TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-10-04, n. 202301185

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-10-04, n. 202301185
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202301185
Data del deposito : 4 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/10/2023

N. 01185/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00986/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 986 del 2023, proposto da
Gruppo di Intervento Giuridico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C C e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e Italferr s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati L T e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- Ministero della Cultura;

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

- Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr;

- Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea (IGRUE);

- Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Unità di Missione per il Sostegno alle Strutture a Attuazione Next Generation UE;

- Ministero del Turismo - Unità di Missione per l'Attuazione degli Interventi del Pnrr;

- Ministero dell'Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza - Comando Generale;

- Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e Lo Sviluppo Sostenibile (già CIPE);

- Autorità Nazionale Anticorruzione – Anac;

- Procura Europea - Eppo - Sede di Bari;

tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituti;

nei confronti

D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito;

per accertare e dichiarare, previa sospensione dei lavori oggetto dell’approvazione condizionata del progetto definitivo di cui alla delibera CIPE n. 1 del 28 gennaio 2015 nonché quelli oggetto del verbale di consegna dell’8 marzo 2022,

- che non è stata ancora redatta ed approvata la progettazione esecutiva delle opere di cui alla delibera CIPE n. 1 del 28 gennaio 2015;
per l’effetto,

- che la progettazione definitiva approvata con prescrizioni è allo stato inefficace e/o inattuabile;
indi,

- che le opere in questione necessitano di altra valutazione di impatto ambientale riferita alla progettazione esecutiva, da redigersi e da approvare;
indi,

- accertare e dichiarare che le opere in questione, anche per le ragioni evidenziate nel presente ricorso, necessitano di altra autorizzazione paesaggistica.

Con riserva dell’azione risarcitoria, danni patrimoniali e non, nel caso emergano responsabilità penali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., di Italferr s.p.a. e della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 l’avv. D T e uditi per le parti i difensori avvocati C e F C, per la parte ricorrente, avv. G S, per Italferr e R.F.I., e avv. A B, per la Regione Puglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.1 Con ricorso notificato in data 30 agosto 2023 la ricorrente, associazione ambientale riconosciuta ai sensi dell’art. 13 della l. n. 349/1986, ha dedotto in giudizio una serie di circostanze relative all’esecuzione dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione della variante di tracciato della rete ferroviaria lungo la linea Bari - Lecce, nella tratta compresa tra Bari Centrale e Bari Torre a Mare per uno sviluppo di 10,130 km (c.d. nodo viario di Bari), sulla base del progetto definitivo approvato con Delibera CIPE n. 1 del 28 gennaio 2015 e affidato da RFI in favore della D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali s.r.l. con contratto n. 1 del 25 marzo 2020, all’esito della gara svoltasi nella vigenza d.lgs. n. 163/2006.

Premesso che il progetto definitivo è stato approvato dal CIPE con prescrizioni e, segnatamente, 16 prescrizioni in sede di progettazione definitiva e 25 in fase realizzativa, la ricorrente deduce che il progetto esecutivo non sarebbe stato né redatto né approvato, ma che ciononostante “ RFI e i suoi affidatari stanno eseguendo le opere di cui progetto definitivo ” e tanto “ illegittimamente e illecitamente ”.

Siffatta situazione, infatti, determinerebbe:

- “ violazione per mancata applicazione degli artt. 112 e 169 del d.lgs. n. 163/06 ” in quanto dalla mancata presentazione del progetto esecutivo deriverebbe la mancata verifica da parte di RFI del rispetto delle prescrizioni poste dal CIPE nel progetto definitivo;

- “ violazione per mancata applicazione dell’art. 185 del d.lgs. n. 163/2006 ”: non essendo stato redatto il progetto esecutivo, RFI non avrebbe assicurato al MIT di aver recepito nel ridetto progetto esecutivo le prescrizioni, come previsto nella clausola finale 3.1 della delibera CIPE n. 1/2015 e, pertanto, la Commissione VIA non avrebbe effettuato le verifiche stabilite dall’art. 185 del d.lgs. n. 163/2006;

- “ violazione e falsa applicazione degli artt. 25 del regolamento 2021/241/UE e 17 del regolamento 2020/852/UE “Tassonomia” nonché delle Linee Guida Commissione UE 12 febbraio 2021 C (2021) 1054;
Violazione del principio comunitario “Do No Significant Harm” (DNSH)
”: la mancata approvazione del progetto esecutivo comporterebbe la violazione del principio in rubrica poiché quest’ultimo dovrebbe essere sottoposto a monitoraggio nel rispetto della “Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH;

violazione per mancata applicazione degli artt. 146 del d.lgs. n. 42/04, 93 del d.lgs. n. 163/06 e dell’art. 26 del d.lgs. n. 42/04 ”: la mancata approvazione della progettazione esecutiva avrebbe dovuto indurre il Sovrintendente a sospendere i lavori ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 42/04 e, comunque, la progettazione esecutiva dovrà ottenere una nuova autorizzazione paesaggistica.

Sulla scorta di tali rilievi, la parte ricorrente rassegna le seguenti conclusioni:

accertare e dichiarare che non è stata ancora redatta ed approvata la progettazione esecutiva delle opere di cui alla delibera del CIPE;

per l’effetto, accertare e dichiarare che la progettazione definitiva approvata con prescrizioni è allo stato inefficace e/o inattuabile;

indi, accertare e dichiarare che le opere in questione, anche per le ragioni evidenziate nel presente ricorso, necessitano di altra valutazione di impatto ambientale riferita alla progettazione esecutiva, da redigersi e da approvare;

indi, accertare e dichiarare che le opere in questione, anche per le ragioni evidenziate nel presente ricorso, necessitano di altra autorizzazione paesaggistica ”.

Il tutto previa sospensione, in via cautelare, dei lavori.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi