TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-09-14, n. 202301285
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Testo completo
Pubblicato il 14/09/2023
N. 01285/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00895/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 895 del 2023, proposto da
Saste Servizi Ecologici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Daniela D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda U.L.S.S. n. 2 "Marca Trevigiana", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale Societa' per Azioni - Sav.No. Spa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione,
- della deliberazione del Direttore Generale n. 1346 del 30.06.2023, avente ad oggetto “Gara regionale per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per i fabbisogni di alcune aziende sanitarie del veneto e di a.r.pa.v.. recepimento delle risultanze di gara” e relativi allegati, limitatamente al quadro economico approvato e al relativo prospetto riepilogativo di spesa complessiva nella parte in cui NON prevedono tra le tipologie di rifiuti oggetto del servizio affidato i seguenti rifiuti: CODICE CER 17 04 05 (ferro e acciaio) nonché CODICI CER 080318, 150102, 150107, 200101, 200102, 200139 e 200307;
-della nota a mezzo pec del 29.06.2023, prot. n. 119990, a firma del Direttore Dott. Sergio Andres, nella parte in cui l'Azienda Sanitaria Marca Trevigiana comunicava il rigetto dell'istanza formulata dalla ricorrente con nota prot. 135 del 22.06.2023 di attivazione dell'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti CODICI CER 150102, 150107, 200101, 200102, 200139 e 200307 nonché comunicava l'imminente attivazione di un nuovo appalto in favore di terzi soggetti non partecipanti alla gara;
-dell'atto, di data e contenuto sconosciuto, di affidamento alla società SAV.NO Spa del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti CODICI CER 150102, 150107, 200101, 200102, 200139 e 200307;
- e di ogni altro atto e provvedimento prodromico, connesso e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 "Marca Trevigiana";
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 533 del 04.08.2021 è stata indetta la procedura aperta telematica (ex art. 60, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) suddivisa in 7 lotti territoriali, finalizzata all’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione del Veneto e per altre Amministrazioni, per la durata di tre anni, con eventuale proroga tecnica semestrale.
Con deliberazione D.G. n. 360 del 24.05.2022, Azienda Zero ha aggiudicato la procedura a favore dell’unico concorrente RTI Eco Eridania S.p.A. in qualità di mandataria e Saste Servizi Ecologici S.r.l. in qualità di mandante, compreso il lotto n. 3 di interesse dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, con decorrenza di ciascun contratto dal 1 aprile 2023.
Con deliberazione del D.G. n. 1346 del 30.06.2023, l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, con riguardo al Lotto 3 di sua pertinenza, ha recepito le risultanze della predetta delibera n. 360 del 24 maggio 2022 per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, lotto n. 3, ma nel deliberare la spesa del servizio ha approvato un quadro economico riportando tutti i rifiuti “Codici Cer” di cui al punto 6, pagg. 8-9 dell’all. 12 del Capitolato Tecnico e di cui alla congruente offerta economica presentata dalla ricorrente, ad eccezione del Codice c.e.r. 17 04 05 “ferro e acciaio”.
Sotto altro profilo, con il suddetto provvedimento l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, nel deliberare la spesa complessiva del servizio (dal 01.07.2023 al 30.03.2026), non ha indicato i rifiuti indicati nell‘offerta economica presentata dall’odierna ricorrente, relativi ai CODICI CER 080318, 150102, 150107, 200101, 200102, 200139 e 200307, non facendoli, quindi, rientrare nell’affidamento.
Con nota inviata il 29.06.2023, prot. n. 119990, l’Azienda Ulss 2, in ragione delle previsioni del Capitolato speciale e del bando di gara, ha respinto la richiesta della ricorrente di affidamento del servizio anche per i rifiuti appena sopra ricordato e ha comunicato alla stessa “l’imminente attivazione di un nuovo appalto (1° luglio p.v.) e la conseguente necessità di liberare gli spazi per il posizionamento delle nuove attrezzature per la gestione dei rifiuti urbani”, con contestuale invito alla medesima ad asportare i sistemi si stoccaggio dei predetti rifiuti presenti presso i Presidi Ospedalieri di Pieve di Soligo.
Avverso gli atti indicati in epigrafe parte ricorrente ha proposto impugnazione chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. la P.a. avrebbe violato quanto previsto nel capitolato tecnico di gara, avendo escluso l’affidamento relativo al Lotto 3 per la tipologia di rifiuto Codice CER 17 04 05 “ferro e acciaio”, senza peraltro alcuna motivazione, la relativa voce di spesa essendo semplicemente scomparsa dal quadro economico riepilogativo approvato;
2. la P.a. avrebbe violato il Capitolato tecnico anche laddove non ha disposto l’affidamento a parte ricorrente il servizio di raccolta dei rifiuti di cui Codici CER 080318, 150102, 150107, 200101, 200102, 200139 e 200307, decidendo per contro di affidare il servizio a terzi; secondo parte ricorrente, infatti, dalle disposizioni della legge di gara e del capitolato si evincerebbe che il servizio di raccolta delle suddette tipologie di rifiuti vada ricompreso nell’oggetto della gara di appalto espletata, tanto che il Fornitore ne ha dovuto fornire, in sede di offerta, una separata specifica quotazione, rimanendo riservata alla valutazione discrezionale della Stazione