TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2013-05-08, n. 201300549

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2013-05-08, n. 201300549
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201300549
Data del deposito : 8 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01376/2012 REG.RIC.

N. 00549/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01376/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1376 del 2012, proposto da:
S.R.L. Ecol Radi, rappresentata e difesa dall'avv. R P, con domicilio eletto presso Bruno Nistico' in Catanzaro, via A. De Gasperi, 62;

contro

Comune di Guardavalle;

per l'ottemperanza formatasi sulla sentenza n 115/12 emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Catanzaro;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente esponeva di aver promosso procedura esecutiva presso terzi, n. 859/2011, nei confronti della Schillacium s.p.a., per un credito di € 34.610,52;

rilevato che all’udienza del 25 gennaio 2012, tenutasi dinanzi al Giudice dell’Esecuzione del Tribunale Civile di Catanzaro- sez. di C-, produceva rituale dichiarazione resa dal terzo pignorato, Comune di Guardavalle, in persona del sindaco pro tempore, non contestata, in ordine alla sussistenza del credito pignorato, fino alla concorrenza di € 49.812,60;

rilevato che il Giudice dell’Esecuzione, con ordinanza n.85/2012, assegnava in pagamento alla ricorrente, creditore procedente, la somma di € 34.610,52, facendo obbligo al terzo pignorato, Comune di Guardavalle, in persona del sindaco pro tempore, di procedere al pagamento suddetto con prelievo della somma pignorata all’esecutato debitore;

rilevato che il Comune di Guardavalle è inadempiente all’obbligo di corrispondere le somme di cui esso stesso si era dichiarato debitore;

rilevato che l’ordinanza di assegnazione del credito, resa ai sensi dell’art. 553 c.p.c., nell’ambito del processo di espropriazione presso terzi, emessa nei confronti di una pubblica amministrazione o soggetto ad essa equiparato ai sensi del cod.proc.amm., avendo portata decisoria (dell’esistenza e dell’ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante) e attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva, per decorso del termine di impugnazione, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 3, lett. C), art. 7, comma 2, c.p.a. (Cons. Stato, Ad.Plen., sent. n. 2 del 10.04.12);

rilevato che l’amministrazione non si è costituita in giudizio;

rilevato che alla camera di consiglio dell’11 aprile 2013 la causa veniva introitata per la decisione;

ritenuta la fondatezza del ricorso, in quanto non risulta che l’amministrazione abbia ancora provveduto all’adempimento nascente dall’ordinanza di assegnazione, non impugnata, il Tribunale ordina all’amministrazione di ottemperare alle statuizioni contenute nell’ordinanza di assegnazione somme adottata dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale Civile di Catanzaro-sez. C- in favore della ricorrente, entro il termine di 120 giorni, decorrente dalla data di notifica o di comunicazione della presente sentenza.

Dispone che, per il caso di ulteriore inerzia del Comune resistente, a tanto provvederà il Prefetto di Catanzaro o altro funzionario dallo stesso delegato, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, curerà, entro i successivi 120 giorni, l’integrale esecuzione al giudicato di cui è questione.

La liquidazione delle competenze del commissario ad acta, laddove si renda necessario l’intervento di esso, vanno poste a carico dell’Amministrazione inottemperante e verranno liquidate con separata ordinanza, su istanza dello stesso commissario ad acta, recante anche indicazione delle eventuali spese sostenute.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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