TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-10-24, n. 202315755
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Pubblicato il 24/10/2023
N. 15755/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07390/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7390 del 2023, proposto da
A S, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Napoli, Centro Direzionale G1;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto n. 50055/17 - RG 50055/17 emesso dalla Corte d'Appello di Roma il 20/03/2017 depositato il 27/03/2017
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso indicato in epigrafe, ritualmente proposto, parte ricorrente chiede l’attuazione da parte del Ministero del decreto reso inter partes dalla Corte d’Appello di Roma, distinto in epigrafe, di condanna alla liquidazione dell’indennizzo per l’equa riparazione dovuta per l’eccessiva durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, lamentando la mancata esecuzione spontanea, da parte dell’amministrazione resistente, al predetto decreto divenuto definitivo in difetto di rituale e tempestiva opposizione e/o impugnazione;
Premesso che il giudizio di ottemperanza per l’attuazione del giudicato formatosi sui provvedimenti del giudice ordinario di condanna all’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 112, 113, 114, c.p.a. e dell’art. 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89;
Premesso che il giudizio di ottemperanza è condizionato, in particolare, dalla sussistenza dei presupposti di legge costituiti: a) dalla produzione della copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza;b) dalla prova dal passaggio in giudicato del provvedimento oggetto di ottemperanza;c) dal rilascio all'amministrazione debitrice della dichiarazione prevista nell’art.