TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-10-16, n. 202302336

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-10-16, n. 202302336
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202302336
Data del deposito : 16 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2023

N. 02336/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00334/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 334 del 2022, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. A M ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Piazza Sant’Agostino n. 24;

contro

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

- la Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore;

per l’annullamento

- del decreto della Prefettura - U.T.G. di Milano, protocollo n. -OMISSIS- del 10 gennaio 2022, notificato in data 14 gennaio 2022, con cui sono state revocate le misure di accoglienza alle quali era stato ammesso il ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Vista l’ordinanza n. 351/2022 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;

Vista l’ordinanza n. 2936/2022 con cui la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Udito, all’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 21 febbraio 2022 e depositato in pari data, il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura - U.T.G. di Milano, protocollo n. -OMISSIS- del 10 gennaio 2022, notificato in data 14 gennaio 2022, con cui sono state revocate le misure di accoglienza alle quali egli era stato ammesso.

Il ricorrente, cittadino pakistano, fuggito per timore di essere ucciso e/o subire un grave danno alla vita per i conflitti etnici presenti nel proprio Paese, è entrato in Italia il giorno 11 novembre 2020 e, dopo aver formalizzato in data 19 novembre 2020 la domanda di protezione internazionale, ha ottenuto, in data 3 dicembre 2020, il rilascio del permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 142 del 2015;
in ragione delle sue condizioni è stato ammesso a beneficiare delle misure di accoglienza, con collocamento presso il Centro di -OMISSIS-, sito in -OMISSIS-. Tuttavia, la Questura nell’istruire il procedimento finalizzato ad ammettere il ricorrente alle misure di protezione internazionale ha riscontrato l’esistenza di una precedente richiesta di asilo in -OMISSIS-, accettata in data 29 dicembre 2020 da quest’ultimo Stato;
quindi è stato adottato il decreto di trasferimento del ricorrente presso la competente struttura della -OMISSIS-, la cui notifica è avvenuta in data 6 maggio 2021. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento, ma il Tribunale di Milano, con decreto n. -OMISSIS- dell’11 ottobre 2021, ha rigettato definitivamente il ricorso. Pertanto, in data 14 gennaio 2022, è stato notificato al ricorrente il provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza. In data 21 gennaio 2022, il ricorrente è stato allontanato fisicamente dal Centro di accoglienza.

Assumendo l’illegittimità del predetto provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza, il ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per violazione degli artt. 10-bis e 21-octies della legge n. 241 del 1990.

Ulteriormente è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della Direttiva U.E. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 142 del 2015.

Infine, è stata eccepita violazione dell’art. 29 del Regolamento U.E. n. 604/2013 per decorrenza dei termini.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con l’ordinanza n. 351/2022 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
con l’ordinanza n. 2936/2022, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia cautelare di primo grado e ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2023, su richiesta del difensore dell’Amministrazione resistente, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

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