TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2023-10-04, n. 202300558
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Testo completo
Pubblicato il 04/10/2023
N. 00558/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00349/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Il Lido dei Gabbiani di B F & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. F C, PEC avvfernanda-chiarelli@pec.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. N P, PEC panetta0607@cert.avvmatera.it, con domicilio eletto in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Avvocatura dell’Ente;
-Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., e Reparto dei Carabinieri Forestali Biodiversità di Metaponto, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, con domicilio ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
-Comune di Bernalda, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Vito Agresti, PEC agresti0336@cert.avvmatera.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento:
-del provvedimento dell’11.5.2023, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata ha richiamato la nota del Reparto dei Carabinieri Forestali Biodiversità di Metaponto del 12.4.2023 ed, ai sensi dell’art. 54 R.D. n. 327/1942 (Codice della Navigazione), ha intimato alla società Il Lido dei Gabbiani di B F & C. S.n.c., che gestisce l’omonimo stabilimento balneare, il ripristino, entro 10 giorni, delle aree in concessione, conformemente a quanto stabilito con la Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata n. 483 dell’8.6.2022, con l’espressa avvertenza che, decorso inutilmente il predetto termine, “l’Ufficio procederà a dichiarare la decadenza del titolo concessorio”;
-della nota prot. 133585 del 19.6.2023, con la quale lo stesso Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata ha respinto l’istanza della società Il Lido dei Gabbiani di B F & C. S.n.c. del 22.5.2023, volta ad ottenere la proroga del predetto termine di 10 giorni per il ripristino delle aree in concessione;
-della nota del 19.5.2023, con la quale il Responsabile del Settore Tutela del Territorio del Comune di Bernalda, ai sensi dell’art. 35, comma 1, DPR n. 380/2001, ha diffidato la società Il Lido dei Gabbiani di B F & C. S.n.c. “alla rimozione dei manufatti ed al conseguente ripristino dello stato dei luoghi afferenti lo stabilimento balneare Lido dei Gabbiani, insistenti su aree appartenenti al Demanio dello Stato nel termine di 30 giorni”, in quanto “difformi dal permesso di costruire e da quanto prescritto dalle prescrizioni della VINCA e dell’autorizzazione paesaggistica, che prevedono la rimozione a conclusione della stagione estiva”;
Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;
Visto l’atto di motivi aggiunti, di impugnazione dell’Ordinanza del Responsabile del Settore Tutela del Territorio del Comune di Bernalda n. 52 del 19.7.2023 (notificata il 23.7.2023) e la comunicazione del Comune di Bernalda di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990 prot. n. 16268 del 31.7.2023, finalizzata alla sospensione dell’attività di stabilimento balneare;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata, del Ministero della Difesa e del Comune di Bernalda;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 il Cons. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La società Lido dei Gabbiani di B F & C. S.n.c. è titolare della concessione demaniale marittima dei terreni, siti nel Comune di Bernalda foglio n. 51, particelle nn. 391, 456 e 818, rilasciata con Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata n. 476 del 9.6.2014, avente la scadenza del 31.12.2023.
Sui predetti terreni è stato realizzato l’omonimo stabilimento balneare, con riferimento al quale sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti:
-autorizzazione paesaggistica del Comune di Bernalda del 18.1.2008, trasmessa, ai sensi dell’art. 151 D.Lg.vo n. 42/2004, alla Soprintendenza per il Paesaggio della Basilicata, la quale con provvedimento del 3.4.2008 ha statuito che “le opere da realizzare dovranno essere di facile rimozione e pertanto smontate a fine stagione”;
-permesso di costruire del Comune di Bernalda del 23.12.2009, con il quale è stata espressamente richiamata la predetta prescrizione della Soprintendenza per il Paesaggio della Basilicata del 3.4.2008, con l’espressa avvertenza che “il permesso di costruire deve intendersi nullo e revocato senza alcuna particolare formalità, quando il titolare contravvenga alle prescrizioni di cui alla presente” autorizzazione edilizia.
Con la Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata n. 483 dell’8.6.2022 la società Lido dei Gabbiani di B F & C. S.n.c. (insieme agli altri stabilimenti balneari dello stesso litorale) ha ottenuto, in sanatoria, il rilascio della Valutazione di Incidenza Ambientale ex artt. 5, commi 2 e 3, DPR n. 357/1997 e 6, comma 3, della Direttiva Comunitaria n. 43/1992, limitatamente alla stagione balneare 1.6.2023-30.9.2023, con alcune prescrizioni, tra cui quella della “rimozione delle strutture, da effettuarsi entro il 15.10.2022” (l’ultimo capoverso della predetta Determinazione prevede la sua trasmissione “al Comune di Bernalda, che la notificherà ai singoli concessionari”, che, nella specie, è stata trasmessa alla società Lido dei Gabbiani di B F & C. S.n.c. in data 15.6.2022, come attestato dal Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata nell’ultima capoverso della prima pagina della nota prot. 133585 del 19.6.2023, di cui allegato n. 5 al ricorso).
Poiché con nota del 12.4.2023 il Reparto dei Carabinieri Forestali Biodiversità di Metaponto aveva accertato il mancato rispetto della predetta prescrizione da parte della società Lido dei Gabbiani, con provvedimento dell’11.5.2023 il Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 54 R.D. n. 327/1942 (Codice della Navigazione), ha intimato alla predetta società, nella qualità dell’omonimo stabilimento balneare, il ripristino, entro 10 giorni, delle aree in concessione, conformemente a quanto stabilito con la Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata n. 483 dell’8.6.2022, con l’espressa avvertenza che, decorso inutilmente il predetto termine, “l’Ufficio procederà a dichiarare la decadenza del titolo concessorio” (successivamente lo stesso Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata con nota prot. 133585 del 19.6.2023 ha respinto l’istanza della società Il Lido dei Gabbiani di B F & C. S.n.c. del 22.5.2023, volta ad ottenere la proroga del predetto termine di 10 giorni per il ripristino delle aree in concessione).
Inoltre, con nota del 19.5.2023 il Responsabile del Settore Tutela del Territorio del Comune di Bernalda, ai sensi dell’art. 35, comma 1, DPR n. 380/2001, ha diffidato la società Il Lido dei Gabbiani di B F & C. S.n.c. “alla rimozione dei manufatti ed al conseguente ripristino dello stato dei luoghi afferenti lo stabilimento balneare Lido dei Gabbiani, insistenti su aree appartenenti al Demanio dello Stato nel termine di 30 giorni”, in quanto “difformi dal permesso di costruire e da quanto prescritto dalle prescrizioni della VINCA e dell’autorizzazione paesaggistica, che prevedono la rimozione a conclusione della stagione estiva”.
La società Il Lido dei Gabbiani di B F & C. S.n.c. con il ricorso introduttivo, notificato il 3.7.2023 e depositato il 13.7.2023, ha impugnato il suddetto provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata dell’11.5.2023 (ed anche la successiva nota dello stesso Dirigente dell’Ufficio regionale Demanio Marittimo prot. 133585 del 19.6.2023) e la predetta nota del Responsabile del Settore Tutela del Territorio del Comune di Bernalda del 19.5.2023, deducendo:
1) la violazione dell’art. 10 ter D.L. n. 198/2022 conv. nella L. n. 14/2023, in quanto con tale norma è stato stabilito che i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, che utilizzano i manufatti amovibili ex art. 3, comma 1, lett. e.5.), DPR n. 380/2001, possono mantenerli installati fino al 31.12.2023;
2) la violazione dell’art. 10 septies D.L. n. 21/2022 conv. nella L. n. 51/2022 e dell’art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020 conv. nella L. n. 27/2020, come modificato dall’art. 3 bis D.L. n. 125/2020 conv. nella L. n. 159/2020, in quanto tali norme si applicano anche alle Valutazioni di Incidenza Ambientale ex artt. 5, commi 2 e 3, DPR n. 357/1997;
3) la violazione dell’art. 22 L.R. n. 11/2023, entrato in vigore il 6.6.2023, in quanto ai sensi di tale norma gli effetti della suddetta Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata n. 483 dell’8.6.2022 erano stati prorogati “alla stagione balneare 2023 (1 giugno-20 settembre 2023)”;
4) l’errata applicazione della preannunciata decadenza della concessione demaniale marittima ex art. 47 R.D. n. 327/1942 in caso di omessa rimozione, entro 10 giorni, delle strutture, in quanto contrastante con i principi di gradualità e proporzionalità in materia di provvedimenti