TAR Trieste, sez. I, sentenza 2016-03-04, n. 201600063

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2016-03-04, n. 201600063
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201600063
Data del deposito : 4 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00305/2015 REG.RIC.

N. 00063/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00305/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 305 del 2015, proposto da:
Casa Verde S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. G Z, con domicilio eletto presso lo stesso, in Trieste, piazza S. Antonio 2;

contro

Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentato e difeso dall'R C, domiciliata in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;
Asl 101 - Triestina;
Sanatorio Triestino S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso la stessa in Trieste, Via Mercato Vecchio 3;

nei confronti di

Universis Società Cooperativa Sociale;

per l'annullamento

del decreto n. 418/SPS del 17.06.2015 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direttore Centrale della Direzione Centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, avente ad oggetto il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione/accreditamento della residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) "Casa Verde" di Trieste della Società Cooperativa Sociale Universiis alla Società "Sanatorio Triestino S.p.a., oltre che di tutta la successiva corrispondenza correlata;

del verbale di verifica della struttura RSA Casa Verde di Via di Servola n. 180, a firma dei valutatori dott. Roberto Brisotto e ing. Debora Furlani, per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dd. 10.07.2015;

del verbale di verifica della struttura Casa di Cura Sanatorio Triestino S.p.A. di Via D. Rossetti n. 62, a firma del coordinatore di visita dott. Roberto Brisotto e dei valutatori dott. Gian Paolo Tea e dott.ssa Anna Paola Agnoletto, oltre che del rappresentante del Sanatorio Triestino, per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dd. 12.08.2015;

del decreto n. 565/SPS dd. 28.07.2015 della Regione Friuli Venezia Giulia, del Direttore Centrale della Direzione Centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, avente ad oggetto Autorizzazione lavori urgenti per la residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) "Casa Verde" a Trieste in via di Servola n. 180, oltre che di tutta la successiva corrispondenza correlata;

del decreto regionale n. 617/DC dd. 25.06.2014;

della lettera dd. 04.09.2015, con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha omesso di convocare il titolare di Casa Verde;

del o dei provvedimento/i e/o verbale/i e/o corrispondenza (con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e/o con soggetti ed entri terzi) e/o qualsiasi atto (non noti), con il/ quale/i l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1Triestina ("A.A.S.n. 1", già Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina) avesse disposto in ordine alla verifica delle strutture della RSA di Casa Verde di Via di Servola n. 180 e/o della Casa di Cura Sanatorio Triestino o in ordine al trasferimento dei degenti presso la sede della Casa di Cura Sanatorio Triestino e/o altre sedi;

degli atti procedimentali e del provvedimento/i (allo stato non noto/i) dell' "A.A.S. n. 1 "correlati alla risoluzione del contratto di appalto in essere nella R.S.A. Casa Verde di Via di Servola n. 180, a seguito del mutamento della sede di svolgimento del servizio;

degli atti procedimentali e del provvedimento/i (allo stato non noto/i) dell' "A.A.S. n.1 " con cui si è concluso il procedimento per la risoluzione del contratto di appalto;

di ogni altro atto e/o provvedimento, anche di altri Enti e/o Autorità, diversi da quelli sopra citati e/o comunque presupposti, successivi, conseguenti e, comunque, connessi a quelli impugnati ed anche non noti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Friuli Venezia Giulia e del Sanatorio Triestino S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 il dott. U Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Agisce in giudizio la Casa Verde srl impugnando il decreto regionale recante il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione/accreditamento della residenza Casa Verde alla società Sanatorio Triestino, e gli atti connessi, tra cui il verbale di verifica della struttura Casa Verde, il verbale di verifica della struttura Sanatorio Triestino, il decreto regionale che autorizza lavori urgenti per la Casa Verde e altri atti connessi.

Dopo aver ricostruito la vicenda oggetto di un ricorso al TAR conclusosi con la sentenza n 27 del 2015, appellata al Consiglio di Stato, spiega che solo a seguito di accesso ha ottenuto alcuni nuovi documenti che gettano nuova luce sull’intera vicenda.

A sostegno illustra i seguenti motivi di ricorso:

1. Violazione art 97 Cost., dell’art 1 legge 241 del 1990, dell’art 7 delle disposizioni generali allegate alla delibera n 650/2013, omessa adozione del decreto di revoca, violazione del decreto 617/14, contraddittorietà e carenza d’istruttoria, sviamento, violazione art 3 della delibera 650/2013, incompetenza del gruppo di valutazione.

Vi sarebbe contraddittorietà tra il decreto 617/2014 e i decreti impugnati, oltre che una palese omissione da parte della Regione che non avrebbe revocato l’accreditamento al Sanatorio Triestino. Evidenzia poi la mancata verifica dell’idoneità dei locali del Sanatorio Triestino, la non idoneità dei tecnici che hanno verificato le strutture, in genere l’incongruenza delle scelte regionali.

Con la seconda censura la ricorrente deduce la violazione dell’art. 118 del d lgs 163/06 e dell’art 21 della legge 646 del 1982, dell’art 7 punto 5 delle disposizioni allegate alla delibera 650/13.

Il contratto tra Casa Verde e Sanatorio triestino garantisce l’utilizzo del personale del secondo anche presso la struttura del primo.

Resiste in giudizio la Regione la quale rileva come il TAR si sia già espresso sulla vicenda con la sentenza n 27 del 2015, per cui appare inammissibile l’impugnazione dei decreti 617/2014 e 418/2015. Sul primo decreto vi sarebbe poi la carenza d’interesse stante la pendenza dell’appello al Consiglio di Stato.

La Regione osserva poi come decreto 565/15 ha solo autorizzato il trasferimento provvisorio. La vicenda poi, che coinvolge due soggetti privati, la cooperativa sociale Universiis e il Sanatorio Triestino, riguarda il giudice ordinario.

Si costituisce il Sanatorio Triestino che eccepisce la carenza di legittimazione e interesse ad agire, in quanto l’interesse dedotto ha natura privatistica.

Inoltre vi sarebbe carenza d’interesse e legittimazione sulle domande rivolte all’Azienda sanitaria.

Il ricorso sarebbe poi inammissibile perché cumulativo senza che siano spiegate le ragioni di connessione.

Altra inammissibilità riguarda l’impugnazione del decreto 617/2014 già impugnato e oggetto della sentenza del TAR 27 del 2015 il cui appello pende al Consiglio di Stato.

Altra inammissibilità riguarda la mancata indicazione dei motivi specifici;
contesta anche nel merito ilo ricorso.

Sia parte ricorrente sia la Regione sia infine il Sanatorio Triestino ribadiscono le rispettive tesi ed eccezioni in successive memorie.

La causa è andata in decisione nella pubblica udienza del 24 febbraio 2016, preceduta da approfondita discussione.

DIRITTO

Il presente ricorso è inammissibile sotto diversi profili.

Innanzi tutto, sussiste un evidente difetto di giurisdizione sulle questioni riguardanti il contratto in essere tra la ditta ricorrente e il Sanatorio triestino, che concerne rapporti privatistici di spettanza del giudice ordinario.

Altra inammissibilità concerne l’impugnazione del decreto regionale 617 del 25 giugno 2014, già oggetto del precedente ricorso deciso con la sentenza del TAR n. 27 del 2015, il cui appello pende al Consiglio di Stato.

Ulteriore inammissibilità deriva dal fatto che il ricorso risulta cumulativo, rivolto avverso atti di diverse autorità, senza che venga esplicitata la connessione tra gli stessi.

Infine l’ultima inammissibilità, che assorbe i profili residui del gravame, riguarda la mancata chiara esplicitazione dei motivi di ricorso.

Invero, in base all'art. 40, c.p.a., il ricorso amministrativo giurisdizionale deve contenere: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;
b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
c) l'esposizione sommaria dei fatti;
d) l'indicazione dei mezzi di prova;
e) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
f) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale;
g) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
ciò in quanto nel giudizio amministrativo non è sufficiente la generica deduzione di un vizio dell'atto impugnato, ma occorre che sia precisato il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto, indicando tutte le circostanze dalle quali possa desumersi che esso effettivamente sussista, poiché la genericità e l'indeterminatezza delle censure, oltre a precludere l'indagine del Collegio giudicante, inibisce alla controparte una congrua ed appropriata difesa a scapito del principio del contraddittorio.

In altri termini, i motivi di ricorso devono essere esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile all'identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale (T.A.R. Pescara, (Abruzzo), sez. I, 19/10/2015, n. 395;
T.A.R. Latina, (Lazio), sez. I, 24/04/2015, n. 375).

Nel caso in esame dal ricorso introduttivo non risulta affatto chiaro il petitum di parte ricorrente e nemmeno vengono spiegati e distinti i motivi di censura.

In sostanza, il presente ricorso va dichiarato inammissibile per tutte le su indicate ragioni.

Le spese di giudizio tuttavia si possono compensare per giusti motivi.

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