Berteramo Angela, Bettoli Manuela, Bianco Elisabetta, Bianco Maria Pia, Bianco Vincenzo, Biancolilli Angelo, Bigotto Roberto, Boghi Patrizia, Bonfiglio Daniela, Bonu Maria Elisabetta, Bonu Paolo, Bordo Daniela, Bottari Bianca Aurora, Brugnone Vita Maria, Burgo Basilio, Caldarera Santo, Cammilleri Giuseppe, Campisi Giuseppina, Candela Nicola Salvatore, Cangero Immacolata, Capellupo Maria, Capobianco Paolo, Capone Vincenzo, Caputo Antonino, Cardinale Ciro, Carezzana Leonardo, Caricato Antonella, Carlino Guido, Carrillo Anna Rosa, Carta Francesca, Casella Sandra, Castellano Aldo, Castiglioni Graziella, Castronovo Maria Stella, Cataldo Salvatore, Cavallucci Silva, Cavarra Claudio, Cesaraccio Daniela, Cesari Ornella, Chiacchiarini Remo, Chinigo' Renato, Chirizzi Claudio, Ciancio Daniela, Cicciarella Felice, Cipollone Adriana, Ciraolo Lidia, Civolani Chiara, Colecchia Giovanna, Concas Giusi, Conidi Maria Angelita, Contento Alessandra, Conti Fabrizio, Corso Carla, Corso Salvatore, Cortese Milena, Costa Graziano, Costanzo Vincenzo, Cotugno Antonella, Creazzo Alma, Crisponi Francesca, Crivello Sebastiano, Cucurachi Stefano, Da Re Eleonora, D'Amore Aurelio, D'Angelo Antonio, D'Auria Giuliana, De Angelis Tiziana, De Bernardis Giuseppe, De Lucia Antonio, De Lullo Egisto, De Matteis Anna, De Matteis Giuseppe, De Nunzio Patrizia, Degano Patrizia, Delinna Giov Agostino, Della Morte Rosaria, Denti Marcella, Desiderio Anna, Desogus Cristina, Di Bianco Marina, Di Cerbo Stefania, Di Cicco Alberto, Di Costanzo Carmine, Di Donato Angela, Di Giacinto Rosalia, Di Lorenzo Anna, Di Martino Paolo, Di Martino Stefania, Di Monte Maria Assunta, Di Palma Giuseppina Giuliana, Di Sabato Massimo, Di Stasio Catia, Di Stefano Vincenza, Di Vaia Elena, Dinardo Giuseppe, Dinoi Maria Lucrezia, Dionette Pietro Angelo, Dipasquale Rosa, Dongu Anna Maria, Drago Luisa, Droghetti Isabella, Esposito Anna, Fabbri Michele, Facella Maria Concetta, Falzarano Imma, Famulari Laura, Fazio Antonino, Fazio Arabella, Fazio Desiderata, Fedrighi Maria Cristina, Ferrara Maria Beatrice, Ferrari Valeria, Ferrero Patrizia, Ferro Gaspare, Fiore Amalia, Fiorillo Santolo, Fogolari Beatrice, Fontana Daniela, Forroni Annamaria, Fracalanza Maria Pia, Furelli Franca, Gallotta Marina, Galtidi Marilisa, Gardoni Elide, Garofalo Alfonso William, Gatta Benedetto, Gebbia Flavio, Gelli Graziano, Gerbino Chiara, Gerotto Maria Rosaria, Giacomelli Irina, Giampalmo Michele, Giardinetto Mario, Giglio Vincenzo, Giliberti Rosa, Girgenti Vittorio, Gironda Veraldi Annamaria, Golino Raffaele, Grande Mirella Maria, Grippo Lucio, Guagliano Orazio, Ianniello Pasquale, Immesi Giuseppa Luisa, Izzo Lucio, Izzo Luigi, Jodelko Poloni Francesca, La Barbera Santi, Ladisa Vincenzo, Lai Antonio, Lamberti Tiziana Livia, Lanfrit Cristina, Lanza Angela, Leone Cosimina, Leone Francesco, Lo Bello Liliana, Lodato Maria Angela, Lombardo Francesca, Lombardo Giuseppe, Longo Maria Nicoletta, Losito Vito Antonello, Lovisetto Patrizia, Luchetti Maria Paola, Luhardini Paola, Lulini Alessandra, Macchi Fausto, Macchia Maria, Maggialetti Paola, Manca Antonello, Manca Giovanna, Manca Giuseppe Angelo, Manca Graziella, Manca Pierangela, Mancini Giovanni, Mangraviti Francesca Marina, Mantovani Gloria, Maranzano Loredana, Marchese Carmela, Marino Pasquale, Maronese Flavia, Martano Elisabetta, Marzani Gianfranco, Masala Anna Maria, Masarone Digna, Matta Maria Rita, Maurizio Domenico, Mazzucca Carmela, Mei Daniela, Melappioni Francesca, Meloni Lourdes, Memo Alessandra, Meneguzzi Emanuela, Merciari Elena, Mercurio Antonia, Milanese Cristina, Milone Giuseppe, Molinese Benedetta, Monaco Rosaria, Mondella Fulvio, Montecalvo Giuseppe, Montefusco Luca, Monteleone Maria, Monteverde Maria Piera, Mora Wanda, Mulfetti Adriana, Musu Giovanna, Napoli Caterina, Napolitano Felice, Nastri Alighieri, Navigante Maria Teresa, Nenna Gianluigi, Nesca Maria, Nicolafrancesco Massimo, Nipote M Loredana, Nuscis Giovanni, Occhipinti Anna, Organizzazionie Sindacale Andig Dirstat, Orofino Agnese, Orofino Floriana, Padua Bartolomeo, Pagliuso Giovanna, Palagi Ornella, Palmano Silvia, Palmarese Mirella, Palomba Maria Cinzia, Palumbo Rossella, Pappalardo Michelangelo, Parnasi Giorgio, Pasotto Marino, Pasquali Cesare, Pastore Angela, Peralta Salvatorica, Perazzi Antonella, Perricone Carmela, Petitto Maurizio, Petrarca Luisa, Petrosino Francesco, Petruzi Daniele, Pettazzi Vilia Maria, Pettinicchi Maria Rosaria, Piatto Girolama, piazza Giuseppe, Picardo Liliana, Piccione Enzo, Piccolo Giuseppe, Pinna Maria Luigia, Piras Elisabetta, Pireddu Maria Vittoria, Pirro Paola, Piscitelli Lucia, Pittalis Angela, Pizzillo Nicola, Pizzo Daria, Pizzoferrato Bernadette, Placonza Antonio, Porra' Luisa, Porra' Paola, Prencipe Lucio Roberto, Primavera Pasquale Francesco, Prisco Antonio, Profeta Matilde, Quarto Maria Antonietta, Raineri Maria Letizia, Renda Gaspare, Riddei Pierina, Rigolli Tiziana, Rizzi Maurizia, Rizzo Grazia, Rodino' Maria Laura, Rodriquens Carmela, Roggio Gaetano, Romanello Gerardo, Romano Antonio, Romano Vincenzo, Rosa Silvana, Rosciano Margherita, Rossetti Daniela, Rotella Tiziana, Rotilio Monia, Rubera Antonina, Ruggero Luciana, Ruggiero Maria Lucia, Ruocco Paola, Russo Fiorella, Russo Lucio, Sacchi Rosanna, Salmeri Tindaro, Sampo' Anna Maria, Sannino Ciro, Santamaria Daniela, Santangelo Mariarosaria, Sarlo Vincenzo, Sarni Sandra, Scano Federica, Scano Lea, Scanu Maria Elisabetta, Scarpa Valentina, Scarpitti Antonio, Scerbo Maria Rita, Scianna Nino, Sebastiano Pellegrina, Sedda Giovanna, Semeraro Cristina, Senatore Aurora Giovanna, Serra Paolo, Signore Anna, Silvan Maria Beatrice, Silvano Mario, Silvestri Antonietta, Solbiati Antonella, Spata Sandro, Spina Vito, Spinelli Tullia, Strani Rossella, Suriano Raffaele, Tampoia Piero Francesco, Tancredi Cecilia, Tedeschi Anna Paola, Tibosini Manuela, Tilotta Antonino, Tondi Antonio, Tortora Giovanni, Tricarico Rosa, Troiani Giuseppe, Troiani Giuseppina, Tuveri Fabiola, Urbani Flavia, Valboa Umberto, Valenti Faustina, Varone Antonio, Vattimo Francesco, Vecchio Alessandro, Ventola Rita, Venturini Mario Carlo, Verazzo Giovanni, Verdone Giovanni, Vidili Maria Antonietta, Villa Renato Alberto, Vitalba Maria, Vocile Francesco, Voltan Gianfranco, Zampieri Cristina, Zanetti Paola Teresa, Zangaraci Lucia, Zappala' Velia, Zoroddu Giovanna Beatrice Tiziana, tutti rappresentati e difesi dall'avv. F M P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pasubio 2;

contro

la Presidenza del consiglio dei ministri, in persona del presidente pro tempore ;
il Ministero della funzione pubblica, in persona del ministro pro tempore ,
il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del ministro pro tempore ;
il Dipartimento della funzione pubblica, comitato di settore amministrativo agenzie ed aziende autonome dello Stato, in persona del ministro pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge;

Nel giudizio per l’ottemperanza

della sentenza T.A.R. Lazio, I, 10 maggio 2007, n. 4266, che ha accolto il ricorso avverso silenzio proposto dagli odierni istanti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 114 e 117 c.p.a.;

Vista la sentenza 16 maggio 2012, n. 4391;

vista la nota 19 settembre 2012 del commissario ad acta ;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2012 il cons. avv. A. G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue


1.1. Giuliana Girotto ed altri 371 funzionari, dipendenti dell’Amministrazione della giustizia, nel 2007 presentarono ricorso ex art. 21 bis l. 1034/71 innanzi a questo Tribunale, contro la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, ed il Dipartimento della funzione pubblica.

Impugnarono così il silenzio che tali Autorità avevano tenuto sull'atto di diffida notificato dagli stessi ricorrenti il 20 luglio 2006, con il quale essi avevano sollecitato l'emanazione della direttiva contrattuale prevista dall'art. 10, III comma, della L. 15 luglio 2002, n. 145, per l'istituzione dell'area della vice dirigenza;
e chiesero che questo giudice ordinasse alle stesse Autorità di porre in essere l'attività di rispettiva attribuzione per la definizione della posizione del personale in questione.

1.2. Stabiliva invero il ripetuto art. 10, III comma, che “La disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva”, e ciò “sulla base di atti di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi”.

A sua volta, l’art. 7, III comma, aveva introdotto l’art. 17 bis del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale (nel testo poi modificato dall'art. 14 octies , d.l. 30 giugno 2005, n. 115), disponeva, al I comma, che “La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento”.

2.1. Il ricorso avverso il silenzio venne accolto con la sentenza 10 maggio 2007, n. 4266, la quale ordinò conclusivamente al presidente del consiglio dei ministri, al ministro per la funzione pubblica ed al ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno per la parte di competenza, “di esercitare le proprie attribuzioni per riscontrare in via definitiva l'istanza di parte ed il conseguente atto di messa in mora entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di notifica ad esse della presente sentenza, che avverrà a cura della parte ricorrente”.

2.2. La sentenza fu depositata nel maggio 2007 e passò in giudicato, ma non vi fu mai prestata osservanza, sicché gli interessati presentarono un’istanza, depositata il 26 luglio 2011 per la nomina, ex art. 117, III comma, c.p.a. di un commissario ad acta che provvedesse, in luogo delle Amministrazioni inerti, agli adempimenti discendenti dalla sentenza stessa.

2.3. A conclusione di una fase interlocutoria, persistendo l’inerzia dell’Amministrazione, fu emessa dalla Sezione la decisione 16 maggio 2012, n. 4391, in cui, riassunta l’intera vicenda, si è rilevato come, per dare attuazione alla sentenza 4266/07 della Sezione, dovesse essere esercitato – con specifico riferimento al personale del Ministero della giustizia, questo essendo il limite soggettivo del giudicato - il potere di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N;
potere appartenente, come comitato di settore, al presidente del consiglio dei ministri tramite il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (già ministro per la funzione pubblica), di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze (art. 41, III comma, d. lgs. 165/01, nel testo vigente).

2.4. Così, per dare pieno adempimento alle prescrizioni contenute nella sentenza 10 maggio 2007, n. 4266, è stato nominato commissario ad acta il capo pro tempore del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3.1. Il commissario nominato ha in seguito trasmesso a questa Sezione la nota 12 settembre 2012, in cui egli fa presente “che l'articolo 5, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che aveva previsto l'istituzione, previa la mediazione della contrattazione collettiva, della vicedirigenza”.

Pertanto, prosegue la nota. “ritengo sia venuta meno ogni attività da espletare in ottemperanza alla predetta sentenza. In ogni caso, sono gradite le istruzioni che codesto Tribunale, ai sensi dell'art. 117, co. 4, del D.Lgs. 2/7/2010 n. 104, vorrà fornire in ordine alla eventuale prosecuzione dell'incarico di questo commissario ad acta ”.

3.2. Orbene, il Collegio, confermando alla nota commissariale il valore di richiesta di chiarimenti ex art. 114, VII comma, c.p.a., non può che condividerne le conclusioni.

L’attività commissariale, prodromica all’attuazione dell’istituto della vicedirigenza, è divenuta ormai superflua, essendo venuto meno, dopo la nomina del commissario stesso, l’istituto predetto, né, diversamente da quanto affermato dai ricorrenti nella loro ultima memoria, a ciò costituisce ostacolo il passaggio in giudicato della sentenza cui si sarebbe dare ottemperanza.

3.3. Questa, per vero, non aveva direttamente riconosciuto ad alcuno dei ricorrenti la qualifica vice-dirigenziale, ma aveva soltanto affermato che essi avevano una pretesa tutelata a che fosse avviata la procedura destinata ad introdurre tale qualifica, procedendo dall’esercizio del potere d’indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N, attribuito in via sostitutiva dalla sentenza al ripetuto commissario.

È peraltro evidente che tale potere manca ormai d’oggetto e, comunque, di scopo, giacché la contrattazione collettiva non potrà più attribuire ad alcun dipendente la posizione vicedirigenziale.

3.4. È d’altronde manifestamente infondata, almeno con riferimento al presente giudizio, la questione di costituzionalità posta dai ricorrenti con riferimento al citato art. 5, XIII comma, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95.

Invero, la Corte ha giudicato tali le norme che travolgano provvedimenti giurisdizionali definitivi ed incidano sui regolamenti dei rapporti in essi consacrati (cfr. Corte costituzionale 7 novembre 2007, n. 364): ma, come già osservato, la sentenza 4266/07 di questa Sezione aveva soltanto stabilito l’obbligo di avviare la procedura per l’introduzione della vicedirigenza, che era però bel lungi dall’essere stata concretamente introdotta, e tanto meno attribuita ai ricorrenti quando è intervenuta la norma che ha abrogato tale qualifica: sicché tra questa e quella non si può ravvisare un effettivo conflitto.

4. In conclusione, il Collegio dichiara cessato l’incarico commissariale ed improcedibile il giudizio di ottemperanza, per sopravvenuta carenza d’interesse.

Nulla per le spese.

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