TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-07-27, n. 202400577
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Testo completo
Pubblicato il 27/07/2024
N. 00577/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00326/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' RI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2023, proposto dal signor AN AL AP, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 614 del 8 novembre 2017
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2024 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il decreto indicato in epigrafe, emesso dalla Corte d’Appello di Perugia ai sensi della legge n. 89/2001, il Ministero della Giustizia è stato condannato a corrispondere al sig. AN AL AP, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo instaurato dinnanzi alla Corte d’Appello di Perugia il 20.07.2012, la somma di € 933,33 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
2. – Il decreto della Corte d’Appello di Perugia è divenuto definitivo in mancanza di impugnazioni, come da attestazione della cancelleria del 4.04.2023, è stato munito della formula esecutiva il 8.01.2018 ed in tale forma è stato notificato alla sede reale del Ministero debitore in data 18.06.2018.
Risulta che con comunicazione a mezzo PEC del 20.12.2017 sono state altresì inviate le dichiarazioni di cui all’art. 5- sexies della legge n. 89/2001 corredate della relativa documentazione.
3. – Sono decorsi sia il termine dilatorio di