TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-12-29, n. 202200899
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Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 00899/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00559/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2021, integrato da cinque atti di motivi aggiunti, proposto da:
-O-, rappresentata e difesa dall'avvocato R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento dell’Amministrazione -O- – Direzione Generale del Personale e delle Risorse,
- il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento della Amministrazione -O- – Provveditorato Regionale della Sardegna,
- il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Direzione della -O-,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione -O-, Direzione Generale del Personale e delle Risorse, del 26 aprile 2021, con cui veniva disposta la revoca del provvedimento prot. GDAP–26/6/2019–0202787.U di conferimento dell’incarico di Comandante di Reparto della -O-;
- del provvedimento di cui alla nota Prot. 277/L.D./D.G.P.R. del 26 aprile 2021 a firma del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P., con cui si disponeva che il Provveditore Regionale della Sardegna provvedesse ad un diverso impiego della ricorrente nel territorio sardo;
- del provvedimento di cui alla nota Prot. n. 011696 del 29.04.2021 a firma del Provveditore Regionale della Sardegna dell'A.P., con cui veniva disposto il distacco, senza oneri per l'Amministrazione, del Commissario Capo -O- presso la Casa di Reclusione di -O-, in sottordine al Comandante di Reparto, a decorrere dal 3 maggio 2021 per due mesi;
- di ogni altro atto e/o provvedimento a quelli presupposto, preordinato, connesso e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell’interesse della ricorrente, tra cui, ultimo, quello di cui alla nota Prot. n. 8275/2021 con cui il Direttore della -O- invitava la ricorrente a liberare l’alloggio di servizio presso la -O-.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 26 luglio 2021:
- per l’accertamento
del diritto della ricorrente ad essere correttamente impiegata in servizio, a non subire dequalificazione e demansionamento alcuno, con assegnazione di incarichi di Comando o Vice Comando previsti per la qualifica posseduta di Dirigente aggiunto del Corpo di Polizia penitenziaria;
e per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
1. dell’ordine di servizio n. 1348 del 7 luglio 2021, adottato a firma del Direttore in missione della Casa di Reclusione di -O-, notificato alla ricorrente il 9 luglio 2021;
2. del provvedimento del P.R.A.P. della Sardegna, a firma del Provveditore, prot. n. 017163 del 23 giugno 2021;
3. della nota prot. n. 5741 del 21 aprile 2021, a firma della Direttrice della -O-, a seguito del silenzio serbato dall'Amministrazione resistente sul ricorso gerarchico presentato in data 21 aprile 2021;
4. della nota della Direzione della C. C. di -O-, a firma della Direttrice, prot. n. 8275 del 9 giugno 2021;
5. di ogni altro atto e/o provvedimento a quelli impugnati presupposto, preordinato, connesso e consequenziale e, in ogni caso, lesivo degli interessi legittimi e diritti della ricorrente;
nonché:
- per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti e subendi dalla medesima in conseguenza dell'illegittima condotta complessivamente tenuta e mantenuta dall'Amministrazione resistente, con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento del danno per l'ingiusta lesione subita quale conseguenza diretta della condotta tenuta dalla Direttrice, da quantificare in via equitativa mediante la corresponsione di una somma che tenga conto della lesione ingiustamente subita con riferimento all'aspetto economico, al bene tempo, e per la sofferenza interiore ingiustamente arrecata alla ricorrente, per quelli da risarcirsi mediante riassegnazione dei giorni di congedo illegittimamente imposti d'ufficio, ovvero, mediante loro integrale monetizzazione, a cui aggiungere la corresponsione di una somma quantificata in via equitativa che tenga conto della lesione ingiustamente subita dalla ricorrente con riferimento al bene tempo, di fatto perduto, alla propria immagine professionale, gravemente lesa per la denigrazione subita anche agli occhi dei propri colleghi, e all'aspetto morale per la sofferenza interiore ingiustamente arrecata alla medesima e per quelli da quantificare mediante corresponsione della somma di € 500,00 per ogni mensilità, quale danno economico dato dalla perdita delle indennità (e dello straordinario) connesse alle funzioni di Comando (come evincibile dalle buste paga ex allegati 65 e 66 al ricorso),
nonché di un’ulteriore somma, da quantificarsi in via equitativa,
- per l'ingiusto danno professionale e curricolare, conseguente al minor punteggio attribuito ai fini dell'avanzamento di carriera per non ricoprire più le funzioni di Comandante di reparto in un Istituto di II livello;
- per l'ingiusto danno all'immagine e alla sfera personale in ragione della sofferenza interiore ingiustamente arrecata alla medesima;
e della somma, da quantificare mediante corresponsione:
- di € 280,00 per ogni settimana, quale danno economico dato dalla percorrenza della distanza chilometrica tra -O- (luogo di residenza) e -O- e tra -O- -O-, di cui non era gravata in precedenza;
- della somma di € 35,00 per ogni mensilità, quale danno economico per l’esborso dovuto per l’alloggio assegnatole a titolo oneroso dall'Amministrazione resistente;
- dell’ulteriore somma, da quantificarsi secondo le previsioni di legge, ex Legge n. 836/1973, ex Legge n. 86/2001, e ex D.P.R. n. 164/2002, come in precedenza meglio illustrato, a titolo di risarcimento del danno economico subito in conseguenza delle non corrisposte indennità, comunque, spettanti alla ricorrente in conseguenza del “distacco” disposto;
- dell’ulteriore somma da quantificare in via equitativa per il danno professionale e curricolare, conseguente al minor punteggio attribuito ai fini dell'avanzamento di carriera per l’incarico ora svolto presso la C.R. di -O- quale Istituto di III livello;
- dell’ulteriore somma, da quantificarsi in via equitativa, per il danno esistenziale e morale subito ingiustamente dalla ricorrente a causa dell'illegittimo e repentino allontanamento dal proprio nucleo familiare incardinato a -O-, in particolare dal figlio dodicenne, dai propri affetti, dallo stravolgimento della propria quotidianità, dal disagio dato dall'impossibilità di organizzare la propria vita privata e, dall'ulteriore stravolgimento personale emotivo per essersi trovata costretta a trasferirsi presso la di lei madre -O-, per impossibilità oggettiva di stabilirsi presso il predetto alloggio di servizio;
- della somma, da quantificarsi in via equitativa, che tenga in considerazione il grave danno professionale e personale in termini di dequalificazione e di vero e proprio demansionamento, per essere state assegnate, alla ricorrente, funzioni spettanti al personale con qualifica di Commissario, tre volte inferiore a quella di Dirigente aggiunto rivestita dalla medesima;
- della somma, da quantificarsi necessariamente in via equitativa, che tenga in considerazione il danno curricolare per il minor punteggio attribuito ai fini dell'avanzamento di carriera per l'incarico di Vice Comandante in un Istituto di III livello;
- della somma pari ad € 35,00 mensili a titolo di risarcimento per il danno economico causato dall'illegittimo esborso per l'assegnazione dell'alloggio a titolo oneroso assegnatole;
- della somma, da quantificarsi secondo le previsioni di legge, ex Legge n. 836/1973, ex Legge n. 86/2001, e ex D.P.R. n. 164/2002, come in precedenza meglio illustrato, a titolo di risarcimento del danno economico subito in conseguenza delle non corrisposte indennità, comunque, spettanti alla ricorrente in conseguenza del “distacco” disposto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 9 settembre 2021:
per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
1. del provvedimento del Provveditorato regionale della Sardegna, prot. n. 022162 del 13 agosto 2021, con cui è stato prorogato il c.d. distacco della medesima presso la Casa di reclusione di -O- fino al 23 ottobre 2021;
2. di ogni altro atto e/o provvedimento a quello impugnato presupposto, preordinato, connesso e consequenziale e, in ogni caso, lesivo degli interessi legittimi e diritti della ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 22 dicembre 2021:
per l'annullamento, previa sospensiva cautelare:
1. del provvedimento del Provveditorato regionale della Sardegna del D.A.P., prot. n. 028575 del 22 ottobre 2021, notificato alla ricorrente in pari data, con cui è stato disposto un ulteriore distacco della Dott.ssa -O-, questa volta presso la Casa di Reclusione di -O-, a decorrere dal 24 ottobre 2021 e fino a nuove disposizioni, senza oneri per l'Amministrazione;
2. del provvedimento del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P., prot. n. m_dg.GDAP.21/10/2021.0387437.U, richiamato nel provvedimento del P.R.A.P. Sardegna prot. n. 28575 del 22 ottobre 2021, non notificato alla ricorrente;
3. del provvedimento del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P., prot. n. m_dg.GDAP.27/10/2021.0396452.U, notificato in pari data;
4. di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preordinato, connesso e consequenziale a quelli impugnati e, in ogni caso, lesivo degli interessi legittimi e diritti della ricorrente,
nonché
per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere correttamente