TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2019-11-21, n. 201913387
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Pubblicato il 21/11/2019
N. 13387/2019 REG.PROV.COLL.
N. 13979/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13979 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati O P e G P, domiciliato in via digitale come da PEC dei difensori risultante da pubblici registri e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, via della Scrofa, 64;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in via digitale come da pubblici registri e con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12,
nei confronti
-OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1. del quadro avanzamento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, al grado di primo maresciallo dei capi di 1^ classe appartenenti al ruolo marescialli dei Nocchieri di Porto compresi nell'aliquota di scrutinio determinata alla data del 31 dicembre 2012, pubblicata con Circolare n. MD GMIL 0896621 del 17.04.2014;
2. del provvedimento di comunicazione esito valutazione della Commissione di Avanzamento Sottufficiali e Graduati della Marina Militare, con riferimento all'aliquota di valutazione determinata alla data del 31 dicembre 2012 — Q.A. anno 2013 per la promozione al grado di Primo Maresciallo, che ha attribuito al ricorrente il punteggio di merito di 23,92/30 che lo ha collocato al -OMISSIS-posto della graduatoria di merito, notificato al ricorrente dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, in data 21.05.2014 tramite il Comando della Scuola Sottufficiali Marina Militare Taranto (Comando di appartenenza);
3. di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, e in particolare nelle parti di seguito precisate, dei seguenti atti di cui si è venuti a conoscenza con l'accesso agli atti:
a) del verbale n. 13/2014 datato 19 marzo 2014, con cui la Commissione di Avanzamento Sottufficiali e Graduati della Marina Militare, Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, competente a deliberare in merito all'avanzamento al grado di Primo Maresciallo dei Capi di 1^ Classe della categoria NP inclusi nell'aliquota di scrutinio determinata alla data del 31.12.2012 con cui è stato attribuito al Capo di 1^ Classe ricorrente il punteggio complessivo di 23,92/30 che lo ha collocato al -OMISSIS-posto della graduatoria di merito finale;
b) del verbale n. 13/2014 datato 19 marzo 2014, con cui la Commissione di Avanzamento Sottufficiali e Graduati della Marina Militare, Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, competente a deliberare, in merito all'avanzamento al grado di Primo Maresciallo dei Capi di 1^ Classe della categoria NP inclusi nell'aliquota di scrutinio determinata alla data del 31.12.2012 con cui è stato attribuito al Capo di 1^ Classe -OMISSIS-il punteggio complessivo di 24,42/30 che lo ha collocato al 60° posto della graduatoria di merito finale (vincitore);
e) del verbale n. 13/2014 datato 19 marzo 2014, con cui la Commissione di Avanzamento Sottufficiali e Graduati della Marina Militare, Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, competente a deliberare in merito all'avanzamento al grado di Primo Maresciallo dei Capi di 1^ Classe della categoria NP inclusi nell'aliquota di scrutinio determinata alla data del 31.12.2012 con cui è stato attribuito al Capo di 1^ Classe -OMISSIS-il punteggio complessivo di 24,42/30 che lo ha collocato al 59° posto della graduatoria di merito finale (vincitore);
d) Del verbale n. 13/2014 datato 19 marzo 2014, con cui la Commissione di Avanzamento Sottufficiali e Graduati della Marina Militare, Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, competente a deliberare in merito all'avanzamento al grado di Primo Maresciallo dei Capi di 1^ Classe della categoria NP inclusi nell'aliquota di scrutinio
determinata alla data del 31.12.2012 con cui è stato attribuito al Capo di 1^ Classe -OMISSIS-il punteggio complessivo di 24,42/30 che lo ha collocato al 58° posto della graduatoria di merito finale (vincitore);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha riassunto dinanzi a questo T.A.R. il ricorso presentato dinanzi al T.A.R. Puglia Lecce, che ha declinato la sua competenza territoriale con l’ordinanza n. -OMISSIS-/15, indicando come competente il T.A.R. Lazio.
Con il ricorso in esame, la medesima parte ricorrente ha impugnato la mancata iscrizione nel quadro d'avanzamento al grado di 1^ maresciallo, appartenente al ruolo marescialli dei Nocchieri di Porto nell'aliquota di scrutinio, determinata alla data del 31 dicembre 2012 e gli atti allo stesso connessi.
Ha formulato i motivi di ricorso così rubricati chiedendo l’annullamento degli atti gravati:
Violazione della legge sull'avanzamento sottufficiali 212/83 e d.lgs 196/95). Eccesso di potere e ingiustizia manifesta per disparità di trattamento e sviamento dalla causa tipica attributiva del potere di valutazione.
Violazione degli artt. 24 e 97 della costituzione. Violazione, erronea interpretazione a falsa applicazione degli artt. da 30 a 37 della legge n. 212 del 1983. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 1 e 3, l. 241/90. Difetto di motivazione. Violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa patrocinato dall'Avvocatura dello Stato, resistendo al ricorso.
DIRITTO
1) Il ricorso si palesa infondato.
2) In via preliminare, il Collegio rileva come, in linea generale, il giudizio espresso dalla Commissione ai fini dell’avanzamento costituisce espressione di una valutazione altamente discrezionale, che è insindacabile dal giudice amministrativo, salvo il riscontro di una di quelle situazioni riconducibili all'eccesso di potere, in particolare nelle sue figure sintomatiche tradizionali o in quelle più evolute della violazione del canore di ragionevolezza o proporzionalità.
Le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento per la promozione al grado superiore sono fondate su una percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare, al di là dello specifico apprezzamento dei singoli titoli vantati.
Resta, dunque, precluso al giudice amministrativo invadere l’ambito delle valutazioni apportate dalla Commissione di avanzamento per gli Ufficiali, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio (TAR Lazio, Sez. I bis, 5 febbraio 2018, n. 1427;Cons. Stato, Sez. IV, 23 ottobre 2017, n. 4860).
Ciò comporta che la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (TAR Lazio, Sez. I bis, 7 settembre 2012, n. 7629;Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7397).
Pertanto il giudice non può sostituire propri criteri di valutazione a quelli utilizzati dall’Amministrazione ma deve solo accertare se questi, nel loro insieme, siano palesemente incoerenti, ossia non omogenei, nei confronti dei diversi candidati (Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5505;TAR Lazio, Sez. I, 9 aprile 1997, n. 555).
Il sindacato del giudice amministrativo si deve limitare a verificare se il giudizio espresso sia stato determinato da un errore nell'acquisizione dei fatti determinati (attribuzioni di fatti non concernenti l'interessato, omessa rilevazione di circostanze o fraintendimento delle stesse, ovvero considerazione di elementi non pertinenti etc.) oppure da un macroscopico errore nell'apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, talmente abnorme e grossolano da essere evidente a chiunque (macroscopico travisamento tale da consentire anche ad un non esperto della materia di ravvisare la palese "abnormità della valutazione") ovvero sia stato determinato dalla violazione delle regole del procedimento valutativo, in primis dall'adozione di un criterio di valutazione diverso da quello prescritto dalla normativa in materia, oppure quest'ultimo sia applicato con metro di valutazione difforme per i diversi candidati ("l'eccesso di potere in senso relativo" per difformità del metro valutativo utilizzato che determina una disparità di trattamento valutativo tra i soggetti sottoposti a scrutinio, indicativa di un “favoritismo” perpetrato dall’organo valutativo) (TAR Lazio, Sez. I bis, 1 marzo 2017, n. 3009;19 febbraio 2016, n. 2207;12 giugno 2014, n. 6300;10 marzo 2014, n. 2746). Dunque, l’incoerenza della valutazione (e quindi del punteggio assegnato) deve emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza.
Tale verifica è limitata dal fatto che i criteri dettati dalla normativa in materia sono molto generici, come si addice ad un giudizio di tipo “sintetico” qual è quello in esame, anche al fine di lasciare un adeguato margine di apprezzamento alla Commissione, alla quale è demandata tale delicata valutazione (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, 28 maggio 2018, n. 5942).
3) Nel caso specifico, parte ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione, in quanto il punteggio numerico dei militari valutati non conterrebbe parametri di valutazione predefiniti. Ha dedotto, altresì, una disparità di trattamento rispetto ai controinteressati, evidenziando anche di aver ottenuto nel corso degli anni e nei successivi scrutini di avanzamento, un incremento troppo contenuto del punteggio.
Al riguardo, il Collegio evidenzia come i criteri dei giudizi di avanzamento a scelta dei sottufficiali sono previsti dall’art. 1059 del Decreto Legislativo n. 66/2010, che prevede altresì l’attribuzione dei relativi punteggi di valutazione in relazione ai seguenti “complessi di elementi: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti”.
Non è necessario, pertanto, che siano fissato ulteriori criteri valutativi, né che siano espressi specifici giudizi risultando sufficiente la valutazione numerica espressa sulla base di quanto indicato nel citato art. 1059 che espressamente la prevede.
Nell'ambito di un giudizio di avanzamento a scelta al grado superiore, in considerazione del carattere di assoluta specialità del procedimento disegnato dalla legge, la commissione non deve procedere alla preventiva e puntuale predeterminazione dei criteri di valutazione degli elementi di giudizio (Cons. Stato Sez. IV, 17/01/2018, n. 227) e il punteggio numerico, oltre ad essere espressione di formula sintetica ma in grado di esternare la valutazione compiuta dalla Commissione costituisce il frutto di una precisa scelta legislativa, normativamente imposta anche al fine di dissipare i possibili dubbi di una valutazione espressa con un linguaggio che non può che essere personale e perciò opinabile, e non oggettivo né trasparente (Cons. Stato, Sez. IV, 06/12/2013, n. 5813).
Quanto alla lamentata disparita di trattamento, il criterio di avanzamento previsto per gli Ufficiali non è quello della promozione per merito comparativo, ma a scelta. In ogni caso, la censura risulta del tutto generica, in quanto il ricorrente si è limitato a descrivere i suoi precedenti di carriera, senza prendere specificatamente in esame quelli dei controinteressati, né da quanto dedotto si evincono profili di palesi incongruità del giudizio compiuto.
Allo stesso modo, alla luce dei precedenti di carriera del ricorrente, non emergono ictu oculi chiari sintomi di incoerenza o irragionevolezza della valutazione riportata o di inadeguatezza del punteggio attribuito, stante la discrezionalità che connota tali valutazioni e la circostanza che, come indicato dall’Amministrazione, le sue valutazioni non sono state sempre apicali nel corso della sua carriera.
Non può, inoltre, trovare fondamento nemmeno la censura inerente al supposto troppo esiguo incremento nelle valutazione ottenute nel corso della carriera e nei precedenti scrutini, risultando anche questa una censura generica. Il Collegio rileva, in ogni caso, come sussista un principio di autonomia delle valutazioni nelle diverse procedure di avanzamento e che comunque nemmeno rispetto a questo aspetto si palesano profili di palese irragionevolezza o illogicità nell’operato dell’Amministrazione.
4) Per quanto indicato, il ricorso deve essere rigettato.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In considerazioni delle concrete circostanze inerenti al giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.