TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 2013-06-24, n. 201300492

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 2013-06-24, n. 201300492
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201300492
Data del deposito : 24 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00430/2013 REG.RIC.

N. 00492/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00430/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 430 del 2013, proposto da:
S P e A, S.P.E.A., s.r.l., in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con la Viabila Srl,, rappresentato e difeso dagli avv. S S, D P, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Sonnino n. 84;

contro

il Comune di Sassari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. M I R, S P e M R, con domicilio eletto presso l’avv. R D Tucci in Cagliari, via Tuveri n. 47;

nei confronti di

Cogesa Costruzioni Generali Saba Srl, Industriale Monte Rose Spa;

per l'annullamento

- della determinazione n. 1036 del 24.4.2013, emessa dal Comune di Sassari, di aggiudicazione alla controinteressata della gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria comunale, da attuare mediante accordo quadro;

- dei verbali di gara , del verbale del 5.4.2013, della graduatoria dei concorrenti, del provvedimento prot. 033851;

nonché, per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra il Comune di Sassari e la CO.GE.SA s.r.l..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sassari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Ritenuto in fatto

che la società ricorrente ha partecipato, in raggruppamento con altra impresa, alla procedura di gara per l’appalto di lavori di manutenzione della rete viaria comunale di Sassari, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la riserva di 80 punti (sui 100 complessivi disponibili) alla valutazione dell’offerta tecnica, prevedendo, per l’attribuzione dei punteggi sulla qualità tecnica, il metodo aggregativo-compensatore;

che, con il ricorso in epigrafe, la SPEA s.r.l. impugna la determinazione dirigenziale con la quale il contratto di appalto è stato aggiudicato alla CO.GE.SA., contestando i seguenti vizi:

1) violazione della disciplina di cui all’art. 83 del d.lgs. n° 163/2006, all’art. 120 e all’allegato G del D.P.R. n. 207/2010, nonché della disciplina di gara, con riferimento alla metodologia seguita dalla commissione giudicatrice per ottenere la riparametrazione dei punteggi attribuiti alle singole offerte in relazione ai singoli criteri indicati dal bando;

2) violazione della lex specialis di gara, e segnatamente dello schema di contratto, in riferimento all’art. 74 del d.lgs. n. 163/2006, in quanto l’offerta dell’aggiudicataria sarebbe difforme sia per la mancata presentazione della dichiarazione di accettare «tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato tecnico e nello schema di contratto …» ;
sia per la difformità tra l’offerta tecnica dell’aggiudicataria e quanto previsto dallo schema di contratto, con riferimento al punto della gestione degli interventi manutentivi in regime di “pronto intervento”;

3) violazione del bando di gara, nonché dell’art. 38 e dell’art. 46 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), in quanto l’aggiudicataria non avrebbe reso la dichiarazione sostitutiva concernente le cause di cui alla lett. a) dell’art. 38 cit.;

che si è costituito il Comune di Sassari, chiedendo che il ricorso sia respinto e osservando, in particolare, con riguardo al primo motivo, che la commissione, nella valutazione tecnica delle offerte, ha operato la riparametrazione dei punteggi attribuiti in conformità all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (sez. VI, 14 novembre 2012, n° 5754);
con riguardo alla seconda censura, che l’offerta dell’aggiudicataria si è limitata a modificare (in senso migliorativo, come consentito dal bando) solo il tempo massimo di completamento degli interventi manutentivi in regime di “pronto intervento”, non il tempo entro il quale iniziare detti interventi;

che alla camera di consiglio del 19 giugno 2013, previo avviso alle parti costituite in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in diritto

che il primo motivo non è fondato, in quanto, sulla questione della riparametrazione dei punteggi quando si impieghi il metodo aggregativo-compensatore nell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Collegio ritiene di condividere le statuizioni di cui a Cons. St., sez. VI, 14 novembre 2012, n° 5754, con riferimento alla necessità di provvedere (quando si sia in presenza di una suddivisione del punteggio nei diversi subcriteri) sia alla riparametrazione interna (a ciascun sub criterio) sia alla riparametrazione esterna (con riguardo al punteggio riservato complessivamente alla valutazione tecnica delle offerte): «In questo modo, infatti, si evita di alterare, per un verso, il peso ponderale di ciascun elemento qualitativo rispetto alla valutazione complessiva della qualità tecnica e, per altro verso, il peso ponderale complessivo della qualità tecnica rispetto all'elemento quantitativo rappresentato dal prezzo» (così Cons. St., VI, n. 5754/2012, cit.);

che è fondato ed assorbente il motivo sulla difformità tra le prestazioni contrattuali richieste dall’amministrazione nello schema di contratto, allegato al bando, e l’offerta dell’aggiudicataria, nella parte in cui quest’ultima precisa le modalità di attuazione degli interventi in regime di pronto intervento (di cui al punto 3.4.4. “Gestione e tempistica in regime di pronto intervento” , nell’ambito della “Organizzazione del sistema delle chiamate” , della relazione tecnica allegata all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, in cui l’impresa si impegna, in caso di segnalata urgenza, ad intervenire «nell’arco delle 24h» );

che, infatti, le indicazioni ricavabili dall’offerta dell’aggiudicataria, per il profilo sopra richiamato, sono indubbiamente difformi rispetto a quanto richiesto dallo schema di contratto, che all’art. 10, punto 2, prescrive che «L’inizio dell’intervento deve avvenire entro le 2 (due) ore dall’ordinativo» , che l’avviso di gara definisce (in relazione al lotto n. 2) come tempi di intervento minimi per l’organizzazione delle chiamate;

che, conseguentemente, deve ritenersi integrata la violazione dell’art. 74, comma 2, del codice dei contratti pubblici, in relazione a quanto previsto dalla lex specialis di gara nel punto sopra richiamato;

che rimangono assorbite le ulteriori censure, considerato che l’accoglimento è pienamente satisfattivo delle pretese della ricorrente;

che la domanda di inefficacia del contratto non può essere esaminata, atteso che il contratto non risulta ancora stipulato;

che, data la peculiarità della vicenda esaminata, si giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

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