TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-11-16, n. 201802595

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-11-16, n. 201802595
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201802595
Data del deposito : 16 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2018

N. 02595/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00987/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 987 del 2013, proposto da:
F L, in proprio e quale titolare unico dell’Impresa individuale “ L Franco Impresa Agricola ”, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato B P in Milano, via Nirone, 2;



contro

Comune di Cuasso al Monte, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M C F, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza S. Pietro in Gessate, 2;



per l'annullamento,

- della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Cuasso al Monte n. 4 del 16 febbraio 2012 con cui è adottato il Piano di Governo del territorio, nella parte in cui (articolo 21 P.d.R. N.T.) introduce un divieto assoluto e generalizzato di edificabilità nei c.d. “ ambiti di rilevanza ambientale e paesistica ”;

- della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Cuasso al Monte n. 25 del 25 luglio 2012 con la quale è approvato il Piano di Governo del territorio, e di tutti gli elaborati ivi allegati ed approvati nonché di tutti di atti prodromici, connessi e conseguenti ai suddetti atti impugnati, in relazione al medesimo articolo 21 P.d.R. N.T.;

- della parte della suddetta delibera con cui è respinta l’osservazione n. 14 prot. 1495, presentata il 3 maggio 2012 dallo stesso sig. F L relativamente ai mappali 6374, 8231, 8232, 8233, 9942, 10346, 10347, 10348, 10349, 10350, 10351, 10352, volta al riconoscimento di una capacità edificatoria a destinazione agricola per la costruzione di residenza per l’imprenditore agricolo, deposito, struttura allevamento cavalli, stalla, concimaia;

- dell’avviso di approvazione definitiva a deposito degli atti costituenti il Piano del Governo del territorio del Comune di Cuasso al Monte pubblicato sul B.U.R.L. del 13 febbraio 2013, serie avvisi e concorsi n. 7, pagina 94, con cui gli stessi acquistano definitivamente efficacia;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso con i provvedimenti impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cuasso al Monte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2018 il dott. Lorenzo Cordi' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e successivamente depositato il sig. F L, in proprio e quale titolare unico dell’Impresa individuale “ L Franco Impresa Agricola ”, chiede l’annullamento: a ) della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Cuasso al Monte n. 4 del 16 febbraio 2012, con cui è adottato il Piano di Governo del Territorio (PGT), nella parte in cui (articolo 21 P.d.R. NT) introduce un divieto assoluto e generalizzato di edificabilità nei c.d. “ ambiti agricoli di rilevanza ambientale e paesistica ”; b ) della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Cuasso al Monte n. 25 del 25 luglio 2012, con la quale è definitivamente approvato il Piano di Governo del Territorio del medesimo Comune di Cuasso al Monte, di tutti gli elaborati ivi allegati ed approvati, nonché di tutti gli atti prodromici, connessi e conseguenti ai suddetti atti impugnati in relazione al medesimo articolo 21 P.d.R. N.T.; c ) della parte della suddetta delibera con la quale è respinta l’osservazione n. 14 prot. n. 1945 presentata il 3 maggio 2012 dallo stesso Sig. F L relativamente ai mapp. 6374, 8231, 8232, 8233, 9942, 9943, 10346, 10347, 10348, 10349, 10350, 10351, 10352 e volta al riconoscimento di una capacità edificatoria a destinazione agricola per la costruzione di residenza per l’imprenditore agricolo, deposito, struttura allenamento cavalli, stalla, concimaia; d ) dell’avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio del Comune di Cuasso al Monte pubblicato sul B.U.R.L. di mercoledì 13 febbraio 2013, serie avvisi e concorsi n. 7, pagina 94, con cui gli stessi acquistano definitivamente efficacia; e ) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso con gli atti impugnati e segnatamente le note del Comune di Cuasso al Monte prot. n. 4500/2012 e n. 5364/2012 non presupposte ma connesse.

1.1. Il ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui prevedono l’assoluta inedificabilità dei terreni dell’impresa Agricola, rappresentata come totalmente sprovvista di qualsiasi fabbricato realizzato in funzione della conduzione del fondo.

1.2. In punto di fatto il ricorrente espone di aver acquistato, con una serie di contratti stipulati tra il 1989 e il 2006, un compendio immobiliare sito nel territorio del Comune di Cuasso al Monte (mappali 6374, 8231, 8232, 8233, 9942, 9943, 10346, 10347, 10348, 10349, 10350, 10351, 10352), trasformato in un organismo unitario in cui svolge attività agricola. Espone, inoltre, di aver presentato osservazioni all’adottato Piano di Governo del territorio del Comune di Cuasso al Monte chiedendo il mutamento della prevista destinazione d’area da “ Ambiti agricoli con rilevanza ambientale e paesistiche ai sensi dell’articolo 21 del PdR Nt ” a “ Ambiti agricoli produttivi art. 20 Pdr Nt ”, o, in subordine la modifica della previsione di cui all’articolo 21 del P.d.R.. Tale osservazione è rigettata dal Comune con articolata motivazione nella quale si evidenzia la sussistenza di esigenze di salvaguardia paesaggistica del luogo e si rappresenta, inoltre, che l’area è interessata, in passato, da un incendio (ritenuto, tuttavia, estraneo alle aree da parte ricorrente), con conseguente impossibilità di edificazione.

2. Parte ricorrente formula un unico articolato motivo di ricorso, rubricato: “ Violazione di legge: L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i, artt. 59, 60, 61; artt. 41 e 44 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei fatti presupposti; erronea motivazione; irrazionalità ed illogicità; violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza ”. Con tale motivo la ricorrente deduce: a ) che l’area è, in precedenza, individuata come zona “ E ” (rurale generica e boschiva) mentre nel nuovo piano è azzonata come “ Ambiti agricoli di rilevanza paesistica, art. 21 Pdr NT ” e come “ Ambiti boscati art. 22 Pdr NT ”, con evidente compressione della sfera giuridica dell’esponente; b ) l’area è bonificata e riconvertita a prato stabile polifito produttivo: c ) la classificazione dell’area effettuata dal nuovo Piano di Governo del territorio comporta un vincolo di inedificabilità assoluta che impedisce lo sviluppo dell’attività agricola; d ) le previsioni del Piano di Governo del territorio risultano contrastanti con gli articoli 59 e 60 della L.R. 12/2005 che individuerebbe i soli vincoli apponibili sulle aree agricole e, inoltre, contrarie a ragionevolezza e proporzionalità; e ) la motivazione risulterebbe, inoltre, inficiata da un errore fattuale in quanto l’incendio a cui fa riferimento il provvedimento impugnato non attingerebbe le aree del ricorrente.

3. Si costituisce in giudizio il Comune di Cuasso al Monte in data 18 giugno 2013 chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, irricevibile e comunque infondato in fatto e in diritto.

4. In vista dell’udienza pubblica del 6 novembre 2018 le parti depositano memorie difensive finali.

4.1. Con memoria del 4 ottobre 2018 la parte ricorrente evidenzia il carattere prescrittivo e prevalente delle disposizioni di cui agli articoli 59 e 60 della L.R. 12/2005 con conseguente ritenuta illegittimità delle previsioni del Piano di Governo del territorio che impongano un divieto di edificazione assoluta, precludendo lo sviluppo dell’impresa agricola. Il ricorrente ribadisce, inoltre, che il Piano di Governo del territorio non tiene conto, nel dare applicazione alla previsione di cui all’articolo 22, della circostanza che l’area de qua non è più area boscata, ma (in forza della autorizzazioni di cui agli allegati n. 8 e 9 delle produzioni di parte ricorrente) risulta trasformata in area a prato polifito produttivo fin dal 2009/2010. Né troverebbe applicazione la previsione di cui all’articolo 10 della legge n. 353/2000 e s.m.i., come dimostrerebbe la documentazione fornita dallo stesso Comune di Cuasso al Monte al ricorrente (allegato n. 6 delle produzioni di parte ricorrente). In ultimo, osserva come nell’area non siano presenti altri edifici agricoli e, pertanto, non opererebbe l’articolo 21 delle norme tecniche del Piano di Governo del territorio. Parte ricorrente ribadisce, inoltre, la ritenuta arbitrarietà ed irrazionalità della scelta amministrativa che lede le aspettative del privato, nonché il difetto di motivazione del provvedimento amministrativo, considerato, anche, lesivo del canone di proporzionalità.

4.2. Il Comune resistente, con memoria del 1° ottobre 2018, riepiloga, in primo luogo, le vicende contenziose inter partes , rappresentando che: a ) un primo ricorso (iscritto al n. R.G. 2182/2013) è proposto avverso il provvedimento n. 3119 del 26 giugno 2013 con il quale il Comune di Cuasso archivia la pratica edilizia, dopo aver ricevuto dalla Comunità Montana del Piambello la comunicazione di rinuncia del ricorrente all’ottenimento dell’autorizzazione idrogeologica di sua competenza e viene respinto con la sentenza n. 152/2017 di questo Tribunale; b ) un secondo ricorso (iscritto al n. R.G. 2505/2016) è proposto avverso il provvedimento n. 5000 datato 29 luglio 2016, (che rigetta l’istanza di annullamento del provvedimento di archiviazione della pratica edilizia di cui alla lettera che precede e la contestuale domanda di rilascio del

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