TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-03-06, n. 202400215
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Testo completo
Pubblicato il 06/03/2024
N. 00215/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00179/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2023, proposto da
Sanitaria Dorica Ospedaliera di Manardi Bruno & C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio di Gestione del Fondo di garanzia del 24.2.2023, con cui è stata disposta la revoca del provvedimento di agevolazione concesso a valere sul Fondo di garanzia PMI costituito ex art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996, con richiesta di pagamento ESL di € 5.522,80, notificato il 26.2.2023, e degli altri atti connessi indicati nel ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La società odierna ricorrente presentava, in data 10 novembre 2020, per il tramite del soggetto finanziatore richiedente (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) e mediante sottoscrizione del modulo 4 bis , richiesta di ammissione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) previsto dall’art. 2, comma 100, lett. a), delle leggi n. 662/1996 e n. 266/1997, ai sensi del Decreto Liquidità (art. 1 D.L. n. 23/2020, convertito con legge n. 40/2020) (doc. n. 3 allegato al ricorso). In data 20 novembre 2020, il Consiglio di Gestione del Fondo deliberava l’ammissione alla garanzia (posizione MC 2346604) e, mediante delibera del 9 febbraio 2021, veniva concesso un finanziamento (garantito dal Fondo) dall’Istituto di credito richiedente, Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (doc. n. 4 allegato al ricorso).
Successivamente, mediante nota del gestore del Fondo (Mediocredito Centrale S.p.A.) datata 10 ottobre 2022, veniva avviato un procedimento ex lege n. 241/1990 per la revoca del finanziamento, in ragione del fatto che, all’esito degli ordinari controlli effettuati, erano emerse carenze comprovanti l’assenza dei requisiti per accedere a tale misura agevolativa (doc. n. 2 allegato al ricorso). In particolare, venivano formulati due addebiti, il primo concernente la mancata produzione della documentazione relativa alla società CMM di M M e C. S.r.l., collegata alla società beneficiaria (odierna ricorrente) attraverso persona fisica, il secondo concernente la posizione della beneficiaria finale (odierna ricorrente) che, al momento della domanda di accesso al Fondo, risultava in difficoltà sulla base dell’ultimo bilancio (2019) depositato all’atto della presentazione della richiesta di agevolazione.
La società ricorrente inviava la documentazione integrativa solo con riferimento alla questione della collegata, senza tuttavia produrne riguardo alle difficoltà economiche rilevate in sede di accertamento.
All’esito dell’istruttoria, il Consiglio di gestione del Fondo deliberava la revoca dell’agevolazione, ritenendo che la posizione di difficoltà in cui si era trovata la ricorrente al momento della domanda costituisse un elemento ostativo all’accesso al beneficio, tenuto anche conto di quanto previsto dalle disposizioni operative.
Con il presente ricorso, la stessa agisce per l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili di violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare deduce:
- posto il