TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-05-11, n. 202205861

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-05-11, n. 202205861
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202205861
Data del deposito : 11 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/05/2022

N. 05861/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08323/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8323 del 2015, proposto da
Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M R L L, A S, con domicilio eletto presso lo studio M R L L in Roma, viale Bruno Buozzi, 32;
Associazione della Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M R L L, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Commissario Ad Acta per la Sanita' del Lazio, Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Prezioso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna,27;
Cri - Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale Roma, Cri - Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale Frosinone, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto n 00158 del 24/04/2015 con cui il commissario ad acta per la sanita' della Regione Lazio ha stabilito che la Croce Rossa Italiana per continuare a esercitare il servizio di trasporto infermi dovra' dichiarare e dimostrare di possedere i requisiti previsti dalle norme di legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Il Commissario Ad Acta per la Sanita' del Lazio e di Consiglio dei Ministri e di Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 marzo 2022 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


La Parte ricorrente ha contestato con il ricorso in epigrafe il Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio che ha statuito, per la CRI, la disciplina prevista dal d.lgs. n. 502 del 1992 che assoggetta, sia gli enti pubblici che quelli privati, al procedimento di autorizzazione per il servizio di trasporto infermi, in considerazione della trasformazione della Croce Rossa in ente privato, con conseguente abrogazione implicita della l.r. del Lazio n. 49/89.

Preliminarmente deve essere estromesso dal giudizio il Commissario straordinario per l’attuazione del Piano di rientro del settore sanitario della Regione Lazio perché con deliberazione del 5 marzo 2020 il Consiglio dei Ministri ha disposto la cessazione del mandato allo stesso conferito.

Deve, conseguentemente, essere estromessa dal giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E’ necessario, quindi, verificare la valenza giuridica del Decreto emesso dal Commissario straordinario per cui è causa.

Sul punto la Corte Costituzionale, oltre due lustri or sono, ha statuito che :” a livello regionale è solo il Consiglio regionale l’organo titolare del potere legislativo” e che “ la disciplina contenuta nell’art. 120 Cost. non può essere interpretata come legittimante il conferimento di poteri legislativi ad un soggetto che sia stato nominato Commissario dal Governo” ( Corte Cost., sentenza n. 361 del 2010 ).

Per cui, secondo il giudice delle leggi:” …conformemente all’orientamento di questa Corte, la norma impugnata non legittima, in favore del commissario ad acta, un intervento sostitutivo di natura legislativa… ponendo in essere atti di carattere amministrativo ritenuti necessari ai fini del contenimento della spesa sanitaria” ( Corte Cost., sentenza n. 278 del 2014).

Ciò detto è possibile passare allo scrutinio del ricorso per cui è causa.

In data 24 aprile 2015 il Commissario straordinario per l’attuazione del Piano di rientro del settore sanitario della Regione Lazio ha adottato il Decreto con il quale, in ragione dell’avvenuta privatizzazione della CRI con dlgs 178/2012, ha statuito che l’assistenza sanitaria effettuata con i mezzi del predetto ente sia autorizzato dalla regione a mente del d.lgs. n. 502 del 1992, che assoggetta sia gli enti pubblici che quelli privati al procedimento di autorizzazione per il servizio di trasporto infermi ed abrogando, implicitamente la legge regionale della l.r. n. 49 del 1989.

Il dlgs 178/2012, all’art. 1 recita :” Le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce

rossa (CRI), di seguito denominata CRI, di cui al comma 4, sono trasferite, a decorrere dal 1º gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, di seguito denominata

Associazione, promossa dai soci della CRI, secondo quanto disposto nello statuto di cui all'articolo 3, comma 2. L'Associazione e' persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo

II, capo II, del codice civile… L'Associazione e' di interesse pubblico ed e' ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario;
e' posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica. Dal 1º gennaio 2016 l'Associazione e' l'unica Societa' nazionale di Croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di

Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi…”.

La norma riportata, inoltre, ha previsto, in buona sostanza, l’espletamento dei compiti istituzionali, anche internazionali originariamente affidati all’Ente.

Ne consegue che la norma sopra riportata ha inciso, non già sulla funzionalità operativa della CRI, ma unicamente sull’aspetto organizzativo interno.

La tesi ricorsuale riposa sulla considerazione che, non avendo il citato decreto legislativo inteso modificare le funzioni e i compiti affidati all’ente, il Decreto Commissariale in questa sede contestato avrebbe provveduto a una mera attività ricognitiva della normativa vigente all’evidenza inconferente e non autorizzata con un atto di natura amministrativa, atteso che l’abrogazione della Legge regionale n. 49 del 1989 sarebbe affidata, in via esclusiva, all’organo legislativo regionale attraverso una previsione di pari valore e forza, come tale soggetta, per ragioni di costituzionalità, alla valutazione dell’esecutivo nazionale.

In altri termini, l’opinione espressa dal Commissario ad acta nel decreto contestato assumerebbe una mera valenza soggettiva che, in quanto tale, non può incidere sulla normativa primaria, anche regionale, tutt’ora vigente attraverso la comparazione di norme tra loro non conferenti.

La tesi non è condivisa dal Collegio, e le considerazioni che seguono conducono alla reiezione del ricorso.

Trovano anzitutto applicazione il D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 ''Riordino della disciplina in materia sanitaria. a norma dell'articolo 1 della L 30 ottobre 1992, n 421 ", che dispone l'assoggettamento di tutte le strutture che organizzano attività sanitaria, di natura pubblica o privata, alla richiesta di autorizzazione all'esercizio, e la legge regionale Lazio 3/2004, che ha imposto a tutte le strutture sanitarie l'assoggettamento all' acquisizione dell’autorizzazione preventiva all’esercizio.

Tuttavia il comma 6 dell’art.1 della L.R Lazio n. 49/89, recante Disciplina del servizio di trasporto infermi prevedeva una deroga a favore della CRI e dello SMOM:

infatti, mentre il comma 5 del medesimo art 1 prevede che:

l’autorizzazione all’esercizio da parte di enti e organizzazioni private o associazioni di volontariato delle attività di trasporto infermi è concessa dal presidente della giunta regionale che all’uopo può delegare l’assessore regionale alla sanità igiene ambiente previo accertamento dei requisiti tecnici effettuato da competenti servizi dell’unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicate le rispettive sedi ", il successivo comma 6 del predetto art. 1 ha previsto invece che "La disciplina di cui alla presente legge non si applica ai servizi di autoambulanze gestiti dalla Croce Rossa Italiana (CRI), dal Sovrano militare Ordine di Malta (SMOM) e da enti e corpi dello Stato, quali forze armate, vigili del fuoco nonché a quelli di autoambulanze immatricolate ed operanti in altre Regioni in transito temporaneo nella Regione Lazio"

Pertanto alla CRI , nazionale così come alle sezioni provinciali, non è mai stata prima richiesta l’autorizzazione all'esercizio, nonostante il disposto del già vigente D.Lgs 502/1992 nonché il dettato della L r 3/2004 che all'art 7 così dispone -Autorizzazione all'esercizio 1. I soggetti, pubblici e privati, che intendono esercitare attività sanitarie e socio-sanitarie inoltrano alla Regione la relativa richiesta di autorizzazione con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). I soggetti autorizzati alla realizzazione delle strutture ai sensi dell'articolo

6 inoltrano la richiesta di autorizzazione all'esercizio a seguito dell'ultimazione dei lavori e comunque prima dell'utilizzo delle strutture stesse.

2 La Regione decide sulla richiesta di autorizzazione all'esercizio nei termini previsti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

3. La Regione effettua la verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura o l'attività, individuata secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Il quadro normativo è cambiato con la trasformazione della Croce Rossa Italiana in associazione, vale a dire con l’acquisizione della personalità giuridica privata, e conseguente assoggettamento alla disciplina generale, alla quale quella regionale non può che conformarsi.

Dunque non si tratta di una indebita ingerenza dell’atto amministrativo regionale in una normativa a sua volta regionale, ma semplicemente nella applicazione anche in regione della generale disciplina nazionale, senza dire poi che compete alla regione determinare-anche in via amministrativa-le modalità concrete di effettuazione sulla congruità e conformità a legge dei mezzi utilizzati dalle strutture private per lo svolgimento dei servizi di interesse sanitario a esse commessi.

Pertanto il ricorso deve essere respinto, pur potendosi compensare le spese di lite.

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