TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-05, n. 202216152

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-05, n. 202216152
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202216152
Data del deposito : 5 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/12/2022

N. 16152/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11671/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11671 del 2016, proposto da
G B, rappresentato e difeso dall’avv. S I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Appennini, n. 46;

contro

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A S e D A M Z, con domicilio eletto in Roma, via del Quirinale, n. 21;

nei confronti

Arch Insurance Company (Europe) Ltd, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

dell’ordinanza ingiunzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni prot. n. 053470/16 del 14 marzo 2016 emessa dal soggetto delegato dal direttorio integrato alla funzione decisoria, notificata con atto spedito con plico raccomandato in data 16 marzo 2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2022 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente impugnava il provvedimento sanzionatorio in epigrafe con ricorso straordinario e, a seguito dell’opposizione dell’amministrazione, trasponeva in sede giurisdizionale l’azione.

2. Si costituiva in giudizio l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass).

3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’atto gravato che veniva rigettata con ordinanza all’esito della camera di consiglio del 21 novembre 2016.

4. In seguito, in data 9 novembre 2022, l’amministrazione chiariva di aver annullato d’ufficio il provvedimento gravato per aver accertato un vizio procedurale.

5. Parte ricorrente insisteva con l’ultima memoria per ottenere un pronunciamento di accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato.

6. Alla pubblica udienza del 25 novembre 2022, il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

7. Prima di affrontare il merito del ricorso, va rilevato che l’eccezione di tardività sollevata dall’Ivass è fondata: invero, il termine di cui all’art. 10, comma 1 d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 è di natura processuale (v. Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2007 n. 4136) e come tale soggetto al dimezzamento previsto dall’art. 119, comma 1, lett. b) c.p.a. (in termini v. Cons. Stato, sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5771). Pertanto, notificata l’opposizione in data 28 luglio 2016, il termine di trenta (e non sessanta) giorni spirava il 27 settembre 2016. Essendo il ricorso stato depositato il successivo 26 ottobre 2016, esso va considerato inammissibile.

7.1. L’inammissibilità della domanda di annullamento preclude lo scrutinio della domanda di verifica della legittimità ai fini risarcitori: in relazione a quest’ultima, va in ogni caso rilevato come l’amministrazione abbia già soddisfatto l’interesse del privato, annullando d’ufficio (in ragione del riscontro di un vizio di legittimità del procedimento sanzionatorio) il provvedimento impugnato.

8. Le spese stante il pronunciamento in rito, possono essere compensate.

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