TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-03-29, n. 202302008

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-03-29, n. 202302008
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302008
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2023

N. 02008/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04518/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4518 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato O D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato F S D D in Napoli, Centro Direzionale Isola A/7;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

della determina del 18 luglio 2019, prot. n. -OMISSIS-/2019 del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza - Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio, Sezione Trattamento Economico Principale, Drappello Stipendi I.S.A.F.;

e di tutti gli atti antecedenti, connessi, prodromici o presupposti;

e per la condanna

del resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., Corpo della Guardia di Finanza, alla corresponsione in favore del ricorrente delle somme spettanti a titolo di monetizzazione delle giornate di licenza ordinaria maturate e non fruite, di cui all’istanza del 12 giugno 2019, n. -OMISSIS-/2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’articolo 87, comma 4 bis c.p.a.;

Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 marzo 2023, tenutasi da remoto, la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, Maresciallo ordinario in servizio nel corpo della Guardia di finanza dal 1994 al 2019, è stato collocato in congedo per riforma perché dichiarato non idoneo permanentemente al servizio di istituto e, quindi, è transitato nel ruolo unico del personale civile del Ministero dell’Economia e delle finanze.

Con l’odierno ricorso egli impugna il provvedimento con cui il Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza ha respinto la sua istanza di monetizzazione di 105 giorni di ferie maturate e non fruite nel periodo antecedente il collocamento in congedo per motivi di salute. Precisa che la medesima richiesta è stata respinta anche dalla struttura presso la quale attualmente presta servizio, che gli ha negato anche la possibilità di fruire delle ferie residue (determinazioni che non sono oggetto del presente gravame).

Il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto avversato per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto plurimi profili, sostenendo che sussistono in specie tutti i presupposti per la monetizzazione alternativa alla fruizione delle ferie maturate. Chiede inoltre che sia riconosciuto il suo diritto ad ottenere detto compenso e che l'Amministrazione sia condannata alla corresponsione.

Si è costituito per resistere al ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 16 marzo 2023, tenutasi da remoto in ossequio alle vigenti previsioni processuali.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

L’articolo 905, comma 2, del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) prevede che “ Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti .”.

L’articolo 5, comma 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 ha introdotto poi la regola generale del divieto di monetizzazione delle ferie e dei permessi non goduti, stabilendo che: “ 8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile . (…).”

Secondo costante orientamento giurisprudenziale in materia di indennità delle Forze Armate il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario matura ogniqualvolta il dipendente non abbia potuto usufruire o non abbia potuto disporre e godere delle sue ferie entro la data di cessazione del rapporto a cagione ed in ragione di obiettive esigenze di servizio o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 27 luglio 2021, n. 8989;
T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 27 febbraio 2020, n. 319;
T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 31 maggio 2019, n. 243).

L’amministrazione resistente rileva che nel caso di specie la mancata fruizione sarebbe conseguenza di una libera scelta del dipendente, che è transitato nella posizione di aspettativa per infermità con 105 giorni di licenza già maturati ed è stato giudicato non idoneo permanentemente al servizio di istituto nella Guardia di Finanza e collocato in congedo assoluto dopo 116 giorni di aspettativa.

In disparte tale considerazione relativa all’“imputabilità” della mancata fruizione delle ferie, va rilevato che, come osservato dalla medesima difesa erariale, il deducente non ha cessato il rapporto di impiego, continuando a prestare servizio presso altra articolazione del medesimo Ministero, alla quale va indirizzata pertanto la pretesa alla fruizione delle ferie non godute. Non sussiste, quindi, il presupposto legittimante dell'invocato diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego, impedendo la fruizione delle ferie maturate.

Come in più occasioni sottolineato dal Consiglio di Stato, l’estinzione del rapporto di lavoro costituisce presupposto per la monetizzazione delle ferie non godute e il passaggio dal ruolo militare a quello civile non configura una tale ipotesi, perché il rapporto prosegue senza soluzione di continuità, sebbene in forme e con regime giuridico differenti, con la medesima Amministrazione. Pertanto, ha ribadito il giudice d’appello, “ la fruizione dei giorni non goduti dovrà avvenire presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dove (…) presta attualmente servizio, senza che possa invocarsi in senso contrario il diniego al riguardo a lui opposto (…), che il dipendente non ha contestato ma che in sede di giurisdizione esclusiva e in tema di diritti soggettivi, ove ritenuto in contrasto con la legge deve ritenersi tamquam non esset (sostanzialmente in questi termini è la recente Tar Puglia, Bari, 18/2021, che in un caso analogo ricostruisce anche la disciplina della contrattazione collettiva)” (Cons. Stato, Sez. II, 21 aprile 2021, n. 3235;
conforme Cons. Stato, Sez. II, 13 ottobre 2021, n. 6882).

La stessa difesa erariale, che rappresenta il Ministero dell’Economia e delle Finanze, presso il quale, ancorché nei ruoli civili, il ricorrente continua a prestare servizio, ha affermato nelle memorie difensive che “ il Corpo non è tenuto a procedere alla monetizzazione richiesta dall'interessato in quanto quest'ultimo può fruire della licenza maturata e non goduta durante l’impiego nel Corpo, presso la struttura organizzativa di destinazione ”, richiamando, a conforto di tale asserzione, l’orientamento interpretativo assunto al riguardo dal Consiglio di Stato più sopra citato.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

La peculiarità del caso controverso giustifica peraltro la compensazione tra le parti delle spese di lite.

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