TAR Catania, sez. III, sentenza 2017-07-31, n. 201701983

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2017-07-31, n. 201701983
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201701983
Data del deposito : 31 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/07/2017

N. 01983/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02136/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2136 del 2016, proposto da:
C F, rappresentato e difeso dagli avvocati D T ed E V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E A in Catania, piazza Europa N.4;

contro

Comune di Sant'Agata di Militello, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L T, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale Liberta', 212;

per l'annullamento

- del silenzio diniego formatosi in data 20 ottobre 2016 sulla istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata a mezzo pec dal Ricorrente in data 19 settembre 2016 ed assunta al protocollo in entrata del Comune il 20 settembre (prot. 27437 del 20/09/2016);

- nonché per il riconoscimento del diritto dell'odierno ricorrente ad esercitare l'accesso ai documenti richiesti con l'istanza sopra menzionata per il tramite dell'esame e dell'estrazione di copia degli stessi e, conseguentemente, per l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti menzionati nella predetta istanza ai sensi dell'articolo 25, Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Riscossione Sicilia S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 la dott.ssa M S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato a mezzo pec consegnata nella casella del comune intimato il 26 ottobre 2016 e depositato, nei termini, il 4 novembre 2016, il ricorrente espone che, a seguito del ricevimento di cartella di pagamento n. 296 2016-0010522360, ha appreso che il Comune di Sant’Agata di Militello ha attivato le procedure esecutive volte al recupero di crediti asseritamente vantati in forza degli Avvisi di accertamento ICI n. 182 del 10.10.2012 e n. 150 del 29.7.2013, le cui relative notifiche sarebbero state effettuate direttamente dal Comune, rispettivamente in data 5.12.2013 e in data 21.02.2014.

Con istanza presentata in data 19 settembre 2016 ed assunta protocollo in entrata dell’Amministrazione al n. 27437 del 20/09/2016, il ricorrente, non avendo mai ricevuto i sopra menzionati avvisi di accertamento da parte del Comune, chiedeva “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22, Legge 241/90, ai fini della propria difesa in giudizio, di estrarre copia con la massima urgenza:

- delle relate di notifica dell’Avviso di accertamento ICI n. 182 de 10.10.2012 e dell’Avviso di accertamento ICI n. 150 del 29.7.2013;

- di conoscere l’esistenza di eventuali ulteriori pendenze tributarie che codesto Comune

ritiene vantare nei confronti del Sig. F a qualunque titolo”.

Poiché l’Amministrazione comunale non ha dato alcun seguito alla predetta istanza il signor F ha proposto il ricorso in epigrafe, chiedendo, previa declaratoria della illegittimità del silenzio diniego formatosi in data 20 ottobre 2016 sulla istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata al Comune di Sant’Agata di Militello in data 19 settembre 2016, che vengano ordinati al Comune di Sant’Agata di Militello l’esibizione dei documenti richiesti ed il rilascio delle informazioni richieste con l’istanza di accesso.

Si è costituita in giudizio Riscossione Sicilia S.p.A., la quale ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso nell’ipotesi in cui lo stesso sia stato depositato oltre il termine di 15 giorni dall’ultima notifica, e, nel merito, dichiarando di non accettare il contraddittorio su questioni relative al merito della pretesa iscritta a ruolo e chiedendo la reiezione del ricorso.

Nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 il ricorso è passato in decisione

DIRITTO

Il Collegio, premessa l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità della Riscossione Sicilia, per quanto premesso in punto di fatto, ritiene il ricorso fondato.

Dall’esame della cartella esattoriale prodotta dal ricorrente si evince che la stessa è stata emessa con riferimento e i due avvisi di accertamento di cui in premesse, emessi dal comune intimato e notificati al contribuente nelle date del 5 dicembre 2013 e 21 febbraio 2014.

Ora, poiché il Comune detiene tutta la documentazione afferente ad un singolo contribuente (ivi inclusi gli atti di accertamento con le relative relate di notificazione o avvisi di ricevimento, ove comunicati a mezzo posta), lo stesso è evidentemente tenuto a fornire al contribuente la copia di tali atti, trattandosi di documentazione detenuta nell'adempimento del dovere di cura dell'interesse pubblico.

D’altra parte, per pacifico principio giurisprudenziale, l'art. 24, l. n. 241 del 1990, nella parte in cui esclude il diritto di accesso con riferimento ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano, va interpretato nel senso che l'inaccessibilità agli atti relativi deve essere ritenuta temporalmente limitata alla fase di mera pendenza del procedimento tributario, in quanto non esistono esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta, sulla base degli elementi reddituali, che conducono alla quantificazione del tributo (tra le più recenti T.A.R. Lazio, sez. II di Roma, 8/3/2017, n. 3250).

Ne discende che il ricorso merita accoglimento e, per l’effetto, va ordinato all’Amministrazione intimata di esibire i documenti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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